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Prospettiva
Unione Territoriale Intercomunale
ex tipologia di associazione tra comuni in Friuli-Venezia Giulia Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
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L'Unione Territoriale Intercomunale (nota anche con l'acronimo UTI) è stata un'associazione di comuni istituita nel 2014 da una legge regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (contestualmente alla soppressione delle province della regione). Ai sensi della legge regionale 21/2019, a partire dal 1º gennaio 2021 le UTI sono state sciolte e sostituite dagli enti di decentramento regionale e dalle comunità. Queste ultime sono associazioni di Comuni su base volontaria, dotate di personalità giuridica.[1]

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Storia
L'ente nel 2014 era simile all'unione di comuni disciplinato dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), oltre che all'unité des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta, alla comunità di valle del Trentino e alla comunità comprensoriale dell'Alto Adige.
Originariamente l'adesione dei comuni alle Unioni Territoriali Intercomunali era prevista come obbligatoria ma diversi comuni non vi aderirono mai e nel 2018 tale obbligo fu eliminato con la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n.31/2018: gli enti comunali, in base a quest'ultima legge regionale, potevano liberamente aderire o recedere dall'UTI.[2] Le UTI furono soppresse nel 2020 ai sensi della legge regionale 21/2019.[3]
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Descrizione
Riepilogo
Prospettiva
Ai sensi della legge regionale 26/2014[4] e successive modifiche le UTI erano descritte come forme di esercizio associato di funzioni comunali che facevano parte del processo di riorganizzazione del sistema delle Autonomie Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia[5] che aveva come principale obiettivo la soppressione delle Province e il subentro nelle funzioni da parte della Regione stessa e, molto parzialmente (in gran parte per l'edilizia scolastica riguardante le scuole secondarie di secondo grado), dei Comuni.
Criteri
Le 17 aggregazioni rispettavano tutti i criteri previsti dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 26/2014[6]:
- la contiguità territoriale dei Comuni ricompresi in ciascuna UTI;
- il rispetto del limite demografico minimo di ciascuna UTI, fissato in 40.000 abitanti o 30.000 abitanti se l'UTI comprende Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'omogeneità, complementarità e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, sociali, culturali e infrastrutturali;
- la compatibilità con il territorio delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria (AAS);
- l'integrazione istituzionale rappresentata anche da precedenti forme associative o convenzioni.
Funzioni
A decorrere dal 1º gennaio 2016 le competenze e funzioni comunali gestite avvalendosi delle UTI erano:
- Programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi;
- Servizi finanziari, contabili e tributari, inclusa la riscossione tributi;
- Controllo di gestione;
- Pianificazione territoriale comunale.
Dal 1º gennaio 2016 si erano aggiunte almeno due delle funzioni comunali scelte tra le seguenti materie:
- Opere pubbliche;
- Procedure espropriative;
- Edilizia privata;
- Energia.
Le rimanenti funzioni si erano aggiunte dal 1º gennaio 2017.
Organizzazione territoriale

(*) I comuni contrassegnati con l'asterisco non hanno mai sottoscritto lo statuto della relativa UTI d'appartenenza.
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Note
Voci correlate
Collegamenti esterni
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