La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione del diritto d'autore in Italia, dichiaratamente in forma di società di gestione collettiva senza scopo di lucro e vigilato congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della cultura.[3]

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Società Italiana degli Autori ed Editori
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Sede centrale a Roma EUR
StatoItalia (bandiera) Italia
Forma societariaEnte pubblico economico
Fondazione23 aprile 1882 a Milano
Sede principaleRoma
Persone chiave
  • Giulio Rapetti Mogol (presidente onorario)
  • Salvatore Nastasi (presidente)
  • Matteo Fedeli (direttore generale)
SettoreCorresponsione diritti d'autore
ProdottiTutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno[1]
Dipendenti1137 (2017[2])
Slogan«Dalla parte di chi crea»
Sito webwww.siae.it
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Dalla costituzione, avvenuta nel 1882, ha assunto nel corso del tempo diverse denominazioni: SIA (Società Italiana degli Autori[4]) dal 1882 al 1926, SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) dal 1926 al 1942, EIDA (Ente Italiano per il Diritto d'Autore) e, infine, di nuovo SIAE (dal 1945).

Svolge inoltre funzioni connesse con la protezione delle opere dell'ingegno e può assumere, per conto dello Stato, di enti pubblici o privati, servizio di accertamento e riscossione di tasse (percezione e ripartizione dei proventi) contributi e altri diritti.

Storia

La Società Italiana degli Autori nacque a Milano alle ore 16 del 23 aprile 1882 nella sala dell'Orologio di Palazzo Marino[5]. Qui si erano riuniti il giorno precedente alcuni esponenti della cultura, dello spettacolo, dell'editoria e delle arti italiane per discutere un disegno unitario di tutela del diritto d'autore. In 181, tra cultori di scienze, lettere ed arti, aderirono al sodalizio, e con l'approvazione del primo statuto nacque la SIA, la Società Italiana degli Autori per la tutela della proprietà letteraria e artistica.

Contesti e premesse

Nell'Ottocento crebbe in Europa la necessità degli autori di garanzie a protezione delle loro opere. Il tema, inizialmente, suscitò attenzione soprattutto in Francia, dove già operava la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), fondata nel 1777 da Beaumarchais. Victor Hugo condusse una battaglia per vedere riconosciuti i diritti degli autori, divenendo nel 1838, con Balzac, Dumas e George Sand, uno dei fondatori della Société des gens de lettres (SGDL)[6]. Se in Francia Balzac lamentava che "per il difficile prodotto dell'intelligenza, il diritto comune è sospeso in Europa"[7], secondo Enrico Rosmini "la teoria di una vera proprietà assoluta e perpetua a favore degli autori non ebbe mai in Italia molti seguaci"[8]; nasceva una sorta di manualistica di settore per il teatro, in cui si rappresentava maggiormente il melodramma[9], che analizzava tutti gli aspetti delle professioni teatrali, senza mai citare gli autori e i loro diritti[10]; tuttavia la materia cominciava ad essere oggetto di alcune legislazioni interne e delle prime convenzioni internazionali, fra le quali quella del 22 maggio 1840 fra l'imperatore d'Austria e il re di Sardegna[11][12]. Nel 1865 fu emanata la prima legge italiana sul diritto d'autore, la n. 2337/1865[13], poi emendata dieci anni dopo dalla n. 2652/1875[14] e rimasta in vigore sino al 1925[15]. Riassume il Rosmini che, con la nuova legge, "chi intende valersi dei diritti d'autore garantiti dalla legge deve presentare al Prefetto della provincia, insieme alla dichiarazione di riservarsi questi diritti, due esemplari dell'opera che pubblica"[8][16].

Nel 1878, nell'imminenza dell'Esposizione Universale, Hugo volle con intensità che la SGDL, insieme al centenario di Voltaire, contribuisse con enfasi al Congresso letterario internazionale, previsto fra le celebrazioni e di cui sarebbe stato presidente; il riconoscimento del diritto di proprietà letteraria sarebbe stato non l'unico, ma comunque il primo argomento all'ordine del giorno[17]. Fra gli italiani che parteciparono al Congresso, ci furono Edmondo De Amicis, Tullo Massarani, Edoardo Sonzogno e Giuseppe Garibaldi[17][18]. Il Congresso produsse in forma di risoluzione diversi principi fra i quali il riconoscimento del diritto d'autore non [più] come concessione della legge, ma come una delle forme della proprietà[17]. Contemporaneamente Hugo partecipava alla fondazione della Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI)[19].

In quel periodo c'erano autori, anche di fama, che vivevano una vecchiaia di ristrettezze e proprio in occasione del II Congresso Drammatico del 24 febbraio 1878[20] Alamanno Morelli si fece interprete dei fautori di un intervento previdenziale rammentando che "in Francia e nell'Inghilterra si viene in soccorso agli artisti vecchi"; in questo clima, dunque, e in questa sede si sviluppò l'idea di un ente italiano che potesse difendere i diritti degli autori italiani, e dal II Congresso Drammatico scaturì una Commissione incaricata di studiare la costituzione di una Società di Autori[21]. La Commissione, presieduta dal drammaturgo Paolo Ferrari, si avvaleva di presenze politiche (i senatori Tullo Massarani, Felice Mangili e Francesco Brioschi), di giuristi (Stefano Interdonato ed Enrico Rosmini), di artisti (il pittore Domenico Induno, lo scultore Gerolamo Oldofredi-Tadini, il musicista Antonio Bazzini), oltre ai letterati Luigi Capranica, Giulio Carcano, Damiano Muoni e Francesco Foucault di Daugnon e agli accademici Vigilio Inama, Cesare Cantù e Giovanni Schiaparelli[22]. Ancora più ristretto era il Comitato che nel 1881 aveva avuto l'incarico definitivo di provvedere alla costituzione della Società: sotto la presidenza di Cesare Cantù, avevano lavorato alla bozza dello Statuto una quarantina di personaggi, tra cui i drammaturghi Leopoldo Pullé e Paolo Ferrari, Giuseppe Pietro Edoardo Sacchi e l'editore Filippo Bernardoni. Nel frattempo, il ministro di Grazia e Giustizia Giuseppe Zanardelli (poi socio egli stesso) emanava una circolare ai Procuratori per richiamare l'attenzione dei magistrati sulla opportunità di procedere d'iniziativa, anche prima di ricevere querele di parte, per assicurare efficace tutela alla proprietà letteraria: "si muovono da ogni parte continui e vivi reclami per le molte e svariate contraffazioni che vanno ripetendosi con frequenza sempre maggiore, e che attestano come la proprietà letteraria non sia ancora presso di noi tenuta in quel rispetto al quale ha incontestabile diritto"[23].

Fondazione

La neocostituita SIA ebbe in Cesare Cantù il presidente onorario e nel letterato-pittore Tullo Massarani il primo presidente effettivo. La Società era infatti amministrata da un Consiglio, composto da un Presidente effettivo e venti Consiglieri eletti fra i Soci. Nel Consiglio i musicisti erano rappresentati da Giuseppe Verdi, gli scrittori da Edmondo De Amicis e Giosuè Carducci, i drammaturghi da Paolo Ferrari, i giornalisti e letterati da Leone Fortis, tutti affiancati dalla competenza dei giuristi Luigi Gallavresi e Napoleone Perelli. Aderirono in molti al sodalizio: tra i soci fondatori ci sono Arrigo e Camillo Boito, Ermanno Loescher, Cesare Lombroso, Terenzio Mamiani, Gerolamo Rovetta, Edoardo Sonzogno, Antonio Stoppani, Giovanni Verga e tre ministri dell'epoca (Domenico Berti, Pasquale Stanislao Mancini e Giuseppe Zanardelli). La sede era dislocata in due stanze a Palazzo Pullè, a Milano, in via Brera 19. Si legge nell'art. 2 dello Statuto che "La Società ha per iscopo 1) la difesa mutua dei diritti d'autore spettanti ai soci; b) l'appoggio morale e materiale ai soci".

Potevano essere ammessi alla Società "tutti gli scrittori ed autori di opere scientifiche, letterarie ed artistiche, italiani o residenti in Italia; e quindi uomini di lettere, pittori, scultori, musicisti, ingegneri, architetti, ecc.; gli editori, i capi-comici, tutti coloro che giustifichino d'essere in possesso di diritti d'autore; ed in genere tutti i cultori delle scienze, delle lettere e delle arti che facciano adesione allo Statuto della Società"[24]. La quota di adesione era di lire 10, il contributo annuo di lire 20[24]. Le domande di ammissione in qualità di socio, indirizzate al Consiglio, erano firmate dal candidato e controfirmate da due membri della Società, i quali ne assumevano la presentazione[25]. Negli anni successivi si aggiunsero ai fondatori nomi come Antonio Fogazzaro, Giacomo Puccini, Sabatino Lopez, Tito Ricordi, Pietro Mascagni. Tra i soci più attivi della SIA, c'erano anche nomi noti dell'editoria libraria e musicale, da Giulio Ricordi (consigliere dal 1889) a Emilio Treves (primo vicepresidente della SIA), da Ermanno Loescher ad Ulrico Hoepli ed Edoardo Sonzogno.

Il primo quadriennio di vita della SIA vide i soci fondatori impegnati a radicare il sodalizio nei rapporti nazionali e internazionali. La pubblicazione di Atti e Notizie permise alla Società di farsi conoscere all'estero[26], con un crescente numero di accordi bilaterali stipulati con omologhe realtà straniere.

Il 18 maggio 1882 entrò in vigore la legge n. 756 che rese procedibili d'ufficio le azioni penali previste dalla legislazione vigente in materia di diritto d'autore e inasprì le pene pecuniarie in caso di rappresentazioni o esecuzioni abusive o nel caso che le opere venissero presentate al pubblico con "aggiunte, riduzioni o varianti".

Il riconoscimento del carattere mutualistico dell'Ente si ebbe (a seguito della riforma della regolamentazione sugli enti morali[27]) nel 1891, con il Regio Decreto del primo febbraio 1891, proprio a ridosso della Convenzione di Berna[28], che si pose a tutela della opere letterarie ed artistiche ispirandosi al pensiero di Hugo, da poco scomparso, secondo cui i Paesi civili devono tutelare i loro autori al modo più uniforme possibile. Nel 1887 fu creato il primo nucleo di agenti controllori con l’ausilio dell’editore di musica Giulio Ricordi, che mise a disposizione un certo numero di suoi rappresentanti.

Gli anni di Praga

il 28 giugno 1896 fu nominato Direttore Generale della SIA Marco Praga, commediografo e critico teatrale, che rimase in carica fino al 1911 per poi tornare come Presidente nel primo Dopoguerra. Fu lui ad organizzare una rete territoriale, per garantire una sempre più capillare tutela degli autori[29].

Parallelamente, nel 1903 istituì il Mutuo Soccorso per sostenere i soci in difficoltà e, nello stesso anno, avviò una politica di intervento per rafforzare la presenza di SIA nel mondo della produzione artistica italiana; in quei contesti infatti erano ancora di grave portata il malcontento e il disagio degli autori, i cui diritti non venivano riconosciuti dagli impresari. Ad esempio nel teatro, questa criticità era tale che ancora molti anni dopo, secondo una definizione che ne diede Eduardo De Filippo "la voce «diritto d’autore» o non si calcolava o si escludeva dalla trattativa"[30].

Lo sviluppo

Le successive vicende della SIAE possono essere così riassunte:

  • La società ottiene nel 1921 dallo stato il servizio di accertamento e riscossione delle imposte sugli spettacoli teatrali, poi esteso a spettacoli di tipo diverso, successivamente rinnovata fino al 1999, anno in cui tale imposta viene abolita.
  • Tra il 1896 e il 1929, la società si trasforma pian piano in organizzazione che opera espressamente in campo economico, prefigurando il suo ruolo di intermediazione tra autori ed esecutori. Infatti nel 1926/1927 trasferisce la sua sede a Roma, diventa Società Italiana degli Autori ed Editori, entra nella Confederazione internazionale delle Società di Autori e Compositori (CISAC).
  • 1942: diventa ente pubblico e prende il nome di Ente Italiano per il Diritto d'Autore (EIDA) (ma solo fino al 1945, poi torna alla denominazione SIAE).
  • Nel 1970, a partire da gennaio, rileva i diritti di riproduzione meccanica dalla Sedrim[31]
  • Nel 1999, il decreto legislativo n. 419 la definisce ente pubblico a base associativa.
  • Nel 2008, la legge n. 2[32] del 9 gennaio la definisce ente pubblico economico a base associativa.

Il 13 febbraio 2006 entrò in vigore il decreto legislativo n.118 relativa al "diritto d'autore di un'opera d'arte sulle successive rivendite dell'originale" e venne chiesto di valutare l'opportunità, di stabilire che il decreto ministeriale dovesse essere adottato, oltre alla S.I.A.E, anche le organizzazioni sindacali di categoria degli autori, in modo da tutelare l'interesse di quest'ultimi in modo più diretto. Tale osservazione non fu accolta poiché si ritenne che si dovesse sentire il parere della SIAE, che secondo legislazione, rappresenta già in maniera compiuta ed istituzionale gli interessi degli autori.

La SIAE è sottoposta alla vigilanza congiunta del Consiglio dei ministri e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo, sentito il Ministero delle Finanze per le materie di propria competenza, come previsto dalla legge n. 2/2008.

Attività

Le attività della SIAE consistono essenzialmente:

  • nella concessione di autorizzazioni e licenze per l’utilizzo, a carattere economico e non, delle opere tutelate;
  • nella raccolta dei proventi derivanti da dette autorizzazioni e licenze;
  • nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto;
  • nella corresponsione dei proventi così come ripartiti;
  • nelle varie attività di verifica, controllo, quantificazione delle utilizzazioni delle opere tutelate;
  • nelle varie attività di identificazione e repressione delle illecite utilizzazioni delle opere tutelate;
  • nelle varie attività di promozione, incoraggiamento, finanziamento, mantenimento della cultura;
  • nella promozione di forme di assistenza a favore degli autori;

La Società fornisce inoltre servizi per enti terzi, ad esempio di natura fiscale, e agisce anche d’iniziativa su materie connesse ai suoi compiti d’istituto, come per esempio nel caso del c.d. “secondary ticketing” (bagarinaggio)[33].

Organizzazione

La SIAE opera per mezzo di Divisioni distinte per sei settori specialistici: musica, cinema, opere radiotelevisive, teatro, lirica e balletto, arti figurative e letteratura. Per fare questo si serve di una fitta rete territoriale, anch’essa organizzata in una Divisione, oltre che con diversi altri organi a complemento del servizio.

La Rete territoriale si articola a sua volta in 10 Sedi (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia); a queste fanno capo le Filiali e le agenzie mandatarie, diffuse su tutto il territorio nazionale.

Queste ultime gestiscono le attività di sportello e assicurano la vigilanza e il controllo nei settori dello spettacolo e dell'intrattenimento. Le agenzie sottoscrivono uno specifico contratto di mandato, agiscono autonomamente e ricevono compenso da provvigioni sugli incassi e spettanze per gli altri servizi conferiti.

Gli organi decisori sono l’Assemblea, il Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione e il Collegio dei Revisori.

Principali dirigenti ed esponenti

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Direzione Generale - Roma

Nel corso del tempo si sono avvicendati ai vertici di SIAE diversi personaggi di rilievo; oltre ai presidenti onorari Cesare Cantù (1882-1895) e Gabriele D’Annunzio (1920-1938), sono stati presidenti del Consiglio di Gestione, fra gli altri:

Anche quando oggetto di commissariamento, i nomi al vertice riguardavano figure della cultura italiana, come Gian Luigi Rondi (2011-2013). Altri presidenti furono: Antonio Ciampi (1957-1976)[36] e Giorgio Assumma (2005-2010)[37].

Natura e ruolo giuridico

SIAE è preposta a vigilare e ad agire per il rispetto dei diritti d'autore di natura patrimoniale dei suoi associati e mandanti; opera a questo fine in particolare rilasciando le licenze e le autorizzazioni di utilizzo delle opere e riscuotendone i connessi proventi, che ripartisce fra gli aventi diritto. Dato il titolo di legittimazione espressamente conferita dall'autore, alcuni studiosi[38] individuano in questo ruolo la qualità di fiduciaria dei titolari di diritti su "beni infungibili" come le opere dell'ingegno.

In quanto intermediario, SIAE è stata l'unico soggetto autorizzato a svolgere quest'attività in Italia a partire dal 1941, per effetto della Legge sul diritto d'autore, che all'art. 180 ne costituisce espressa esclusiva[39]. Nel 2017, con il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148[40], la legge sul diritto d'autore è stata modificata per permettere ad altri organismi di gestione collettiva - di cui al decreto di recepimento[41] della Direttiva Barnier[42] - di occuparsi dei diritti dell'autore che scegliesse di affidarvisi. Ciò nonostante, secondo l'art. 180, SIAE rimane l'unica società a possedere l'autorizzazione per agire in Italia[43]. Ciò significa che una società di raccolta straniera può offrire i suoi servizi in Italia, ma a una italiana non è consentito operare[44]. La Commissione Europea dovrà verificare che i decreti attuativi siano redatti in conformità con la direttiva, in caso contrario partirebbe la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.

La legge preserva però la facoltà dell'autore di agire direttamente, senza cioè intermediari, per il rispetto dei suoi diritti[45]. Ove tuttavia l'autore che abbia maturato diritti in paesi stranieri non abbia provveduto a riscuoterli entro un anno dal momento della loro esigibilità, la norma conferisce alla SIAE titolo per esercitare quei diritti per conto dell'autore o dei suoi eventuali eredi[46], al fine di lasciarli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di successivi tre anni e in caso di mancanza di interesse dei medesimi, versarli alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti che li utilizzerà a fini di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti[47].

La stessa legge autorizza, all'art. 181, la SIAE a svolgere altre attività collegate alla protezione delle opere dell'ingegno e a svolgere servizi di accertamento e di riscossione di tasse, contributi e altri diritti per conto dello Stato o di enti pubblici o privati[48].

Il Presidente della SIAE partecipa di diritto al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

Ente pubblico economico

Queste norme si trovano nel titolo V della legge, riguardante "Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore"; per la legge 9 gennaio 2008, n. 2, la SIAE, in origine un'associazione di diritto privato, è oggi "ente pubblico economico a base associativa". Il riconoscimento della natura di persona giuridica di diritto pubblico era stato però esplicitato già molto tempo prima, in particolare con sentenze della Cassazione penale del 1932 e 1933, nonché con la sentenza n. 192/1937; veniva allora ravvisato il perseguimento di finalità superindividuali e il soggiacimento a controlli pubblici[49]. La legge del 1941 operò questo riconoscimento anche imponendo la nuova denominazione di Ente Italiano per il Diritto d'Autore.

In seguito, altre sentenze confermarono questa qualità nel 1954[50] e nel 1966[49], nel 1995 si riconobbe la legittimazione della SIAE a costituirsi parte civile in processi penali per violazione del diritto d'autore (e a sollecitare l'azione penale), sinché nel 1997 sempre la Suprema Corte sancì che è ente pubblico economico in quanto "esercita con funzione lucrativa un'attività gestoria retribuita nel campo della intermediazione dei servizi, curando l'interesse generale alla tutela della proprietà intellettuale, considerata patrimonio culturale del Paese"[51].

Esclusiva e monopolio

La natura dell'esclusiva che la legge ha riservato alla SIAE è stata ed è oggetto di interpretazioni giurisprudenziali che hanno riguardato l'eventuale riconoscibilità in essa di un carattere di monopolio, nella specie un monopolio legale (ope legis); a seguito di un dibattito scaturito dalla Direttiva Barnier, nel 2017 l'esclusiva dell'intermediazione è stata estesa anche agli altri organismi di gestione collettiva no profit e associativi, e il Governo italiano ha accompagnato il provvedimento con la comunicazione dell'ottenuto superamento del monopolio SIAE[52].

Nel dibattito si erano messe in risalto alcune posizioni favorevoli o contrarie al cosiddetto monopolio SIAE.

La condizione monopolistica, secondo Guido Scorza[53] nell'Unione europea trovava un analogo solo in Repubblica Ceca[54]. Nel 2006 uno studio commissionato dall'Unione Europea riconosceva una situazione di monopolio de iure anche in Austria, Belgio, Danimarca, Ungheria, Paesi Bassi e Lettonia. Nel 2007 Paul Torremans registrava che di solito le società di collecting europee esistono in regime di monopolio, che può essere stabilito per legge oppure realizzato di fatto e in seguito recepito tramite specifiche regolamentazioni[55]. Nel 2014 Giovanni Maria Riccio e Giorgio Giannone Codiglione attestavano la sussistenza di un monopolio legale in Austria, così come quella di diversi monopoli naturali in tutta Europa[56].

Secondo uno studio dell'Istituto Bruno Leoni, il monopolio sarebbe costato alla cultura italiana, affermava, 13,5 milioni di euro l'anno a causa dell'inefficienza della SIAE rispetto agli equivalenti enti di paesi esteri che non prevedono un simile monopolio, come il Regno Unito e nel 2015, i costi imposti agli iscritti erano ancora superiori alla media europea.[57][58].

Fra gli altri studi in argomento anche Aurelio Mirone diede atto che normalmente le società di gestione collettiva, anche in Europa, si trovano in situazione di monopolio; per questo autore la presenza di più società di collecting in concorrenza comporterebbe un aumento dei costi di transazione dell'intero sistema.[59]

La SIAE ha un monopolio legale. Secondo quanto scritto nell'articolo 180[60] della Legge sulla protezione del Diritto d'Autore (L. 633 del 1941), alla stessa sono riservate delle attività specifiche, quali attività di rappresentazione, esecuzione e recitazione, radiodiffusione, riproduzione meccanica e cinematografica. Oltre alla funzione di semplice intermediario svolge anche alcune funzioni pubblicistiche.

Con l'articolo 19 del Decreto Fiscale 2018[61] il Governo italiano ha, dopo più di 70 anni, modificato l'articolo 180, c. 1, della Legge sul Diritto d'Autore[60] sopra citato. Tale Decreto apporta alcuni cambiamenti all'articolo in questione, i quali conferiscono la possibilità di operare in concorrenza con la SIAE agli organismi di gestione collettiva, cioè ad enti no-profit. Questa correzione normativa rende la disciplina italiana conforme alla Direttiva Barnier. In seguito alla sua introduzione, molti media, testate giornalistiche e artisti (soprattutto cantanti) hanno interpretato questo provvedimento normativo come il superamento del monopolio della Società Italiana Artisti ed Editori. Infatti nel 2018 Soundreef annuncia di aver raggiunto un accordo con il neonato ente no-profit LEA (Liberi Editori ed Autori) per la gestione di un servizio di intermediazione in concorrenza con la SIAE sul mercato italiano. In seguito a questo accordo molti artisti appartenenti al mondo musicale italiano hanno abbandonato la SIAE per passare alla società britannica.

Un altro aspetto interessante riguardo al monopolio della SIAE lo si può evincere da quanto scritto nell'articolo 180 bis[62] (della già citata L. 633 del 1941), il quale afferma che la ritrasmissione in Italia degli eventi pubblici e privati via cavo provenienti da un altro paese deve essere autorizzata esclusivamente attraverso la SIAE dai detentori dei diritti, i quali non per forza devono essere iscritti alla stessa. Di seguito viene citato l'incipit dell'articolo per ulteriore chiarezza: "Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo e' esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Societa' italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la Societa' italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre societa' di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi".

Alcuni enti, come la FIMI, chiedevano che venisse modificato l'articolo 180 in favore di un mercato più concorrenziale. A modifica sopravvenuta, il Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore presso il MIBACT Paolo Marzano, ricordando che la precedente liberalizzazione del mercato dei diritti connessi (2012) "ha prodotto più problemi di quanti non ne abbia risolti" e ha sottolineato l'importanza di mantenere gli iscritti "al centro dell'intermediazione", perché resti una loro attività[63].

Attenuazione dell'esclusiva

Il Parlamento europeo nel febbraio 2014 ha approvato la Direttiva cosiddetta Barnier - dal nome del suo promotore Michel Barnier, commissario Ue al mercato interno - che regolamenta il diritto d'autore sottolineando che i creativi possono affidare la tutela dei propri diritti alla Società di gestione collettiva di diritti d'autore che preferiscono all'interno dell'Unione europea mirando all'introduzione di sistemi di licenza su base multi-territoriale. La Direttiva Barnier[64] recita: "i servizi di gestione collettiva di diritti d'autore e di diritti connessi dovrebbero consentire a un titolare dei diritti di poter scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei suoi diritti, sia che si tratti di diritti di comunicazione al pubblico o di riproduzione, o di categorie di diritti legati a forme di sfruttamento quali la trasmissione radiotelevisiva, la riproduzione in sala o la riproduzione destinata alla distribuzione online, a condizione che l'organismo di gestione collettiva che il titolare dei diritti desidera scegliere già gestisca tali diritti o categorie di diritti".

Il promotore della direttiva ha spiegato che questa norma rafforza e migliora in generale la governance e la trasparenza delle società di gestione collettiva dando ai titolari dei diritti la possibilità d'essere anche più coinvolti nel processo decisionale. Il Presidente dell'Authority della Concorrenza - Giovanni Pitruzzella - ha sottolineato che "la direttiva non impone il pluralismo, ma lo presuppone: è la filosofia di fondo secondo cui il titolare dei diritti deve avere libertà di scelta sia sulle opere da fare gestire sia sull'estensione geografica di tale gestione. Proprio questa libertà di scelta porta all'apertura dei mercati e da' agli autori la facoltà di varcare i confini nazionali e affidare a società estere la gestione dei diritti d'autore".

Legge delega al Governo per il recepimento della direttiva Barnier

Nella seduta del 28 luglio 2016 il Senato della Repubblica Italiana ha approvato il testo definitivo del disegno di legge intitolato “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015”[65] al cui interno, all’art. 20, sono indicati i principi e i criteri per l’attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[66], del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno.

L'introduzione delle norme comunitarie ha fatto sì che il principio, prima assoluto, dell'esclusiva nell'intermediazione, resti ora molto attenuato. Permane il divieto di costituire nuove organizzazioni di intermediazione, ma ora l'autore, oltre la soluzione di autotutelare il proprio diritto, può liberamente iscriversi ad associazioni di autori degli altri 26 paesi dell'Unione.

Vigilanza

La vigilanza è il punto chiave dell’intero meccanismo di gestione del diritto d’autore e questo non solo allo scopo di introitare la maggior quota di compensi dovuti agli aventi diritti, ma anche perché SIAE – al di là dell’aspetto economico – è destinataria per legge del compito della repressione dell’illegalità, anche in presenza di utilizzazioni e manifestazioni modeste o gratuite ovvero di compensi minimi o inesistenti.

L’amministrazione dello Stato confida a tal punto nella professionalità dei controlli della SIAE da affidarle, per convenzione[67][68], compiti connessi alle verifiche erariali dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia dei Monopòli. Forte dei suoi punti di presenza sul territorio[69] e delle migliaia di ispettori, mandatari ed accertatori che capillarmente presidiano il Paese, SIAE può comunque svolgere efficacemente il proprio compito in virtù della qualifica di pubblici ufficiali dei propri addetti, stabilita dalla giurisprudenza costante della Cassazione, in mancanza della quale sarebbe assai arduo se non impossibile accedere nei pubblici esercizi e verificare i documenti contabili e le licenze.


La SIAE svoge questo compito insieme all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e si occupa di vigilare su:

  • Attività di pubblico spettacolo (L.248/2000)[70]
  • Attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento e su qualsiasi supporto delle opere tutelate, compresa qualsiasi diffusione radiotelevisiva
  • Proiezione nelle sale cinematografiche delle opere tutelate e sui diritti connessi
  • Distribuzione, vendita, noleggio, emissione e utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti contenenti riproduzioni di opere tutelate
  • Centri di riproduzione pubblici o privati che usano per proprio conto, o rendono disponibili a terzi, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analoghi sistemi.

Servizi per gli autori e gli editori

Iscrizione

Un autore può affidare la tutela delle sue opere alla SIAE tramite un rapporto che può essere di associazione o di mandato. Agli associati è attribuito il diritto di candidarsi e di votare per l'elezione degli Organi Sociali della società, e quindi del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Vigilanza; devono inoltre pagare un corrispettivo annuo, a differenza dei mandanti (che si possono iscrivere alle Sezioni Musica, DOR (Drammatica Operette e Rivista) e Lirica, Cinema e Olaf, come chiunque altro) che devono rinnovare la tutela delle proprie opere ogni quattro anni.

Gli autori, editori, concessionari che non hanno la cittadinanza di un Paese dell'Unione Europea possono far tutelare le loro opere alla SIAE, ma non possono associarsi: sono obbligati a stabilire un mandato. I minori di 31 anni possono iscriversi gratuitamente fino al 31 dicembre dell'anno di compimento di quell'età.[71]

Partecipazione

Secondo il comma 2 dell'articolo 11 dello Statuto SIAE, ogni associato ha il diritto ad esprimere, durante le deliberazioni assembleari, almeno un voto, più un voto per ogni euro di diritti d'autore percepiti in qualità di associato.[72][73][74]

Sempre da Statuto gli associati partecipano con un numero minimo di autori ed editori espressamente previsto al Consiglio di Sorveglianza, e sono rappresentati nelle previste forme in seno a cinque commissioni consultive che si esprimono sui criteri di ripartizione, sulle misure dei compensi per l'utilizzo delle opere e altre funzioni istruttorie e consultive.

Uso di pseudonimo e nome d'arte

Gli autori associati hanno la facoltà di registrare le proprie opere con uno pseudonimo o un nome d'arte. Non c'è vera e propria differenza pratica tra i due termini, però, per la SIAE, lo pseudonimo è semplicemente un nome alternativo al proprio nome di battesimo, mentre il nome d'arte è un nome con il quale l'artista è conosciuto dai media e dai propri fan. Tutelare le opere con un nome d'arte è più economico rispetto ad uno pseudonimo, però bisogna presentare documentazione (articoli di giornale, siti web, dischi, locandine) che attesti che si è realmente conosciuti con quel nome d'arte.

Tutela di opere musicali

Per proteggere un'opera musicale tramite l'intermediazione della SIAE è necessario, come per le altre opere d'ingegno, che l'autore sia iscritto presso la SIAE.

Per depositare un brano musicale, è necessario presentare il bollettino di dichiarazione[75] con allegato uno spartito dell'opera completo della parte letteraria e almeno della linea melodica della parte musicale. Se l'opera non è trascrivibile (come nel caso della musica elettronica o, in casi eccezionali, di opere di musica sinfonica o da camera[76]) è sufficiente depositare una registrazione. Sia sullo spartito che nel bollettino devono essere presenti i nominativi di tutti gli autori con la specifica indicazione del loro rispettivo apporto creativo.

La rete internazionale di Società di Autori in rapporti con la SIAE permette la tutela di opere protette anche al di fuori dell'Italia. Le Società incassano i proventi secondo le loro tariffe, ne deducono la loro provvigione e trasmettono il resto alla SIAE, che provvede a ripartire presso gli aventi diritto (autori, esecutori, produttori discografici ecc.) quanto resta.

Deposito delle opere

La SIAE gestisce per conto dei rispettivi detentori i diritti di utilizzazione economica (o patrimoniali).

Per depositare le opere l'autore deve presentare alla SIAE una domanda con la richiesta di deposito, firmata da tutti gli autori, e una copia inedita della stessa. Per gli iscritti il deposito di opere è gratuito. Per le opere non riproducibili su carta la firma dovrà essere apposta anche sul supporto contenente l'opera. Inoltre, occorre presentare la ricevuta di pagamento dell'importo di deposito.

Il deposito non è obbligatorio in quanto il diritto d'autore, per la convenzione di Berna, sussiste sin dalla creazione dell'opera e quindi possono essere usati altri mezzi per la dimostrazione della titolarità dei diritti. Secondo l'articolo 180 bis l'unico caso di obbligatorietà della sottoscrizione è per gli enti che ritrasmettono opere via cavo (una tecnologia scarsamente utilizzata in Italia). Non è quindi compresa la radiodiffusione, sia essa fonica o televisiva.

Produzione di fonogrammi

Dal punto di vista del diritto d'autore, le case discografiche sono utilizzatori di opere musicali a scopo commerciale, mediante la loro incisione, riproduzione e messa in commercio. Dato il ruolo della SIAE in quanto intermediario, il produttore discografico (a cui spettano i diritti di natura economica secondo l'articolo 72 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.") è tenuto a versare ad essa le royalties che spettano ad autori ed editori delle opere riprodotto, e ad applicare il contrassegno SIAE.

Nel caso in cui la stessa azienda si occupi sia di produzione discografica sia di edizioni musicali, essa da una parte dovrà versare le royalties come si è descritto sopra, dall'altra sarà beneficiaria di parte di quelle royalties in quanto associata alla SIAE (l'editore è proprietario dell'opera secondo quanto stipulato nei contratti con gli autori, ed è quindi uno dei titolari dei diritti).

Ritrasmissione via cavo

La ritrasmissione via cavo è disciplinata dall’Art. 180-bis (direttiva 93/83/CE). Il concetto di ritrasmissione via cavo espresso all’Art. 16 Comma 1c riguarda le ritrasmissioni provenienti da un altro stato membro dell’UE.

L’Art. 180 afferma che la ritrasmissione si può attuare chiedendo una licenza alla SIAE, la quale la concede per tutti i titolari dei diritti, anche quelli non iscritti alla SIAE. Questa tecnica si chiama licenza collettiva estesa obbligatoria, (“estesa” perché vale nei confronti di tutti, “obbligatoria” quindi nemmeno i non iscritti alla SIAE possono opporsi).

I titolari dei diritti hanno a disposizione un lasso di tempo entro cui presentarsi alla SIAE per raccogliere la loro parte di proventi della ritrasmissione. Questa tecnica è molto interessante perché è legittima e fa funzionare come diritto a compenso un diritto che altrimenti sarebbe esclusivo.

Borderò

Lo stesso argomento in dettaglio: Borderò.
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Borderò verde della SIAE

Per "borderò" o "bordereau" si intende la lista dei brani eseguiti o riprodotti nel corso di un evento. In Italia i borderò ("programma musicale") sono gestiti dalla SIAE[77][78][79][80].

Da luglio 2016 è online il servizio mioBorderò[81] con cui gli autori possono compilare online il proprio borderò senza documenti cartacei.[82]

Il servizio è disponibile anche su App Store e Google Play tramite l’app mioBorderò.

SIAE e Creative Commons

Lo stesso argomento in dettaglio: Creative Commons.

Secondo l'art. 27 del Regolamento Generale della società, è vietato all'associato di rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche se a titolo gratuito, ossia rilasciare opere e/o altro materiale sotto differente licenza (ad esempio Creative Commons), salvo autorizzazione da parte di SIAE stessa.[83][84]

Il 23 dicembre 2008 fu annunciato quindi un Gruppo di Lavoro Giuridico misto, composto sia da esponenti della SIAE, sia da rappresentanti del gruppo Creative Commons Italia.[85] Lo scopo di tale gruppo era quello di dare la possibilità agli autori di scegliere di rilasciare le proprie opere con licenze libere, mantenendo gli usi commerciali, affidando alla SIAE la distribuzione e la raccolta dei relativi ricavi, ma SIAE chiuse l'iniziativa con un nulla di fatto.[84]

Per gli artisti sarà possibile rilasciare un'opera sotto licenza Creative Commons "non commercial" al fine di tutelarla e di distribuirla e sarà loro concesso, al tempo stesso, di ammettere per essa alcuni usi commerciali i cui ricavati saranno raccolti e redistribuiti da Buma/Stemra, la corrispondente nederlandese della SIAE.

Servizi per terzi

Equo compenso e copia privata

Lo stesso argomento in dettaglio: Equo compenso in Italia e Copia privata.

La SIAE acquisisce un equo compenso relativo alla copia privata[86] sui dispositivi di memorizzazione venduti in Italia, ad esempio musicassette, VHS, CD, DVD, HD DVD, Blu ray, masterizzatori, hard disk, pendrive, schede di memoria, personal computer, decoder, lettori MP3, telefoni cellulari, ecc. poiché viene assunto a priori che vi si registrerà una copia privata di materiale protetto dai diritti d'autore, indipendentemente dal fatto che poi ciò realmente accada.

SIAE ripartisce il provento fra le collecting societies (ad esempio SCF, PMI, Itsright, Audiocoop, e altri), che fungono anch'esse da intermediarie e che a loro volta ripartiscono i proventi agli aventi diritto[87].

L'ammontare complessivo degli introiti da contributo per la copia privata viene stimato, da Confindustria e Assinform, in 300000000  all'anno[88][89][90]. A fronte di ciò, la SIAE dichiara che tuttavia non può essere pienamente soddisfatta dei livelli di compenso che il decreto oggi fissa, non ritenendolo ancora pienamente "equo"[91].

La misura dell’equo compenso è determinata dagli accordi stipulati con gli utilizzatori e gli schemi contrattuali praticati sono i seguenti:[92]

  • lo schema a tariffa, utilizzato negli accordi con le emittenti televisive nazionali free (RAI, Mediaset, LA7, MTV): il valore del passaggio dell’opera è determinato in base a un valore a minuto – determinato annualmente in relazione a corrispondenti scaglioni di introito dell’emittente – ed articolato su tre parametri fondamentali (di rete, di fascia oraria, di categoria dell’opera), che hanno diversi coefficienti di applicazione. Il compenso per la vendita di video supporti è incassato opera per opera e viene pertanto attribuito direttamente agli aventi diritto (autori o adattatori dialogisti per le opere straniere) sulla base del piano di riparto dei proventi generale o concordato tra gli autori dei diversi contributi autorali.
  • Il compenso per l’utilizzazione online di contenuti audiovisivi, infine, viene incassato in percentuale sugli introiti dell’operatore. In base all’audience del canale (elemento variabile) e al fatturato, ovvero abbonamenti e pubblicità (elemento uguale per tutti i canali perché deriva dall’importo complessivo diviso per tutti canali dell’offerta Sky).

Funzioni Pubblicistiche

Pur non essendo un ente pubblico, la SIAE svolge anche delle funzioni pubblicistiche, cioè pubbliche, di supplente dello Stato:

- Tiene i registri delle opere cinematografiche e dei software.

- Oltre ai compensi, i corrispettivi delle licenze e gli equi compensi, la SIAE raccoglie anche delle tasse per conto dello Stato, ad esempio quando si svolge uno spettacolo pubblico.

Imposta sui pubblici spettacoli

Per molto tempo la SIAE ha percepito per conto dello Stato l'imposta sui pubblici spettacoli[93], e il Ministero delle Finanze ne utilizzò la capillare rete territoriale per raggiungere più efficacemente parti del territorio sino ad allora sotto insufficiente controllo.

Bollino SIAE

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Bollino SIAE

Ai sensi dell'articolo 181 bis[94] della Legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.", uno speciale contrassegno, comunemente denominato bollino SIAE, dovrebbe essere apposto obbligatoriamente su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d'autore.[95]

Sono escluse dall'ambito di applicazione del contrassegno le categorie di supporti contenenti programmi per elaboratore:

  • accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE;
  • distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;
  • distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell'utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata (back-up);
  • distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;
  • destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
  • inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo oppure alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
  • inclusi in apparati di analisi biologica o chimica oppure di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
  • destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso.[95]

Il prezzo di ogni singolo contrassegno è di 3,10 centesimi di Euro (distribuzione normale) o 1,81 centesimi di Euro (distribuzione gratuita o abbinata a pubblicazioni in vendita senza maggiorazione del prezzo usuale)[96].

Dal punto di vista tecnico, il bollino è difficilmente riproducibile (è un ologramma con particolari non rilevabili a occhio nudo), difficilmente rimovibile (se rimosso diventa inutilizzabile) e riporta le seguenti indicazioni:

  • il titolo dell'opera;
  • il nome del produttore;
  • il tipo di supporto
  • il tipo di commercializzazione consentita;
  • la numerazione generale progressiva;
  • la numerazione progressiva relativa a quell'opera.

Giurisprudenza e normativa

A seguito della Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea[97] e di alcune Sentenze della Corte di cassazione[98], è stato decretato che non costituisce reato la semplice assenza del contrassegno SIAE sui supporti contenenti opere dell'ingegno[99] come esplicitamente riportato sul sito della stessa SIAE, in cui viene anche spiegato più in dettaglio che per ciò che concerne il contrassegno, la stessa Corte (di Cassazione) ha applicato, nella sua massima estensione, il principio proposto dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui il bollino SIAE è qualificabile come regola tecnica. Questa regola, non essendo stata comunicata in via amministrativa dallo Stato Italiano all'Unione Europea, non è rilevante penalmente nei confronti dei privati, che non appongono il contrassegno sui supporti[99].

Nel 2008, con una decisione del Tribunale di Cesena, non solo è stato assolto un imprenditore a cui era stata contestata la commercializzazione in Italia di Cd-Rom privi del bollino[100], ma addirittura un editore italiano ha ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per 1,2 milioni di euro a carico della SIAE quale rimborso per quanto versato tra il 2004 e il 2008 per acquistare i bollini da porre sui supporti che diffondeva in allegato alle proprie riviste cartacee[101].

Successivamente, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana 23 febbraio 2009, n. 31, in materia di "Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633." ha riportato in vigore il bollino SIAE. Tale decreto presenta molti punti controversi, infatti l'entrata in vigore del DPCM innescherebbe una serie di problematiche di ordine strettamente pratico, che potrebbero costringere all'illegalità una serie di attori del mercato. Ci sono aziende che, sulla base del pronunciamento europeo e sulla base della sentenza con cui la Cassazione nella primavera del 2008 ha stabilito la non opponibilità della vidimazione, hanno richiesto e ottenuto dalla SIAE di operare senza apporre ai supporti il contrassegno. IL DPCM ha efficacia retroattiva e non prevede alcun periodo di transizione che consenta a questi attori di adeguarsi al nuovo quadro normativo. Questi soggetti dovrebbero fare richiesta alla SIAE per ottenere i contrassegni, dovrebbero attendere una manciata di giorni (tra i 10 e i 40) per ottenerli, dovrebbero provvedere ad apporli. Nel frattempo si troverebbero a violare la legge.[102] Nel 2013 le norme italiane relative alla bollinatura sono state opinate dalla Corte di Giustizia riguardo al profilo di compatibilità con la normativa comunitaria[103]

SIAE Music Awards

Nel 2023 SIAE annuncia la prima edizione dei SIAE Music Award,[104] manifestazione volta a celebrare autori ed editori italiani per i brani di maggior successo dell'anno nel corso della Milano Music Week, prendendo in riferimento gli ASCAP Award, Ivor Novello Awards, Grands Prix Sacem.[105][106] Nel corso della premiazione vengono assegnati anche due premi per i concerti.[106] Le candidature si basano si basano sulle rilevazioni dei consumi di musica certificati da SIAE e delle royalties distribuite e pagate nel corso dell'anno.[105]

Categorie

  • Canzone Club
  • Canzone locali da ballo con musica live
  • Canzone locali con musica
  • Canzone locali con musica live
  • Canzone Radio
  • Canzone Italiana all’Estero
  • Canzone Online
  • Colonna Sonora Cinema
  • Colonna Sonora TV
  • Autore Video Streaming
  • Autore Audio Streaming
  • Premio Live Recital (venue con più di 5.000 posti)
  • Premio Live Concert (venue con meno di 5.000 posti)

Edizioni

Altre attività

In base all'articolo 181 del 1941, la società può esercitare altri compiti connessi alle opere d'ingegno e assumere per conto dello Stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi e diritti.

La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.[107]

La SIAE:

  • Provvede, in base a convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione, alla riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli, sui trattenimenti pubblici, sulle scommesse e sui concorsi pronostici.[108] L'Agenzia delle entrate versa circa 30 milioni di euro l'anno nelle casse SIAE a causa di questo.[109]
  • Diritto demaniale per talune forme di utilizzazione delle opere adatte al pubblico spettacolo o musicali e per la pubblicazione di opere letterarie, quando siano cedute a pubblico dominio, speciale compenso degli autori per il caso di apparecchi radioricevente, percentuale dovuta agli autori dopo la loro morte per gli aventi diritto sull'aumento di valore delle opere di arti figurative.[110] Ricade in questa categoria la tassa sui biglietti per accedere agli eventi sportivi dilettantistici (es. per vedere la squadra di calcio del proprio paese).
  • Contrassegna gli esemplari delle opere a stampa, salvo che l'autore preferisca contrassegnarle personalmente con la propria firma.
  • Contrassegna musicassette, videocassette, o altri supporti utilizzati per la distribuzione.
  • Riscuote e ripartisce i diritti dovuti da chi produce o importa nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video.
  • Amministra con poteri di rappresentanza la comunione ereditaria imposta relativamente ai diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno.
  • Su richiesta degli interessati segue la registrazione delle opere presso il Copyright Office di Washington.[111]

Aspetti economici e finanziari

Come la generalità degli Enti di collecting, anche la SIAE ha le sue attività finanziarie caratterizzate dall'assenza di scopo di lucro[112] e dalla c.d. inversione del ciclo produttivo (per la quale i ricavi precedono i costi), due elementi con importanti effetti sul bilancio e sulle sue modalità di redazione; nel 2000 la Guida UNESCO per le società di collecting[113] descriveva un generico bilancio per questo genere di enti nel quale sottolineava la differenza rispetto ai bilanci delle società commerciali, evidenziando ad esempio come nel passivo i debiti siano "principalmente i diritti da ripartire"[113]. Secondo il rendiconto di gestione SIAE relativo al 2016, in quell'esercizio le somme destinate alla ripartizione hanno rappresentato il 67,4% dei debiti complessivi e il 54,4% del totale delle passività.

Non essendovi scopo di lucro[114], il bilancio delle collecting non svolge la funzione di individuare il risultato distribuibile agli azionisti, come nelle società commerciali[115]. A proposito dell'inversione del ciclo produttivo, e parlando propriamente, più che di ricavi e costi[115], di entrate e uscite, nel bilancio SIAE le prime sono costituite dalla raccolta del diritto d'autore e le seconde dalla ripartizione agli aventi diritto; poiché la raccolta precede necessariamente la ripartizione, in ciò si esplica la detta inversione, che si concretizza in una fisiologica cospicua liquidità suscettibile di produrre proventi finanziari mediante impiego delle somme in attesa di ripartizione[116].

Proventi

Viene di seguito riportato un elenco che presenta le principali fonti di entrate della società:

1) Riscossione dell'equo compenso per copia privata, sia per riproduzione privata su supporto cartaceo (articoli 181-ter e 68 del diritto d'autore, sia per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (articoli 71-sexies e 71-septies del diritto d'autore).

2) Riscossione del compenso legato all'esercizio del diritto di seguito (articoli 152, 153, 154 del diritto d'autore).

3) Proventi legati ai diritti di equo compenso su opere cinematografiche, audiovisive, sequenze di immagini in movimento comprendenti noleggio (articoli 18-bis comma 5 e 80 comma 2 del diritto d'autore), comunicazione al pubblico via etere, cavo o satellite (equo compenso ad autori, articolo 46-bis comma 1 ed all'AIE, articolo 84 comma 2), usi di opere tradotte (compenso a traduttori, articolo 46-bis comma 3), uso in cinematografia di musica e parole (compenso da chi proietta pubblicamente l'opera, articolo 46 comma 3), uso in cinematografia di soggetto e sceneggiatura (compenso su incassi del produttore, articolo 46 comma 4).

4) Proventi legati ai diritti di compenso su fotografie tra cui diffusione e spaccio di foto del committente proprietario degli oggetti fotografati (equo compenso al fotografo, articolo 91 comma 1 del diritto d'autore), riproduzione di foto pubblicate in giornali o periodici concernenti persone o fatti di attualità (articolo 91 comma 3) e pubblicazione di foto con ritratto (articolo 98 comma 1).

5) Riscossione dei compensi agli autori per la radiodiffusione (articolo 56 del diritto d'autore) e diffusione in locali pubblici (articolo 58) di opere protette.

6) Riscossione dei compensi per la riproduzione di brani in antologie (articolo 70 del diritto d'autore).

7) Riscossione dei compensi sui fonogrammi, in particolare per uso in cinematografia, comunicazione al pubblico via satellite, diffusione radiotelevisiva e pubblica esecuzione (compenso all'AIE articolo 73 del diritto d'autore), anche a scopo non di lucro (articolo 73-bis comma 1), "comunicazione al pubblico in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che chiunque possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la diffusione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione" (articolo 80 comma 2, lettera c).

8) Compensi provenienti da esecuzioni, rappresentazioni e recitazioni di un'opera, ridotti quando le performance avvengono presso la sede di centri o istituti di assistenza formalmente istituiti e di associazioni di volontariato, purché destinati esclusivamente ai propri soci ed invitati e senza fini di lucro (articolo 15-bis del diritto d'autore).

9) Proventi derivati dalla messa in opera di un progetto ingegneristico a scopo di lucro (articolo 99 del diritto d'autore).

10) Riscossione dei compensi derivati dalle emissioni radiotelevisive per l'uso in ospedali pubblici e istituti di prevenzione e pena (articolo 71-quater del diritto d'autore) e dalla ritrasmissione via cavo mediante licenza collettiva estesa (articolo 180 bis).

Risultato finanziario

Il conto operativo è da anni in perdita, di 27 milioni di euro nel solo 2013 e 26 nel 2014[109]; il risultato di esercizio è stato positivo (di 1 e 3,5 milioni rispettivamente) grazie a operazioni finanziarie.[117] Il bilancio SIAE riporta debiti per oltre 900 milioni di euro che non ha distribuito ai detentori dei diritti come da suo oggetto sociale.[117]

Quanto al diritto d'autore e copia privata, SIAE nel 2013 ha riscosso 589 milioni di euro (p. 33), di cui liquidati 464 (p. 145); ma ha imposto agli associati 101 milioni in quote sociali e provvigioni (p. 61), consumando in costi un totale di 183 milioni (p. 63)[117] pari al 39 % degli ammontare liquidati.

Critiche e controversie sulla gestione

I risultati finanziari della SIAE sono stati oggetto di discussione. La SIAE è, secondo Sergio Rizzo e altri, in profondo dissesto a causa dell'elevato costo del personale, del fondo pensioni e del suo patrimonio immobiliare;[118] alcune testate musicali preferiscono sottolineare invece il risultato finanziario positivo.[119]

Squilibri di ripartizione e di diritto

Secondo Giorgio Assumma, presidente SIAE dal 2005 al 2010, nel 2009 circa il 50-60% degli artisti iscritti alla SIAE alla fine dell'anno percepiva in ripartizione dei diritti meno di quanto versava all'ente per la quota di iscrizione[120][121][122].

Interventi dell'Autorità garante della concorrenza

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è intervenuta per approfondire aspetti controversi. Su richiesta dell'associazione locali da ballo l'autorità ha aperto una istruttoria basata sulla base dell'ipotesi che gli oneri imposti dalla SIAE siano molto più ingenti di quelli delle corrispondenti istituzioni estere.

Proposta di abolizione

I radicali propongono da sempre l'abolizione del monopolio SIAE e in merito hanno presentato numerose proposte di legge.[123][124]

Alternative alla SIAE

A fine aprile 2016 il cantante Fedez ha deciso di abbandonare la SIAE e di affidare la gestione dei suoi diritti d'autore a Soundreef. Secondo il cantante la Soundreef offre maggiore trasparenza rispetto alla SIAE e questo cambiamento potrebbe portare a un ripensamento legislativo riguardo al monopolio. Tale passo ha segnato comunque una liberalizzazione di fatto della gestione del diritto d'autore. Lo stesso Fedez è poi tornato ad essere socio SIAE nel 2023.[125]

Scandali legati alla SIAE

Nel giugno 2018 si è scoperto che la SIAE avrebbe investito 400000  per assoldare una società privata di investigazioni, la Ifi Advisory, in collaborazione con l'agenzia israeliana Black Cube, a cui avrebbe chiesto di trovare ogni informazione possibile su presunti lati oscuri di Soundreef. «Gli investigatori di Tel Aviv, da luglio a novembre 2017, hanno analizzato al lumicino le società italiane e inglesi di Soundreef, e soprattutto hanno incontrato sotto mentite spoglie (registrandoli) gli amministratori della piccola e battagliera spa (in primis il fondatore Davide D'Atri), oltre a ex dirigenti e associati famosi, come il cantante Fabio Rovazzi» scrive L'Espresso in un articolo pubblicato il 22 giugno[126]. Alle accuse, il capo della SIAE Gaetano Blandini ha risposto che la società rivale proporrebbe un minimo garantito solo a pochi e vincolerebbe gli artisti per più anni, tutte cose vietate dalla direttiva 29 della Comunità Europea[127]. Il fondatore di Soundreef, Davide D'Atri si dice tranquillo riguardo alle accuse.

Episodi riguardanti eventi non lucrativi

La SIAE può esigere il compenso anche per eventi di natura non lucrativa. Vi sono stati vari casi emblematici che hanno sollevato molte critiche, fra cui:

  • Richiesta di pagamento ad un'associazione che aveva improvvisato una piccola festa con dei bambini di Černobyl' che avevano cantato una canzone popolare bielorussa per ringraziare le famiglie del Progetto accoglienza di Chernobyl che li avevano ospitati in Italia.[128]
  • Richiesta di pagamento al Circolo Pensionati ed Anziani di Predazzo per aver cantato alcune canzoni della tradizione locale durante la tradizionale festa degli ultranovantenni del paese.[129]
  • Richiesta di pagamento all'associazione Tu con noi di Monza per la musica utilizzata durante la festa di capodanno organizzata per dei ragazzi disabili.[130][131]
  • Richieste di pagamento per il noleggio dello spartito dell'inno nazionale della Repubblica Italiana.[132][133]
  • Richiesta di pagamento forfettario per l'attività di fotocopiatura nelle biblioteche universitarie.[134][135]
  • La pretesa della SIAE di richiedere compensi per diritto d'autore anche per le attività didattiche è stata oggetto di un'interrogazione[136] al Governo da parte del senatore Mauro Bulgarelli, che ha anche proposto di valutare l'opportunità di estendere anche in Italia il concetto del fair use.

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

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