Per volontari in ferma prefissata si intendono i ruoli delle forze armate della Repubblica Italiana che comprendono il personale in servizio, per un determinato periodo di ferma. Sono stati istituiti dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, e da ultimo modificati con la legge 5 agosto 2022, n. 119.[1]

Storia

Le prime forme di arruolamento volontario nelle forze armate italiane repubblicane sono state introdotte a partire dagli anni 1970, in particolare con la legge 31 maggio 1975, n. 191 che stabilì per i militari di truppa che fossero già in ferma prolungata la possibilità di esser ammessi volontariamente a domanda per una ulteriore ferma biennale o triennale, fino ad un massimo di quattro rafferme,[2] sancendo però nel contempo che tale personale non potesse esser più del 16% in tutte le forze complessive;[3] la successiva legge 24 dicembre 1986, n. 958 istituì la figura dei volontari in ferma prolungata, cui potevano essere ammessi i militari ed i graduati di leva, con durate della ferma biennale o triennale secondo le esigenze previste dalla legge di bilancio annuale.[4] Negli anni 1990 vennero poi creati i ruoli del volontario in ferma breve (VFB) nel 1993 e volontari in ferma annuale (VFA) nel 1999.

Nel 2004 con l'emanazione della legge Martino furono creati i ruoli dei volontari in ferma prefissata di un anno e volontari in ferma prefissata di quattro anni, a partire dal 1º gennaio 2005, abolendo le precedenti figure del VFB e del VFA e contestualmente disponendo la sospensione del servizio militare di leva in Italia. Le figure vennero poi disciplinate successivamente dal d.lgs 15 marzo 2010, n. 66; la successiva riforma del 2022 ha previsto due nuove figure professionali, entrambe in ferma triennale: il primo accesso, il volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) ed quindi il volontario in ferma prefissata triennale (VFT).

Disciplina normativa

Le figure sono attualmente disciplinate dal d.lgs 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare); il predetto codice del 2010 stabilisce che le modalità di reclutamento sono stabilite con decreto del Ministero della Difesa. Il personale appartenente ai ruoli può anche esser prosciolti dalla ferma a domanda, non prima però di aver espletato i periodi di ferma minimi previsti ordinariamente dalla legge.[5] Mentre la legge Martino aveva originariamente stabilito che l'aver prestato un periodo di ferma presso le forze armate italiane costituisse requisito necessario per la partecipazione a concorsi nelle forze di polizia italiane,[6] la ferma prefissata è ora considerata titolo di preferenza per il superamento dei concorsi nelle forze di polizia.

I ruoli del personale

Categoria dei militari di truppa

A partire dal 1º gennaio 2005 erano suddivisi in:

A decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 119/2022 i summenzionati ruoli sono ad esaurimento e i volontari in ferma prefissata si distinguono in:

La durata di ambo le ferme è di tre anni, prorogabile col consenso degli interessati e per il tempo di conclusione del concorso per transito nel ruolo immediatamente superiore.[7] Dopo almeno 24 mesi di servizio il VFPI, di età non superiore a 28 anni, potrà poi partecipare al concorso per titoli ed esami per l’ammissione negli VFPT, acquisendo il grado di caporale.[senza fonte] Al termine della ferma di VFT si prevede che la totalità dei volontari siano ammessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente (VSP) sostanzialmente in modo automatico, purché in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti.[8]

Categoria degli ufficiali

I requisiti per l'arruolamento

Per i volontari in ferma prefissata, sono previsti i seguenti requisiti:

  • possesso della cittadinanza italiana;
  • età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore a 24 anni per i VFPI, e non superiore ai 28 per i VFPT;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • diploma di istruzione secondaria di primo grado;
  • assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione italiana, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
  • idoneità fisico-psichico-attitudinale per l'impiego nelle forze armate;
  • esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcol, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
  • requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Note

Voci correlate

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