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forze di polizia della Repubblica Italiana Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
Le forze di polizia italiane sono dei corpi che sovrintendono allo svolgimento delle funzioni di polizia nella Repubblica Italiana. Sono di due tipi: statali, che operano su tutto il territorio nazionale e locali, che hanno una competenza limitata al territorio di riferimento. Le polizie locali sono dotate di compiti di pubblica sicurezza ma non sono inserite nell'articolo 16 della legge 1º aprile 1981 numero 121. Queste concorrono comunque alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, in cooperazione con le forze di polizia statali (art. 3 l. 65/1986; art. 54, comma 2, d.lgs. 267/2000).
Con la proclamazione del Regno d'Italia, l'autorità di polizia veniva divisa tra il Corpo delle guardie di città (poi Corpo della regia guardia per la pubblica sicurezza) e Arma dei Carabinieri Reali. Per un periodo il primo fu sostituito nel 1925 dal Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dalla Milizia, con la riforma operata dal governo Mussolini. Dal 1861 nacquero nelle città d'Italia le Guardie delle province e dei comuni evolutesi poi in Guardie metropolitane come servizi di polizia locale ausiliaria di pubblica sicurezza.
Dopo la nascita della Repubblica italiana nel secondo dopoguerra con l'"accordo Carcaterra", venne di fatto sancito un monopolio della presenza territoriale tra la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri. Le forze di polizia conobbero un processo di smilitarizzazione, iniziato con la legge 1º aprile 1981, n. 121 e proseguito con ulteriori interventi normativi che riguardarono il Corpo di polizia penitenziaria nel 1990 e il Corpo forestale dello Stato nel 2004.
Ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226, contestualmente alla sospensione operativa del servizio militare di leva in Italia, venne stabilito che i concorsi per entrar a far parte delle forze di polizia italiane fossero riservati a coloro che avessero svolto un periodo di ferma volontaria presso le forze armate italiane. Nel 2009 venne costituito il GICER, col compito di prevenire ed impedire infiltrazioni criminose nel processo di ricostruzione in seguito al terremoto dell'Aquila del 2009.
Nel 2014 il governo Renzi affermò di voler riorganizzare le forze di polizia con l'eliminazione delle funzioni doppie fra le varie forze e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nelle altre forze di polizia.[1] Ai sensi del dlgs 19 agosto 2016, n. 177, tale corpo è stato poi soppresso a partire dal 31 dicembre 2016 e personale e funzioni in gran parte assorbiti dall'Arma dei Carabinieri; e sono state inoltre affidate in esclusiva alla Guardia di Finanza tutte le funzioni di polizia e di mantenimento dell'ordine pubblico in mare, fatte salve le competenze del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera relative alla sicurezza della navigazione marittima e di ricerca e soccorso. Un riordino generale delle carriere è poi seguito con l'emanazione del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.[2]
Ogni forza di polizia ha una propria organizzazione e struttura; in via generale la funzione di assicurare la tutela dell'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e il coordinamento delle forze di polizia, sono esercitate dal Ministero dell'Interno, quale massima autorità di pubblica sicurezza statale, tramite il Dipartimento della pubblica sicurezza.
A livello provinciale il prefetto è autorità di P.S., mentre a livello tecnico è il questore a decidere la pianificazione del personale delle forze di polizia a sua disposizione. Le competenze sono varie e stabilite dalla legge, una delle principali è quella di polizia giudiziaria, in generale sono state modificate dal decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 - convertito in legge 13 aprile 2017, n. 46 - che tra l'altro ha stabilito che le modalità di esercizio, in via preminente o esclusiva, da parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, dei compiti istituzionali nei rispettivi comparti di specialità definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
Gli agenti dei corpi predetti svolgono la loro funzione di polizia giudiziaria anche fuori l'orario di servizio e su tutto il territorio nazionale, fatto salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento del Corpo di appartenenza, mantenendo, le qualifiche di ufficiale/agente di polizia giudiziaria, ufficiale/agente di pubblica sicurezza, nonché funzioni di polizia stradale. In caso di condanna a pene detentive, nonché in caso di custodia cautelare e carcerazione preventiva, gli appartenenti alle forze di polizia possono richiedere di scontare la pena presso gli istituti penitenziari militari.[3] Inoltre, ai sensi del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 - convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125 - nei casi in cui sia richiesto dalla prefettura italiana competente, anche il personale in servizio presso le forze armate italiane può essere chiamato a svolgere funzioni di polizia, attribuendo agli appartenenti la qualifica di agente di pubblica sicurezza, solo relativamente ad attività relative al mantenimento dell'ordine pubblico, ma con alcune limitazioni.[4]
Per quanto riguarda la polizia locale in Italia le predette qualifiche sono rivestite solamente nella giurisdizione di competenza e solamente durante l'orario di servizio. Inoltre sono ufficiali di polizia giudiziaria i comandanti e coordinatori di polizia municipale e polizia provinciale. Gli appartenenti agli ultimi due corpi possono rivestire la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, ma solo qualora il prefetto la conferisca con decreto, previa motivata richiesta dell'amministrazione comunale o provinciale interessata (vedansi artt.3 e 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65).[5]
Per le carriere iniziali in tutte le forze di polizia italiane - sia a ordinamento civile sia militare - si è assistito nel corso del tempo a delle modifiche riguardo alle fasi di arruolamento e ai requisiti del candidato.
Prima del 2005 per poter entrare a far parte delle forze di polizia italiane vi erano sostanzialmente due modi:
Nell'agosto del 2004, con l'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 226 ("Legge Martino") che sospese il servizio militare obbligatorio, si dispose che concorsi per l'accesso alle forze di polizia fossero riservati - fino al 2020 - al personale forze armate italiane, che avesse prestato servizio o che fosse ancora in servizio alla data di emanazione del bando, in qualità di volontario in ferma prefissata.[6] Dal 1º gennaio 2016 i concorsi per le forze dell'ordine sono stati aperti ai civili, purché siano in possesso dei requisiti richiesti e di condotta incensurabile e rispettino i limiti di età, rimane comunque una riserva di posti per i VFP1 e VFP4.
L'accesso alle carriere della polizia locale in Italia avviene attraverso concorso pubblico per esami bandito dagli enti responsabili del servizio (comuni, province e unioni di comuni). I candidati devono affrontare, oltre ad un'eventuale prova preselettiva, una prova scritta, un colloquio orale ed eventuali prove di efficienza fisica. Oltre ai requisiti generali per entrare nella Pubblica amministrazione, i candidati devono essere in possesso di idoneità psicofisica e attitudinale.
L'ordinamento italiano prevede 4 forze di polizia nazionali a diretto controllo governativo (a ordinamento civile e militare), oltre ai corpi di polizia locale che possono essere eventualmente costituiti dai comuni e province. Tutti i corpi armati dello Stato hanno funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, che però sono entrambe funzioni distinte dalla funzione tipica di polizia.
I corpi (e servizi) di Polizia locale secondo la legislazione vigente sono:
Le regioni a statuto speciale possono istituire, nel rispetto della legislazione statale, corpi e servizi forestali propri. Si tratta di corpi di polizia a ordinamento civile specializzati nella difesa del patrimonio agro-forestale italiano, nella tutela dell'ambiente e del paesaggio e nel controllo sulla sicurezza della filiera agroalimentare. Hanno anche funzione di polizia giudiziaria tuttavia limitate al territorio di appartenenza.
Questi i Corpi forestali nelle regioni e province autonome:
I corpi di polizia italiani hanno nel tempo istituito specifici reparti con compiti specializzati, per la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, o per la sicurezza interna del Paese:
In base alla normativa italiana vigente le funzioni di polizia militare sono svolte esclusivamente dall'Arma dei Carabinieri all'interno di tutte le forze armate italiane. Il II° Reparto - informazioni e sicurezza del ministero della difesa ha una speciale sezione di "Polizia militare".
L'Arma dei Carabinieri, in Italia e nei teatri operativi all'estero, mette a disposizione il proprio personale per compiti di polizia militare, vigilanza e di tutela dell'ordine costituito, da esplicarsi in tutte quelle ripartizioni territoriali o giurisdizionali. Tutt’oggi tale funzione viene esplicata in gran parte da personale altamente specializzato della 2ª Brigata mobile carabinieri.
Infine svolgono in proprio funzioni di polizia militare il corpo della Guardia di Finanza, per i propri appartenenti, e il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, per quanto riguarda i militari del Corpo.
Corpo | Dipendenza principale | Corpi d'élite/reparti speciali | Pubblico ufficiale | Agente di pubblica sicurezza | Ufficiale di pubblica sicurezza | Agente di polizia giudiziaria | Ufficiale di polizia giudiziaria | Agente di polizia tributaria | Ufficiale di polizia tributaria | Polizia militare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forze armate italiane | Ministero della difesa | (Vedi forze speciali italiane) | X (p.u. militare) | solo art. 7 bis. l.125/2008 | |||||||
Corpi ad ordinamento militare | Arma dei Carabinieri | Ministero della Difesa | NAS - GIS - ROS | X | X | X | X | X | X | ||
Guardia di Finanza | Ministero dell'Economia e delle Finanze | AT/PI - SCICO - GICO | X | X | solo ramo mare, se imbarcati | X | X | X | X | solo nell'ambito del corpo e su richiesta della Procura Militare | |
Guardia Costiera | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | NSI - RAM | X | art. 57 co. 3 c.p.p | art. 57 co. 3 c.p.p. | solo nell'ambito della propria forza armata ex art. 132 del d.lgs n. 66/2010. | |||||
Corpi ad ordinamento civile | Polizia di Stato | Ministero dell'Interno | NOCS - SCO - DIGOS | X | X | X | X | X | |||
Corpi forestali | Regioni autonome | NOS - Nuclei investigativi | X | X | X | X | |||||
Polizia Penitenziaria | Ministero della giustizia | NIC - GOM | X | X | X | X | |||||
Vigili del Fuoco | Ministero dell'Interno | NIA - SAF | X | X | X | X | |||||
Corpi di polizia locale | Polizia municipale | Comune di appartenenza | - | X | X (artt.3 e 5 co.1 l.65/1986) | X | X (art. 57 co. 3 c.p.p.) | X (relativamente ai tributi di competenza dell'ente di appartenenza) | |||
Polizia Provinciale o Metropolitana | Provincia o Città metropolitana di appartenenza | - | X | X (artt.3 e 5 co.1 l.65/1986) | X | X (art. 57 co. 3 c.p.p.) | X (relativamente ai tributi di competenza dell'ente di appartenenza) |
Nel 2005 il numero totale degli appartenenti a tutte le forze di polizia attive in Italia era di 324.339 unità - il più alto in Europa - essendo negli organici 74.000 unità in più rispetto alla Germania e più del doppio della Gran Bretagna.[7]
Tuttavia bisogna considerare che in tale numero è compreso intero l'organico dell'Arma dei Carabinieri (circa 105.000 unità) che, pur avendo compiti di polizia, è una forza armata (fino al 2000 facente parte dell'Esercito Italiano).
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