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referendum in Italia Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
I referendum abrogativi in Italia del 2011 si tennero il 12 e il 13 giugno ed ebbero ad oggetto quattro distinti quesiti[1].
Referendum abrogativi in Italia del 2011 | |||||||||||
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Una scheda rossa per il primo quesito | |||||||||||
Stato | Italia | ||||||||||
Data | 12 e 13 giugno 2011 | ||||||||||
Tipo | abrogativi | ||||||||||
I quesito sui servizi pubblici locali | |||||||||||
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Quorum | raggiunto | ||||||||||
Affluenza | 54,81% | ||||||||||
II quesito sui servizi idrici | |||||||||||
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Quorum | raggiunto | ||||||||||
Affluenza | 54,82% | ||||||||||
III quesito sul nucleare | |||||||||||
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Quorum | raggiunto | ||||||||||
Affluenza | 54,79% | ||||||||||
IV quesito sul legittimo impedimento | |||||||||||
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Quorum | raggiunto | ||||||||||
Affluenza | 54,78% |
L'elettore ha avuto la facoltà di votare per uno o alcuni dei quesiti referendari. Affinché ciascuno dei quattro referendum fosse valido, era richiesta la partecipazione al voto, per il rispettivo quesito, della maggioranza degli aventi diritto[2].
Gli elettori chiamati al voto erano 47 118 352 (22 604 349 di sesso maschile e 24 514 003 di sesso femminile), più 3 300 496 elettori residenti all'estero. Il quorum da raggiungere per la validità della consultazione era pari alla maggioranza degli aventi diritto, vale a dire 25 209 425 elettori, soglia poi superata con il totale del 54,81% (primo quesito), 54,82% (secondo quesito), 54,79% (terzo quesito) e 54,78% (quarto quesito) degli elettori residenti in Italia e all'estero[1].
Per tutti i quattro quesiti il numero dei voti favorevoli ha superato il numero dei voti contrari; le norme sottoposte a referendum sono state quindi abrogate a norma dell'articolo 75 della Costituzione[2].
I due quesiti sui servizi pubblici locali a rilevanza economica e sulla determinazione della tariffa del servizio idrico derivano da un'iniziativa civica promossa dal Forum italiano dei movimenti per l'acqua[3], una rete che raggruppa varie associazioni e supportata esternamente dai principali partiti politici della sinistra radicale e dell'area ambientalista[4]. I referendum sull'energia nucleare e sul legittimo impedimento sono stati promossi su iniziativa dell'Italia dei Valori.
Da calendarizzare, secondo legge, tra il 15 aprile e il 15 giugno, i referendum abrogativi sono stati infine fissati per il 12 e 13 giugno.
In un primo momento, era stato proposto l'accorpamento al primo turno (15-16 maggio) o al turno di ballottaggio (29-30 maggio) delle elezioni amministrative. Tuttavia il ministro degli Interni Roberto Maroni ha optato per la divisione delle due consultazioni, dichiarando che «il referendum si svolgerà il 12 e 13 giugno secondo una tradizione italiana che ha sempre distinto le due date»[5]. A favore dell'accorpamento si sono dichiarati invece i comitati promotori e l'opposizione parlamentare, denunciando una evitabile spesa di 300 milioni di euro[6].
Testo del primo quesito[7] |
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Volete voi che sia abrogato l'art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale? |
Testo del secondo quesito[8] |
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Volete voi che sia abrogato il comma 1 dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», limitatamente alla seguente parte: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito»? |
Testo del terzo quesito[9] |
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Volete voi che siano abrogati i commi 1 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 31/03/2011 n.34 convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n.75? |
Testo del quarto quesito[10] |
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Volete voi che siano abrogati l'art. 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'art. 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza», quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 13-25 gennaio 2011 della Corte costituzionale? |
La normativa sulla ripresa dell'energia elettronucleare in Italia è contenuta nella legge n. 99/2009[11] e nel decreto legislativo n. 31/2010[12].
Il testo del quesito referendario su cui sono state raccolte le firme faceva quindi riferimento a tale normativa.
Vecchia versione del terzo quesito[13] |
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Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria", limitatamente alle seguenti parti:
art. 7, comma 1, lettera d: "d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;"; nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", limitatamente alle seguenti parti: art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,"; art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo."; art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: ", con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali"; art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: "che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare"; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: "la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per"; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella "per" che segue le parole "dei rifiuti radioattivi o"; art. 25, comma 2, lettera i): "i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;"; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: "gli oneri relativi ai"; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: "a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere"; art. 25, comma 2, lettera n): "n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;"; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole "per le popolazioni"; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti"; art. 25, comma 2, lettera q): "q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità."; art. 25, comma 3: "Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."; art. 25, comma 4: "4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale»."; art. 26; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,"; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "sia da impianti di produzione di elettricità sia"; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "costruzione, l'esercizio e la"; art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: "nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e"; art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: "sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,"; art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: "del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,"; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: ", diffidare i titolari delle autorizzazioni"; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "da parte dei medesimi soggetti"; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "di cui alle autorizzazioni"; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: "medesime"; art. 29, comma 5, lettera h): "h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;"; art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: "all'esercizio o"; art. 133, comma 1, lettera o) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 limitatamente alle parole "ivi comprese quelle inerenti l'energia di fonte nucleare"; nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99", limitatamente alle seguenti parti: il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: "della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,"; il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: "e campagne informative al pubblico"; art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: "della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,"; art. 1, comma 1, lettera a): "a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), nonché per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;"; art. 1, comma 1, lettera b): "b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;"; art. 1, comma 1, lettera c): "c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;"; art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "e future"; art. 1, comma 1, lettera g): "g) un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare";"; art. 1, comma 1, lettera h): "h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto."; art. 2, comma 1, lettera b): "b) "area idonea" è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneità all'insediamento di impianti nucleari;"; art. 2, comma 1, lettera c): "c) "sito" è la porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari;"; art. 2, comma 1, lettera e): "e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all'impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;"; art. 2, comma 1, lettera f): "f) "operatore" è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l'interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;"; art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: "dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti"; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: ", con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare"; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,"; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica,"; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: ", benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione"; art. 3, comma 2: "2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."; art. 3, comma 1, lettera a): "a) l'affidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;"; art. 3, comma 3, lettera b): "b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;"; art. 3, comma 3, lettera c): "c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;"; art. 3, comma 3, lettera d): "d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;"; art. 3, comma 3, lettera e): "e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;"; art. 3, comma 3, lettera f): "f) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;"; art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: "impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli"; art. 3, comma 3, lettera h): "h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;"; art. 3, comma 3, lettera i): "i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare;"; art. 3, comma 3, lettera l): "l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare."; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli artt. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'art. 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: ", calcolate ai sensi dell'art. 29 del presente decreto legislativo"; art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti"; art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: "e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 9"; art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: ", comma 2"; art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: "Si applica quanto previsto dall'art. 12."; art. 29; art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: "riferito ai rifiuti radioattivi rivenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti"; art. 30, comma 2: "2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all'art. 23 comma 4."; art. 30, comma 3: "3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13."; l'intero Titolo IV, rubricato "Campagna di informazione", contenente gli artt. 31 e 32; art. 33; art. 34; art. 35, comma 1: "1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393."? |
Nel mese di marzo, nel corso della campagna referendaria e a seguito del disastro nucleare di Fukushima, in Giappone, il governo ha emanato il decreto legge n. 34/2011, il cui articolo 5 ("Sospensione dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo numero 31 del 2010 ") include una moratoria di un anno sull'avvio del programma nucleare[14][15].
In seguito, grazie all'introduzione di un emendamento[16] al decreto omnibus 2011, convertito in legge il 26 maggio[17][18], il governo Berlusconi IV intende modificare ulteriormente la normativa vigente, ovvero il precedente decreto di marzo, oggetto anche del terzo quesito referendario.
L'emendamento, abrogando diverse disposizioni, fra cui quelle relative alla realizzazione di nuove centrali nucleari[16], concede al governo di tornare eventualmente in seguito sulla questione dell'uso dell'energia nucleare in Italia una volta acquisite "nuove evidenze scientifiche mediante il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza, tenendo conto dello sviluppo tecnologico e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea", attraverso l'adozione, entro dodici mesi, di una "strategia energetica nazionale" che non nomina né esclude, quindi, l'eventuale ricorso all'energia nucleare stessa[19].
In base all'art. 39 della legge 352/1970 sui referendum, "se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative di voto in merito non avranno più corso".
L'intento del governo, come dichiarato da Silvio Berlusconi, era quello di non permettere lo svolgimento del referendum sul nucleare, poiché influenzato dai recenti avvenimenti in Giappone:
«Se fossimo andati oggi a quel referendum, il nucleare in Italia non sarebbe stato possibile per molti anni a venire. Abbiamo introdotto questa moratoria responsabilmente, per far sì che dopo un anno o due si possa tornare a discuterne con un'opinione pubblica consapevole. Siamo convinti che il nucleare sia un destino ineluttabile[20]»
Il 1º giugno 2011 l'ufficio centrale per il referendum costituito presso la Cassazione ha tuttavia stabilito che - pur alla luce dell'emendamento presentato dal governo - il referendum sul nucleare debba essere comunque svolto e che debba essere relativo al testo normativo risultante dalla modifica operata dal decreto omnibus[21]. La Cassazione ha trasferito il quesito abrogativo sulle disposizioni di cui all'articolo 5 comma 1 e 8 Dl 31/03/2011 n.34, convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n.75[22]; tenendo conto dell'abrogazione parziale contenuta nel decreto omnibus, la Corte ha stabilito che il referendum concernerà le ultime disposizioni legislative ancora in vigore[22]. Nelle motivazioni adottate a maggioranza dall'ufficio centrale per il referendum, appare come le nuove norme sono in "manifesta contraddizione con le dichiarate abrogazioni" e come si "dà luogo a una flessibile politica dell'energia che include e non esclude anche nei tempi più prossimi la produzione a mezzo di energia nucleare". Il comma 1 dell'articolo 5 "apre nell'immediato al nucleare (solo apparentemente cancellato)"[23].
Lo stesso 1º giugno 2011 il governo Berlusconi IV ha dato mandato all'avvocatura dello Stato di intervenire all'udienza del 7 giugno della Corte costituzionale sull'ammissibilità del nuovo quesito, al fine di "evidenziare l'inammissibilità della consultazione", poiché il referendum "avrebbe a questo punto un oggetto del tutto difforme rispetto al quesito in base al quale sono state raccolte le firme", e perché non sarebbe di tipo abrogativo, ma consultivo o propositivo[23]. La Corte costituzionale ha confermato all'unanimità l'ammissibilità del quesito[24].
Partito | Primo quesito | Secondo quesito | Terzo quesito | Quarto quesito | Fonti |
---|---|---|---|---|---|
Alleanza per l'Italia | No | No | Sì | Sì | [25][26][27] |
Futuro e Libertà per l'Italia | libertà di voto | libertà di voto | libertà di voto | libertà di voto | [28][29] |
Italia dei Valori | Sì | Sì | Sì | Sì | [30] |
Lega Nord | libertà di voto | libertà di voto | libertà di voto | libertà di voto | [31] |
Movimento per le Autonomie | Sì | Sì | Sì | Sì | [32] |
Partito Democratico | Sì | Sì | Sì | Sì | [33] |
Il Popolo della Libertà | Astensione | Astensione | Astensione | Astensione | [23][34][35] |
Radicali Italiani | libertà di voto | libertà di voto | Sì | Sì | [36] |
SVP | Sì | Sì | Sì | Sì | [37] |
Union Valdôtaine | Sì | Sì | Sì | libertà di voto | [38] |
Unione di Centro | No | No | libertà di voto | Sì | [39][40][41] |
Partito | Primo quesito | Secondo quesito | Terzo quesito | Quarto quesito | Fonti |
---|---|---|---|---|---|
Federazione della Sinistra | Sì | Sì | Sì | Sì | [42] |
Fiamma Tricolore | Sì | Sì | libertà di voto | Astensione | [43] |
Forza Nuova | Sì | Sì | Sì | Sì | [44] |
La Destra | Sì | Sì | Sì | Astensione | [45] |
Movimento 5 Stelle | Sì | Sì | Sì | Sì | [46] |
Partito Comunista dei Lavoratori | Sì | Sì | Sì | Sì | [47] |
Partito Socialista Italiano | Sì | Sì | Sì | Sì | [48] |
Partito Pensionati | Sì | Sì | Sì | Sì | [49] |
Sinistra Critica | Sì | Sì | Sì | Sì | [50] |
Sinistra Ecologia Libertà | Sì | Sì | Sì | Sì | [51] |
Verdi | Sì | Sì | Sì | Sì | [52] |
Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha dichiarato che avrebbe partecipato ai referendum: Io sono un elettore che fa sempre il suo dovere. Non ha espresso intenzioni di voto[53].
Il presidente del Senato Renato Schifani ha sottolineato la "sacralità" di ogni forma di partecipazione democratica e che si sarebbe recato a votare nella sua città, Palermo[54].
Il presidente della Camera Gianfranco Fini ha dichiarato che sarebbe andato a votare[55].
Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha dichiarato che non sarebbe andato a votare[56].
L'affluenza alle urne considerata è relativa agli elettori presenti sul territorio italiano.
Quesito | 12 giugno ore 12:00 | 12 giugno ore 19:00 | 12 giugno ore 22:00 | 13 giugno definitiva (Italia) | Estero | Totale | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primo | 11,65 % | 30,34 % | 41,13% | 57,04% | 23,08% | 54,82% | [57] |
Secondo | 11,65 % | 30,34 % | 41,14% | 57,05% | 23,08% | 54,83% | [58] |
Terzo | 11,64 % | 30,32 % | 41,11% | 57,01% | 23,09% | 54,79% | [59] |
Quarto | 11,65 % | 30,33 % | 41,10% | 57,00% | 23,13% | 54,78% | [60] |
Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione. Promosso dal comitato referendario "2 Sì per l'Acqua Bene Comune".[61]
Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma. Promosso dal comitato referendario "2 Sì per l'Acqua Bene Comune".[61]
Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare. Promosso dall'Italia dei Valori.[61]
Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale. Promosso dall'Italia dei Valori.[61]
Regione | Percentuale votanti | Primo quesito | Secondo quesito | Terzo quesito | Quarto quesito |
---|---|---|---|---|---|
Valle d'Aosta | 60,85% | Sì 96,6% No 3,4% | Sì 97,0% No 3,0% | Sì 95,2% No 4,8% | Sì 95,8% No 4,2% |
Piemonte | 59,00% | Sì 94,7% No 5,3% | Sì 95,2% No 4,8% | Sì 93,1% No 6,9% | Sì 94,3% No 5,7% |
Liguria | 59,45% | Sì 95,7% No 4,3% | Sì 96,2% No 3,8% | Sì 94,0% No 6,0% | Sì 95,0% No 5,0% |
Lombardia | 54,40% | Sì 93,4% No 6,6% | Sì 94,1% No 5,9% | Sì 91,6% No 8,4% | Sì 93,2% No 6,8% |
Trentino-Alto Adige | 64,60% | Sì 96,8% No 3,2% | Sì 97,1% No 2,9% | Sì 96,1% No 3,9% | Sì 96,3% No 3,7% |
Veneto | 58,90% | Sì 94,7% No 5,3% | Sì 95,3% No 4,7% | Sì 93,5% No 6,5% | Sì 93,7% No 6,3% |
Friuli-Venezia Giulia | 58,20% | Sì 95,0% No 5,0% | Sì 95,6% No 4,4% | Sì 93,4% No 6,6% | Sì 93,9% No 6,1% |
Emilia-Romagna | 64,15% | Sì 95,0% No 5,0% | Sì 95,4% No 4,6% | Sì 94,3% No 5,7% | Sì 95,0% No 5,0% |
Toscana | 63,60% | Sì 95,7% No 4,3% | Sì 96,0% No 4,0% | Sì 95,1% No 4,9% | Sì 95,5% No 4,5% |
Marche | 61,60% | Sì 95,9% No 4,1% | Sì 96,3% No 3,7% | Sì 95,2% No 4,8% | Sì 95,3% No 4,7% |
Umbria | 59,20% | Sì 95,5% No 4,5% | Sì 96,1% No 3,9% | Sì 94,7% No 5,3% | Sì 95,1% No 4,9% |
Lazio | 58,90% | Sì 96,3% No 3,7% | Sì 96,9% No 3,1% | Sì 95,1% No 4,9% | Sì 95,5% No 4,5% |
Abruzzo | 57,50% | Sì 96,4% No 3,5% | Sì 97,0% No 3,0% | Sì 95,7% No 4,3% | Sì 95,6% No 4,4% |
Molise | 58,70% | Sì 97,4% No 2,6% | Sì 97,8% No 2,2% | Sì 96,8% No 3,2% | Sì 96,5% No 3,5% |
Campania | 52,30% | Sì 97,8% No 2,2% | Sì 98,1% No 1,9% | Sì 96,7% No 3,3% | Sì 96,8% No 3,2% |
Basilicata | 54,35% | Sì 97,3% No 2,7% | Sì 97,7% No 2,3% | Sì 96,8% No 3,2% | Sì 96,7% No 3,3% |
Puglia | 52,50% | Sì 97,3% No 2,7% | Sì 97,6% No 2,4% | Sì 96,7% No 3,3% | Sì 96,4% No 3,6% |
Calabria | 50,35% | Sì 98,0% No 2,0% | Sì 98,3% No 1,7% | Sì 97,3% No 2,7% | Sì 96,9% No 3,1% |
Sicilia | 52,70% | Sì 97,6% No 2,4% | Sì 97,9% No 2,1% | Sì 96,5% No 3,5% | Sì 96,2% No 3,8% |
Sardegna | 58,60% | Sì 98,2% No 1,8% | Sì 98,5% No 1,5% | Sì 98,4% No 1,6% | Sì 96,5% No 3,5% |
Estero | 23,08% | Sì 76,3% No 23,7% | Sì 75,7% No 24,3% | Sì 67,1% No 32,9% | Sì 74,4% No 25,6% |
Le norme oggetto di referendum sono state formalmente abrogate con decorrenza 21 luglio 2011 da quattro D.P.R. promulgati il 18 luglio 2011, rispettivamente n. 113, 116, 114 e 115[62].
Tuttavia, l'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138[63], approvato dal Governo Berlusconi, pur con diversa formulazione, va a reintrodurre le norme abrogate dal primo quesito, escludendo però, oltre ai servizi che già non vi rientravano (distribuzione di gas naturale, distribuzione di energia elettrica, servizio di trasporto ferroviario regionale, gestione di farmacie comunali), anche il servizio idrico integrato che è stato il principale oggetto della campagna referendaria.
Il 20 luglio 2012 la Corte costituzionale ha giudicato incostituzionale l'articolo 4 della legge 138/11[64] (di cui sopra) con la seguente motivazione:
«[La legge] viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’articolo 75 della Costituzione»
e ancora:
«Nonostante l’esclusione dall’ambito di applicazione della nuova disciplina del servizio idrico integrato risulta evidente l’analogia, talora la coincidenza, della norma impugnata rispetto a quella abrogata dal voto popolare, nonché l’identità della ‘ratio’ ispiratrice. Tenuto, poi, conto del fatto che l’intento abrogativo espresso con il referendum riguardava pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica non può ritenersi che l’esclusione del servizio idrico integrato, dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica, sia satisfattiva della volontà espressa attraverso la consultazione popolare.»
e infine:
«L’affidamento ai privati è una facoltà e non un obbligo.»
La Corte stabilì inoltre che questa sentenza annulla anche le disposizioni contenute nel primo pacchetto di riforme economiche del marzo 2012 (cresci-Italia)[65] volute dal Governo Monti in materia di privatizzazioni[66][67].
La sentenza potrebbe annullare alcuni provvedimenti nella successiva legge di riordino della spesa pubblica (spending review) del luglio 2012, sempre voluta dal governo Monti[68][69].
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