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determinato tipo di contratto avente a oggetto la garanzia contro il verificarsi di un evento futuro e incerto (rischio), generalmente dannoso per la propria salute o patrimonio Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
In diritto, l'assicurazione è un contratto tipico, in virtù del quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, nei limiti stabiliti, del danno provocatogli da un sinistro, o a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.[1]
Durante la preistoria l'essere umano avverte la necessità di provvedere alla propria sicurezza, accumulando riserve di cibo per affrontare l'inverno o i momenti difficili. L'introduzione della moneta mette a disposizione dell'essere umano un mezzo di dimensioni modeste ma tale da poter essere immediatamente convertito in beni di prima necessità o anche non indispensabili o voluttuari, quindi di facile accumulo fisico, il risparmio, per garantirsi una certa tranquillità. Tuttavia, non è possibile rispondere al proprio bisogno di sicurezza con il solo risparmio e si è ricorsi all'assicurazione.
I due principi fondanti delle assicurazioni, ossia l'associazione di più persone con finalità assistenziali e il trasferimento del rischio da un soggetto all'altro, hanno origine molto antica, risalendo a casi riscontrati nel periodo babilonese e nell'antica Cina.[2]
Nell'antica Grecia esistevano le eranoi, comunità che provvedevano alle spese funerarie per le famiglie più bisognose. A Roma esistevano molte società di assistenza, e come in Grecia anche i collegia tenuiorum provvedevano alla sepoltura di chi non poteva permettersi una cerimonia funebre. I collega militum svolgevano la stessa funzione per i soldati romani. I romani tuttavia non avevano l'assicurazione a premio, nonostante alcuni pareri contrari[3]. Altri hanno ipotizzato che il foenus nauticum fosse una forma di assicurazione, ma si trattava di un mutuo aleatorio: era l'anticipo consegnato al capitano della nave o al proprietario nel caso la spedizione fosse andata in porto. Nell'alto Medioevo europeo nascono le gilde, che consentivano a gruppi di artigiani di tutelarsi dagli eventi infausti, diffondendosi soprattutto tra VIII e X secolo.
L'assicurazione ha lo scopo precipuo di "trasformare il rischio in una spesa". Infatti attraverso la stipula di un contratto, l'assicurando "quantifica" il danno patrimoniale[4] e si garantisce, pagando l'assicuratore, contro la possibilità di subirlo, in toto o in parte.
Più precisamente, si parla dell'esistenza di un'alea di rischio (rischio aleatorio), cioè che il verificarsi dell'evento temuto non sia "ineluttabile", secondo le conoscenze che si hanno in merito al momento della stipula del contratto. Affinché si possa concludere un contratto di assicurazione inoltre, occorre che l'eventuale verificarsi dell'evento oggetto del rischio non sia controllabile da nessuna delle due parti (né da parte di colui che intende cedere il rischio ad altri assicurandosi, né da parte di chi se lo assume, cioè della società di assicurazione).
A fronte del trasferimento del rischio (dall'assicurato alla società di assicurazione) l'assicurato (o chi per lui) paga un importo (detto "premio assicurativo") alla società di assicurazione che s'impegna a sopportare finanziariamente un ben identificato rischio fino ad un determinato limite massimo: capitale assicurato o massimale assicurativo. I due termini ("capitale assicurato" o "massimale assicurativo") hanno due significati diversi. Il primo è generalmente riferibile al valore assicurato di un bene patrimoniale conosciuto e quindi quantificabile a priori in relazione a un determinato evento dannoso che può distruggerlo parzialmente o interamente, mentre il secondo si riferisce generalmente a un limite massimo di indennizzo/risarcimento previsto dal contratto al verificarsi di un determinato evento dannoso.[5]
Il costo determinato, detto "premio (dal latino pretius) assicurativo" viene calcolato in base alla probabilità che l'evento stesso si verifichi. Questa viene determinata sulla base di svariati elementi, i cui principali possono così essere riassunti:
I contratti assicurativi possono essere sottoscritti come libera scelta tra individui (o società) e società di assicurazione e possono riguardare i più svariati campi (assicurazioni sul verificarsi di infortuni, di malattie, di incidenti, di eventi naturali, ecc.).
Una tipologia particolare di questi contratti riguarda gli eventi della vita umana, intesi come morte o sopravvivenza; in quest'ultimo caso, il rischio è rappresentato dal venir meno dei mezzi economici per mantenere il tenore di vita acquisito.
Il contratto d'assicurazione appartiene alla categoria dei "contratti consensuali", perché prende origine esclusivamente dall'accordo tra assicuratore e assicurato senza altre formalità.
Secondo il nostro Codice Civile (artt. 1882 e 1917) l'assicurazione è quel contratto con il quale l'assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga:
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
Vale la pena ricordare che, laddove le polizze d'assicurazione prevedano per l'anticipata risoluzione del contratto il pagamento di un'indennità, ciò non significa necessariamente che la risoluzione può essere unilaterale, occorre sempre e in ogni modo il consenso di tutte le parti coinvolte.
In passato, ma per certi casi ancor oggi, era l'assicurando che "proponeva" all'assicuratore un certo rischio, offrendo in cambio il pagamento di una somma (il "premio"). La proposta, stesa per iscritto (in genere su moduli già predisposti dall'assicuratore) poteva essere o meno accettata dalla Compagnia assicuratrice.
La proposta di assicurazione è irrevocabile per 15 giorni e il contratto si ritiene concluso solo quando l'assicuratore informa l'assicurato della propria disponibilità ad assumere il rischio alle condizioni riportate in proposta.
La somma che l'assicurato deve corrispondere all'assicuratore in cambio dell'assunzione del rischio da parte di quest'ultimo si chiama "premio".
Il premio è unico e indivisibile e deve sempre essere pagato anticipatamente rispetto all'ottenimento della copertura, pena la sospensione della copertura fino alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato. È possibile tuttavia rateizzare il pagamento del premio annuo scomponendolo in rate trimestrali o semestrali. In ogni caso la prima rata deve essere pagata prima dell'inizio del periodo di copertura.[6] Questa operazione è considerata un fatto puramente finanziario, anche se il tardivo pagamento di una rata qualsiasi oltre il termine della propria scadenza comporta la sospensione della copertura assicurativa fino alle ore 24 del giorno in cui la rata viene pagata.[6]
Vi sono casi in cui viene assicurata con polizza unica una pluralità di soggetti ciascuno dei quali comporterebbe, se assicurato singolarmente alle stesse condizioni, il pagamento di un determinato ammontare di premio. In questi casi l'assicurazione copre la pluralità di soggetti e il premio che ne consegue è in genere inferiore alla somma dei premi che dovrebbero essere pagati se la copertura fosse stipulata singolarmente. Casi tipici di questo tipo di assicurazioni sono le coperture del parco autovetture di un'azienda di noleggio di autoveicoli e quelle (generalmente contro il rischio di infortunio durante l'attività lavorativa) stipulate da un'azienda a favore dei propri dipendenti a seguito di accordi sindacali (in questo caso per gli operai la copertura è integrativa di quella obbligatoria INAIL). Caratteristica di queste coperture è che il numero dei soggetti assicurati varia in aumento o diminuzione nel corso del medesimo periodo assicurativo (nel primo esempio, acquisto o vendita di autovetture, nel secondo assunzione di nuovo personale o dimissioni a qualunque titolo di dipendenti aziendali). Il premio effettivo dovuto quindi è noto solo alla fine del periodo assicurativo. Si procede perciò come segue:
Va notato che, siccome la determinazione del premio effettivo "deborda" nel periodo assicurativo successivo, il conteggio e il pagamento del conguaglio procedono autonomamente, indipendentemente dalle operazioni afferenti al nuovo periodo assicurativo, sia che l'azienda cliente continui a essere assicurata nel nuovo periodo presso il medesimo assicuratore o meno.
Nella prassi l'insieme di questi adempimenti può subire semplificazioni: dipende sempre da eventuali accordi contrattuali di origine commerciale nel corso della trattativa che precede la stipula della polizza.
Art. 1882. Nozione.
Un contratto d'assicurazione deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Nelle assicurazioni contro i danni, il contratto d'assicurazione assume un carattere indennitario avendo lo scopo di garantire all'assicurato l'indennizzo di un danno subito, ovvero tutelare il proprio patrimonio dalle conseguenze economiche di un determinato evento. Alla luce di ciò, il danno rappresenta al contempo il presupposto e anche il limite dell'assicurazione. Affinché l'assicurazione produca i suoi effetti è necessario che si verifichi un danno compreso tra quelli "garantiti" dalla polizza (= contratto), ma il danno rappresenta anche il limite massimo dell'indennizzo; questo perché nessun lucro o illecito arricchimento potrà mai derivare, all'assicurato, da un sinistro secondo il noto "principio indennitario". Il principio in parola trova conferma in diversi articoli del Codice Civile:
Ferma restando la durata annuale della copertura, e il corrispondente pagamento del premio da parte del contraente, è possibile stipulare contratti di assicurazione poliennali, contratti cioè di durata superiore all'anno, con un massimo di cinque anni. In questo periodo, salvo diversa pattuizione, il contraente è obbligato a stipulare la stessa polizza con la stessa Compagnia di assicurazione per cinque anni e contemporaneamente la Compagnia non può rifiutarsi di obbligarsi alle stesse condizioni (premi e capitali o massimali invariati in particolare) con il medesimo contraente. La stipula poliennale ha il vantaggio per l'assicuratore di garantirsi un cliente per cinque anni e il per contraente di ottenere l'identica copertura a un prezzo invariato. Naturalmente, alla scadenza di ogni annualità il contraente deve corrispondere all'assicuratore il premio annuo pattuito, fatto per il quale ha 15 giorni di tempo (periodo detto "di mora") per ottemperare: qualora ciò non avvenga, le garanzie del contratto restano sospese fino alle ore 24 del giorno in cui il premio relativo a quella annualità non viene pagato. Il pagamento del premio oltre il periodo di mora non "copre" eventuali sinistri che siano avvenuti tra il quindicesimo giorno dalla scadenza e il giorno dell'effettivo pagamento. A causa dell'inflazione è possibile che il capitale o i massimali assicurati nel corso del quinquennio non siano più sufficienti a una copertura totale, nel qual caso l'assicurato si ritrova nella situazione di subire, in caso di sinistro, l'applicazione della cosiddetta "regola proporzionale" (riduzione dell'indennizzo in percentuale pari al rapporto tra capitale assicurato e valore della cosa assicurata). Per ovviare a questo inconveniente esistono polizze poliennali che prevedono l'adeguamento automatico dei capitali delle cose assicurate all'indice ISTAT, e di conseguenza anche i premi dovuti subiscono un aumento di pari entità percentuale.
Le condizioni generali di polizza sono clausole che riportano il contratto tipico per tutti i contraenti. Vengono redatte dall'assicuratore ed hanno lo scopo specifico di uniformare tutti i contratti relativi ad un particolare rischio. Le clausole cosiddette "particolari" o "speciali", sono invece il risultato di un'elaborazione comune tra l'assicuratore e l'assicurato, e sono dirette a disciplinare ogni singolo rischio. In caso di incompatibilità tra le condizioni generali di assicurazione e le condizioni speciali o particolari, queste ultime prevalgono sulle prime, al pari delle clausole aggiuntive al modulo o al formulario le quali prevalgono su quelle riportate sul medesimo.
Tutti i documenti che intercorrono fra società di assicurazione, intermediari e assicurati, inerenti al rapporto emergente da un contratto di assicurazione (quindi quietanze rilasciate per i pagamenti di premi e accessori, quelle firmate dal beneficiario per l'incasso di risarcimenti parziali o totali a seguito di sinistri, quietanze emesse per l'incasso di provvigioni, ecc.) sono esenti dalle imposte di bollo e di registro. Il fatto è abbastanza comprensibile se si pensa all'enorme numero di partite a questo titolo che diversamente ne emergerebbe.
Tuttavia, a surroga di tale mancata imposizione, è in vigore un'imposta sulle assicurazioni che viene applicata in percentuale dei singoli premi incassati secondo una tariffa allegata alla legge istitutiva della medesima (e alle sue modificazioni e integrazioni), che differenzia l'aliquota da applicarsi al premio incassato a seconda del tipo di rischio assicurato (ramo) o della combinazione di rischi (polizze cosiddette "plurime" in quanto assicurano con un solo contratto una combinazione di rischi elementari)[8]. La società assicuratrice può ribaltare il costo di questa imposta sul contraente a titolo di rivalsa. Sulle quietanze rilasciate ai contraenti a fronte dei loro pagamenti di premi di assicurazione, accanto all'importo quietanzato compare la dicitura: "di cui tasse …" seguita dall'importo dell'imposta afferente al relativo premio. La società assicuratrice è obbligata, a questo scopo, a tenere un libro contabile, detto "registro premi" o "registro dei premi" su cui annotare in ordine cronologico per data di incasso, tutti gli incassi di premi ricevuti, indicando per ciascuno in colonna gli estremi del contratto (polizza), il tipo di pagamento (annualità di polizza, quietanza per rata intermedia o rinnovo annuale, variazione di rischio comportante un incasso, ecc.), il codice indicante la tariffa applicata di cui sopra, l'importo incassato, l'importo applicato a titolo di imposta, la data d'incasso. È sulla base delle risultanze periodiche di questo registro (totali per periodo) che la società di assicurazione provvede al versamento cumulativo degli importi incassati a questo titolo, all'Agenzia delle entrate. Questo libro va tenuto secondo i dettami del Codice Civile previsti per la tenuta dei libri contabili obbligatori. L'imposta pagata dal contraente è considerata acquisita all'erario e la società di assicurazioni non è autorizzata ad effettuarne rimborsi. Quindi, se per motivi i più svariati, la società assicuratrice deve rimborsare un premio o parte di esso, il rimborso avverrà al netto dell'imposta precedentemente pagata dal contraente. Su questo libro sono ammessi tuttavia storni totali (cioè comprensivi dell'imposta) solo in caso di rettifica di errori materiali commessi in precedenti registrazioni.
Da quanto esposto nei precedenti paragrafi si possono individuare due categorie d'assicurazione:
Alcune forme assicurative sono obbligatorie: il cittadino (o la società di persone e la società di capitali) è obbligato a contrarre un'assicurazione, alcune volte potendo tuttavia scegliere con quali società stipulare un contratto di assicurazione obbligatoria (come, ad esempio, un'assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli), altre volte invece essendo obbligato a rivolgersi a un'unica società, tipicamente statale (come, ad esempio, per l'INAIL, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la maggior parte dei lavoratori), ovvero, può trovarsi a pagare obbligatoriamente una copertura assicurativa in quanto il corrispettivo premio è incluso nel prezzo del bene o servizio acquistato, come il caso dei rischi derivanti dall'utilizzo del gas distribuito tramite le reti, ove il premio della polizza è incluso nella fattura emessa dalla società a partecipazione pubblica distributrice del gas, che a sua volta è assicurata per tramite del Comitato Italiano GAS (CIG).
In campo previdenziale le assicurazioni obbligatorie sono chiamate assicurazioni sociali e in Italia quella estesa a più cittadini è l'assicurazione generale obbligatoria detta A.G.O., che contempla una serie di prestazioni previdenziali corrisposte dallo Stato attraverso gli enti previdenziali.
Con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ogni cittadino italiano ha diritto alle prestazioni sanitarie che gli necessitano, dall'assistenza di un "medico di base", scelto fra una rosa di medici convenzionati e operante nel territorio di residenza, al ricovero in ospedale o in una clinica convenzionata, con eventuale intervento chirurgico, e al diritto di ottenere i farmaci prescritti dal medico di base gratuitamente o dietro pagamento di un contributo (ticket). Il Servizio sanitario nazionale opera così come un'assicurazione del rischio malattia, rischio che può essere coperto da polizze private.
Quando l'assicurato è un'azienda, tenuta ovviamente a una contabilità e ad un bilancio, l'assicurazione ha sue particolari caratteristiche in ordine alla registrazione nelle poste contabili dell'azienda assicurata e nei suoi bilanci. Non vi è dubbio che l'assicurazione stipulata da un'azienda rientri tra le sue voci di costo, anche se nel bilancio compare "inserita" all'interno di una voce più generale tipo "spese di funzionamento" o altre, che raggruppano in una sola voce di bilancio più tipologie di costi. Poiché l'assicurazione ha in genere la durata di un anno, rinnovabile di anno in anno[9], il pagamento del premio da parte dell'azienda assicurata pone un problema contabile per quest'ultima a seconda di quando inizia la copertura. Infatti se la polizza in questione viene stipulata in corso d'anno (o comunque durante l'esercizio contabile dell'assicurato) il suo costo non può essere contabilmente attribuito per intero all'esercizio durante il quale si verifica. Infatti la contropartita economica che sta a fronte del premio di polizza per l'assicurato è la copertura del rischio per tutto il periodo di validità della garanzia di polizza e ciò implica, per il principio contabile della competenza, che una parte del costo debba venire attribuita all'esercizio successivo. Esemplificando, se l'azienda assicurata redige un bilancio annuale il cui esercizio coincide con l'anno solare, il pagamento di un premio annuo che abbia luogo, ad esempio, il 1º aprile, fa sì che l'effetto economico della copertura che ne consegue, si protragga per tre mesi nell'esercizio contabile successivo. A questo fatto si deve dare seguito iscrivendo nel Conto Economico un risconto attivo per l'importo corrispondente pari, nel caso ipotizzato, a 3/12 del premio pagato ad aprile. Nell'esercizio successivo tale risconto verrà "girato" alle Perdite del Conto economico, nella voce che raccoglie i costi di assicurazione di quell'anno. A evitare questa complicazione le aziende tendono a far coincidere la scadenza delle loro polizze con la scadenza dell'Esercizio contabile. Eventuali polizze stipulate per necessità (insorgenza del rischio) nel corso dell'esercizio contabile, vengono redatte con il pagamento iniziale di un rateo pari al costo del periodo che separa la data di pagamento dalla scadenza dell'esercizio in corso, quando poi verrà eventualmente pagato l'ammontare annuo del premio per l'intero esercizio successivo.
Il SSN non può per legge essere sostituito da sistemi privati, è tuttavia possibile stipulare polizze sanitarie che, in caso di malattia, consentano di ottenere prestazioni aggiuntive o migliorative di quelle garantite "di base" dal SSN: ricoveri in cliniche non convenzionate, o in cliniche od ospedali in reparti riservati a pazienti paganti, con eventuale intervento chirurgico nelle cliniche private, visite mediche presso specialisti non convenzionati con il SSN, o addirittura ricorrere a prestazioni mediche e/o chirurgiche all'estero. In generale in queste polizze la prima annualità è "penalizzata" da un cosiddetto "periodo di carenza", cioè di un periodo in cui certe garanzie non sono operative fino a una certa data dall'entrata in vigore della polizza; tale periodo non è più applicabile alle annualità successive nel caso in cui l'assicurato prosegua, senza soluzione di continuità, nel mantenere la copertura anche per le annualità successive con la medesima compagnia di assicurazione.[10] Per la stipula di assicurazione contro le malattie l'assicuratore richiede preventivamente la compilazione e sottoscrizione da parte dell'assicurando, di un questionario anamnetico.
L'assicurazione sulla responsabilità civile copre i danni derivanti all'assicurato da eventi per cui questi sia tenuto al pagamento di un indennizzo a una terza persona o ente. Essa opera solo nel caso in cui gli eventi di cui sopra non siano frutto di un comportamento doloso da parte dell'assicurato, ma solo colposo.[11] Esemplificando, si supponga quanto segue:
Naturalmente la casistica è vastissima, la dizione corretta è: Assicurazione sulla responsabilità civile per fatti della vita privata. Dall'assicurazione sono esclusi danni provocati intenzionalmente dall'assicurato; nell'esempio, se la caduta del vaso non fosse accidentale ma provocata volutamente dall'assicurato (per esempio a causa di un dissidio con il proprietario dell'autovettura), la responsabilità per tale comportamento non è assicurabile.
È parimenti non assicurabile il danno pecuniario dovuto al pagamento di ammende comminate dalla pubblica autorità quali contravvenzioni, multe, ecc.[12]
La dizione "fatti della vita privata" non deve trarre in inganno: l'assicurazione di responsabilità civile può essere stipulata anche da persone giuridiche (aziende, enti, ecc.). L'assicuratore che presta tale garanzia è tenuto a sostenere in causa l'assicurato qualora questi sia stato citato in giudizio dal danneggiato[13] e le spese legali «… sono a carico dell'assicuratore nel limite di un quarto della somma assicurata.[14]» Il sinistro, nel caso in questione, non è l'evento che ha provocato il danno ma la richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato.
L'assicuratore ha facoltà di trattare il risarcimento direttamente con il danneggiato, informandone l'assicurato, il quale è tenuto a non compiere atti o effettuare dichiarazioni riguardo alla materia, senza l'assenso scritto dell'assicuratore. Questa clausola, inserita nelle condizioni di polizza, se non rispettata può determinare la perdita al diritto di risarcimento dovuto dall'assicuratore. In caso di ricorso alla magistratura da parte del danneggiato, se durante il procedimento giudiziario l'assicuratore si rende conto che questo tende a evolvere a favore del danneggiato per una somma superiore al massimale assicurato, "si spoglia" ufficialmente della somma massima da lui eventualmente dovuta (massimale del contratto di assicurazione) depositandola su un libretto bancario intestato "a favore di chi spetta", che viene conservato in genere nella banca stessa; di questo l'assicuratore dà notizia all'assicurato e alle eventuali controparti, nonché al magistrato competente, dopo di che si disinteressa al caso. La somma può essere liberata a favore del danneggiato solo per disposizione del giudice. Tale azione costituisce per l'assicuratore un vero e proprio pagamento di sinistro che viene trattato amministrativamente come tutti gli altri pagamenti di sinistri.
La garanzia di Responsabilità civile è spesso presente come garanzia accessoria in polizze stipulate a copertura di altro tipo di danni, ad esempio polizze contro i danni da incendio.
L'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile del professionista è chiaramente fissato dalla Legge 247 del 2012[15], obbligo peraltro rinforzato dal successivo d.P.R. n.137/2013; tuttavia l'obbligo risulta sospeso[16] in forza della mancanza di parametri operativi fondamentali quali i massimali minimi. Infatti l'obbligo per la categoria professionale degli avvocati è divenuto effettivo solamente a seguito della più recente definizione di tali parametri[17].
In Italia, la legge 23 dicembre 1978, n. 833 soppresse il sistema mutualistico e istituì il "Servizio sanitario nazionale", con decorrenza dal 1º luglio 1980. Il SSN assicura a ogni cittadino italiano ed europeo convenzionato un'ampia gamma di prestazioni sanitarie, ma evidentemente non può coprire tutte le situazioni di malattia o infortunio.
Dal 1999 il cittadino italiano può sottoscrivere una polizza di Assicurazione Sanitaria Integrativa, con cui coprire eventuali spese precedentemente concordate con l'assicuratore, comprese eventuali prestazioni non coperte dal SSN.[18]
Alcune di queste assicurazioni sono legate al contratto di lavoro del soggetto interessato: infatti il datore di lavoro può aver sottoscritto un accordo a copertura dei propri dipendenti, volontariamente o perché lo richiede la tipologia di contratto nazionale. Ad esempio, il contratto nazionale del Commercio prevede l'iscrizione al Fondo EST.[19]
A differenza dell'Italia e altri Stati socialisti o socialdemocratici, nel modello di sanità in vigore negli Stati Uniti d'America, le spese sanitarie sono totalmente a carico dei cittadini che possono stipulare una polizza per coprire almeno parte del rischio sanitario.
Oltre alla qualità di un sistema sanitario, sorgono polemiche sull'esclusione di quasi il 20% della popolazione dalla copertura sanitaria, la quale è un onere considerevole anche per il reddito medio degli americani; quando è in corso una patologia che richiede cure costose, la durata annuale e non pluriennale delle polizze, combinata al mancato obbligo di contrarre da parte delle compagnie, proprio nel momento di maggiore necessità significano esclusione certa anche per pagatori regolari.
Un secondo tipo di polizze sanitarie copre il risarcimento del danno derivante da errore medico o degli operatori sanitari. In Italia, le strutture sanitarie pubbliche o private, e i medici loro dipendenti, non hanno l'obbligo di stipulare assicurazioni per responsabilità civile nei confronti dei loro assistiti e, comunque, le compagnie presenti sul mercato non forniscono polizze, anche con opportuni valori dei premi, che assicurino per il danno da "colpa grave" del medico o di altro operatore sanitario. Le strutture pubbliche che stipulano polizze di questo tipo, si espongono al rischio di procedimento da parte della Corte dei Conti.[senza fonte]
I medici liberi professionisti od operanti in strutture private sono obbligati ad assicurarsi per la responsabilità civile derivante da colpa grave dal 13 agosto 2013 (ai sensi del cosiddetto "Decreto Balduzzi", 13 settembre 2012 n.158, e legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189). Non esistono fondi di solidarietà regionali o statali che integrino il risarcimento del danno al cittadino-paziente, qualora l'ospedale o il medico libero professionista non siano provvisti di una propria assicurazione danni.
Nei Paesi europei e negli Stati Uniti gli automobilisti sono obbligati a rinnovare annualmente l'assicurazione ai veicoli.
La Responsabilità Civile Autoveicoli (o RCA, o RCAuto) è una polizza assicurativa obbligatoria per veicoli a motore in circolazione nel territorio italiano, al fine di risarcire eventuali danni cagionati a terzi.
È sancita dalla Legge N° 990 del 24 dicembre 1969, la quale recita all'articolo 1:
Una tipologia particolare di assicurazioni è quella delle assicurazioni sulla vita. Se ne possono classificare tre tipologie:
Sono anche dette "Temporanee caso morte", poiché il rischio coperto è quello di decesso dell'assicurato per qualsiasi motivo questo si verifichi, incluso il suicidio.[20]Le uniche cause di decesso che vengono generalmente esplicitamente escluse sono quelle di morte a causa di guerra, anche non dichiarata, o a cause provocate da trasmutazioni dell'atomo.[21] La durata del periodo assicurativo è, nella maggior parte dei casi, da 20 a 25 anni. Si tratta di una polizza tipica per il capofamiglia unico produttore di reddito, che desidera lasciare ai congiunti, in caso di suo decesso, una somma che consenta loro di vivere senza il suo apporto economico. Vi sono poi le temporanee dette "a due teste" con le quali, alla morte del contraente, l'indennizzo va al beneficiario indicato in polizza, dopo di che la polizza, pur non essendo più richiesto alcun premio, continua a "rimanere operativa" fino alla fine del periodo previsto alla stipula: se durante questo periodo, che va dal decesso dell'assicurato allo spirare della polizza, il primo beneficiario (testa) muore, un secondo beneficiario (o più di uno) indicato in polizza riceve un indennizzo dall'assicuratore pari a quello corrisposto dopo il decesso del primo assicurato. È la polizza classica per il capofamiglia con figli, unico produttore di reddito della famiglia, che desidera che il coniuge riceva al suo decesso una somma che gli (o le) consenta di vivere dignitosamente con il (o i ) figlio e vuol mettere al riparo economico anche la prole nel caso che il coniuge muoia dopo di lui ma comunque durante il periodo di validità della polizza.
Se il capitale assicurato supera una certa soglia, la compagnia di assicurazione richiede prima di accettare il rischio, che l'assicurando si sottometta a una visita medica accurata presso un medico di fiducia dell'assicuratore, detto appunto "medico fiduciario", oltre a produrre una dichiarazione sullo stato di salute dell'assicurando da parte del suo medico di base. L'esito di questi referti può dar luogo al rifiuto dell'assicuratore a stipulare la polizza o a stipularla con un prezzo più elevato rispetto a quello standard della compagnia. Si dice in questo caso che il rischio assunto comunque è un "rischio tarato".
È possibile stipulare una polizza temporanea caso morte con la cosiddetta clausola "complementare infortuni", la quale prevede che in caso di decesso dell'assicurato venga corrisposta al beneficiario una somma pari al doppio del capitale assicurato se il decesso è dovuto a infortunio.
Gli indennizzi ricevuti dai superstiti nel caso di decesso dell'assicurato non sono soggetti all'Imposta sulle successioni, anche se i beneficiari sono gli eredi legittimi e/o testamentari.
Sono assicurazioni in cui al termine del periodo assicurativo il beneficiario riceve un importo pari alla somma dei premi versati più il valore dei frutti che il capitale così investito ha prodotto per l'assicuratore, dedotti i cosiddetti "caricamenti", cioè le spese che l'assicuratore ha dovuto sostenere per la gestione del contratto (prevalentemente costituite dalle provvigioni corrisposte all'intermediario, solitamente molto più basse di quelle che la compagnia di assicurazione paga agli intermediari per i rischi assunti nei rami danni). In caso di morte dell'assicurato, ai beneficiari indicati in polizza viene corrisposto un importo pari alla somma dei premi pagati da quest'ultimo dalla stipula del contratto fino al decesso. È possibile stipulare, pagando un supplemento adeguato, un contratto con "controassicurazione" che prevede, in caso di decesso dell'assicurato, la corresponsione al (o ai) beneficiario una somma pari al capitale che l'assicurato avrebbe pagato fino alla fine del periodo assicurativo se fosse rimasto in vita, indipendentemente dal numero di rate annuali da pagare fino al termine di validità del contratto.
Si tratta di assicurazioni che comportano sia la riscossione di un capitale da parte del contraente al termine del periodo assicurativo che quella della somma dei premi pagati. Un mix tra assicurazione di puro rischio e di risparmio.
La coassicurazione è una copertura assicurativa costituita da più contratti di assicurazione stipulati da un unico soggetto con compagnie diverse ma riguardanti il medesimo oggetto, le medesime garanzie e la medesima durata. I motivi di questo operare possono essere svariati:
Va da sé che la somma delle percentuali di rischio assunte dai singoli coassicuratori deve raggiungere, e non può superare, il 100% del rischio. Parimenti, al pagamento dei sinistri ciascuna coassicuratrice è debitrice di una quota corrispondente alla percentuale di rischio assunta.
La gestione di questi contratti è ovviamente più complicata di quella di un unico contratto (polizza) in quanto richiede la gestione di più rapporti. Per semplificare tale situazione il mercato ha determinato regole generali non scritte così formulate:
Nelle singole polizze viene indicata la presenza delle altre compagnie coassicuratrici.
Accanto a questa forma di coassicurazione, detta "diretta" vi è anche il caso di "coassicurazione indiretta".
Si ha "coassicurazione indiretta" quando sul medesimo rischio sono presenti coperture di compagnie diverse (in genere impegnate al 100%) all'insaputa l'una dell'altra. In questo caso è frequente il fatto che le polizze in questione abbiano scadenze diverse e/o oggetti diversi nella loro generalità, ma che vengono a coincidere per quella parte di rischio al momento del sinistro.
Un caso fra questi molto frequente riguarda le polizze incendio su appartamenti in condominio. Spesso gli amministratori di condominio stipulano polizze che coprono il rischio incendio e accessori sulle parti comuni del condominio, le quali sono però spesso anche coperte, pro quota, dalle polizze eventualmente stipulate da singoli condomini per il proprio appartamento. Per il principio indennitario il danneggiato non ha diritto a un risarcimento che, sommando quello della polizza condominiale a quello della polizza propria, sia superiore al danno effettivo. Queste situazioni sono di gestione complessa e, nel caso sopra citato, sarebbe dovere di ogni condomino che assicuri il proprio appartamento informarsi dell'esistenza di una polizza condominiale sulle parti comuni per comunicarne gli estremi al proprio assicuratore, che li indicherà sulla polizza del condomino. È in questi casi comunque compito dei periti, in caso di sinistro, accertarsi dell'esistenza eventuale di una doppia copertura.
Nelle sezioni precedenti si fa riferimento in particolare alla situazione delle assicurazioni in Italia. Tuttavia la natura dei sistemi assicurativi (intendendo con questa locuzione tutto ciò che sta intorno all'attività assicurativa, vista sia da parte dell'assicurato che dell'assicuratore) è tale per cui gran parte delle norme e dei criteri che ne stanno alla base, è comune a tutti i Paesi e le differenze riguardano solo alcuni (pur anche molti) dettagli, ma questo non inficia la sostanziale uniformità delle norme e criteri che le regolano. Inoltre un potente elemento unificatore è la riassicurazione, sistema per sua natura internazionale, le cui esigenze si riflettono anche sull'operatività delle Compagnie per quanto riguarda la gestione delle assicurazioni dirette. In particolare, per quanto riguarda i sistemi assicurativi nazionali dei Paesi che aderiscono alla Comunità Europea, questa ha emesso direttive che uniformano ulteriormente il mercato assicurativo nei paesi aderenti. La libertà di stabilimento, ad esempio,[22] comporta di per sé la tendenza all'uniformità di comportamenti, dei criteri di operatività e delle norme legislative. Alcune norme che in Italia trovano una regolamentazione legislativa nella parte che il Codice Civile dedica all'assicurazione (Libro IV, capo XX Dell'assicurazione, artt. dal 1882 al 1932, che include anche la riassicurazione), in altri paesi, quali ad esempio quelli di diritto anglosassone, dove non esiste un Codice Civile ma si opera in regime di common law, vengono riportate fra le Condizioni generali di assicurazione (cosa che per altro, in parte, si fa anche in Italia, riprendendo nelle Condizioni generali di assicurazione, ad abundantiam, anche norme del CC.) obbligando così le parti allo stesso modo. Così regole importanti come ad esempio il principio indennitario, l'anticipato pagamento del premio, la coassicurazione diretta o indiretta, la cosiddetta "regola proporzionale"[5] in caso di assicurazione parziale (art. 1907 CC), ecc. si applicano allo stesso modo in tutti i paesi del mondo.
Quando si verifica un danno alla cosa assicurata e questo rientra nella casistica prevista dalla polizza e la data di accadimento è compresa nel periodo di validità della copertura assicurativa, l'evento assume il nome di "sinistro". Se il danno è di modesta entità,[23] la sua valutazione precisa e la trattativa con il danneggiato per concordarne l'ammontare dell'indennizzo, sarà in genere effettuata da un funzionario della compagnia assicuratrice chiamato "liquidatore". Diversamente, sarà lo stesso liquidatore ad affidare le operazioni del caso ad un esperto (il "perito"). Le operazioni da effettuare, da parte del perito della compagnia assicuratrice, in questi casi sono:
Eseguiti questi adempimenti, il perito consegnerà la sua relazione e l'accordo firmato dal danneggiato al liquidatore, che porrà in moto la procedura di pagamento. Al ricevimento dell'indennizzo l'assicurato dovrà firmare una quietanza liberatoria nei confronti della società assicuratrice in cui dichiara di essere soddisfatto della somma ricevuta e di non aver più nulla a pretendere a riguardo del sinistro in questione. Questa procedura si chiama "accordo amichevole". Se non si raggiunge tale accordo, la procedura prevista in polizza è la seguente:
Il costo dei periti di parte viene pagato dalle rispettive parti, quello del terzo perito viene ripartito fra le due parti. Va da sé che questa seconda procedura (che è comunque quella "canonica" prevista in polizza) allunga di molto i tempi del risarcimento, oltre che a costituire un non modesto costo aggiuntivo.
Il mercato assicurativo ha lo scopo di ridurre l'area di incertezza del singolo individuo sulla sua situazione futura, questo a causa sia di una generale avversione al rischio sia di una situazione di informazione imperfetta.
La teoria economica cerca di spiegare il funzionamento del mercato assicurativo attraverso un ragionamento logico-matematico.
Consideriamo un individuo dotato delle seguenti caratteristiche:
All'individuo viene proposta una polizza assicurativa dotata delle seguenti caratteristiche:
Si parla di premio attuarialmente equo nel caso in cui p sia uguale a Π Si parla di copertura completa nel caso in cui q sia pari a d
Supponiamo due eventi possibili:
Nel primo caso, il reddito dell'individuo sarà pari a:
Nel secondo caso, il reddito sarà pari a:
Poiché l'individuo razionale tende a scegliere una copertura completa, ossia un risarcimento integrale del danno subito, possiamo concludere che Questo risultato porta ad una situazione di annullamento del rischio per l'individuo: qualunque cosa accada, il suo reddito sarà sempre pari al reddito iniziale, diminuito del premio pagato.
Dal punto di vista dell'impresa di assicurazione, in una situazione di concorrenza perfetta (ossia in cui i profitti sono nulli) e in assenza di costi di transazione, vi è convenienza a stabilire un premio attuarialmente equo; infatti, indicando con n il numero di assicurati:
Quindi
Il che significa che se Π = p, il bilancio dell'impresa è in equilibrio e i profitti sono nulli.
La teoria economica modellizza tre principali tipi di interazione fra assicurato e compagnia di assicurazione:
La situazione appena descritta si complica quando esistono due tipi di individui (es. di tipo A e di tipo B), che hanno probabilità diverse di incorrere nell'evento negativo.
In termini matematici quindi
In caso di asimmetria informativa, l'impresa assicuratrice non è in grado di riconoscere gli individui A e quelli B: in questo caso l'impresa, per non andare in perdita, deve applicare un premio p medio, in cui . Tuttavia, gli individui B non troveranno conveniente assicurarsi, poiché il premio p per unità monetaria risulta maggiore della probabilità che hanno di incorrere nell'evento negativo. Di conseguenza, gli individui B non si assicureranno, e sul mercato resteranno solo individui A.
A questo punto però, l'impresa di assicurazione per non andare in perdita deve aumentare il premio p in modo tale che e gli individui B saranno ancora più restii ad assicurarsi. Questo fenomeno, secondo cui il prodotto/consumatore cattivo "scaccia" quello buono è detto di selezione avversa.
Gli assicuratori possono utilizzare un modello di business in abbonamento, raccogliendo periodicamente i premi in cambio di prestazioni continue e/o combinate offerte agli assicurati.[25][26][27]
Il modello di business degli assicuratori mira a generare più premi e investimenti di quanti ne vengano pagati in termini di perdite e ad offrire prezzi competitivi che i consumatori siano disposti ad accettare.[28]
Gli assicuratori guadagnano in due modi:
La gestione dei sinistri è l'utilità materiale dell'assicurazione; è il "prodotto" effettivo pagato per l'assicurazione.[29] Le richieste di risarcimento possono essere presentate dagli assicurati direttamente all'assicuratore o tramite broker o agenti. L'assicuratore può richiedere che la richiesta di risarcimento sia presentata con i propri moduli, oppure può accettare richieste di risarcimento con moduli standard del settore, come quelli emessi da ACORD.[30][31]
Gli assicuratori si avvalgono spesso di agenti assicurativi per la commercializzazione o la sottoscrizione iniziale dei loro clienti.[32][33] Gli agenti possono essere captive, ovvero scrivere per una sola compagnia, o indipendenti, ovvero emettere polizze di più compagnie. L'esistenza e il successo delle compagnie che si avvalgono di agenti assicurativi sono probabilmente dovuti alla disponibilità di servizi migliori e personalizzati.[34] Le aziende si avvalgono anche di società di intermediazione, banche e altre entità legali (ad esempio, gruppi di auto-aiuto, organizzazioni di microfinanza, ONG, ecc.
Vi sono due film famosi le cui trame si svolgono in ambiente assicurativo:
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