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La fotografia è tutelata come opera, sia di carattere creativo che non, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore[1]. Questa stessa legge è stata poi modificata dal DPR 19/79 e, più recentemente, dal Dlgs 154/97 e dalla legge 248/2000.
I soggetti della fotografia, in particolare le persone ritratte, sono tutelati dei diritti di privacy a cui devono attenersi i fotografi.
I primi accenni sul diritto d'autore nella fotografia si ritrovano in un ordinamento della Corte suprema di cassazione del 3 giugno 1876, la quale attribuisce un valore connesso alla natura intellettuale delle fotografie. Successivamente la Corte d'Appello, il 7 luglio 1876, nega che la fotografia sia un'opera d'ingegno, ma viene definita un mero processo meccanico.
La fotografia venne per la prima volta considerata nel Regio decreto legge 28 ottobre 1925 n.1949[2]. Questo decreto indicava le fotografie quali opere dell'ingegno a pieno titolo, ritenendo così che qualunque fotografia potesse essere tutelata.
Nella versione originaria della legge del 22 aprile 1941 n.633[3] la fotografia non era menzionata nel novero delle opere d'ingegno, ma veniva regolamentata come opera connessa, tutelata ai sensi delle norme di cui al Capo V Titolo II, art.87 e seguenti[1].
Dalla Convenzione di Parigi del 24 luglio 1971 e in Italia tramite il D.P.R 8 gennaio 1979 n.19[4], il legislatore decise di estendere la tutela del diritto d'autore alle opere fotografiche, e di quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia, inserendole nell'elenco di cui all'art. 2 l. aut. (n. 7). Vengono previsti due tipi di protezione: quello del diritto di autore, che viene riservato per le opere fotografiche di carattere creativo, e quello del diritto connesso previsto dagli art. 87 l. aut. per le "semplici fotografie" che non possiedono carattere creativo. Nessuna tutela invece è accordata alle "fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili".[5]
La legge 633/41 è stata poi soggetta a molte modifiche successive, le principali sono: D.Lgs 1997 n.154, D.Lgs 1999 n.169, D.Lgs 2000 n.248; e il D.Lgs 2003 n.68.[6]
Sono individuate secondo il diritto d'autore tre tipologie distinte di fotografia: la fotografia semplice, le opere fotografiche e le fotografie documentali.[7]
Fanno parte di questa categoria le opere protette dall'art. 2 al 7 della legge n. 633/1941[1], aggiunti successivamente nel D. Lgs 518/92[8], (“le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II”).
Il fulcro di questa normativa è essenzialmente la natura creativa dell'opera. Al pari delle altre opere dell'ingegno creativo, l'opera fotografica è tutelata secondo diritti morali e patrimoniali spettanti in primo grado al fotografo. Ai sensi degli artt. 12 e seguenti lda infatti, il fotografo ha il diritto di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma esercitando su di essa numerose facoltà: riproduzione e duplicazione, trasformazione ed elaborazione, distribuzione, commercializzazione, diffusione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico, esibizione, noleggio e prestito.
Se si tratta di opera creativa la durata del diritto è pari a 70 anni[9] dalla morte dell'autore, ed è coperto dalle norme vigenti per le opere protette dal diritto d'autore.
Per essere protetta da tale diritto è sempre obbligatoria la citazione del nome del fotografo[10].
Le “semplici fotografie” sono “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”[11]. In tal caso la durata del diritto è di 20 anni (art. 92) dalla data di produzione. Le opere tutelate da tale diritto sono (art. 87):
Sono invece escluse le fotografie di (art. 87.2):
Riguardo alle semplici fotografie la legge attribuisce al fotografo i diritti cosiddetti “connessi” al diritto d'autore: il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88); la fotografia è protetta solo se contiene (art. 90): il nome del fotografo, della ditta o del committente, l'anno di produzione, il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. Nell'art. 90 comma 2 viene però specificato: "Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore" [12]. I diritti sia economici che morali spettanti all'autore non sono tutti autonomi e fra loro indipendenti e l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio di ciascuno degli altri (art. 88.3).
Mettere in pratica l’estensione del perimetro giuridico della fotografia autoriale, comporterebbe il passaggio, per un numero difficilmente calcolabile di fotografie, dalla protezione mediante il ‘diritto connesso’ sulle ‘fotografie semplici’, più tenue e improntata ad un certo favore per la circolazione e l’utilizzazione delle fotografie stesse, al diritto d’autore propriamente detto, il cui punto focale è invece la facoltà del titolare di determinare (e limitare) la cerchia dei fruitori dell’opera. È allora probabile che la preoccupazione sia quella di non innescare un processo di proliferazione ipertrofica di micro-monopoli sulle immagini, dettata anche dalla percezione che l’estensione dell’autorialità potrebbe porre delicate questioni quando il diritto dell’autore si ponga in antagonismo con diritti e libertà di altri, anche di rango costituzionale.
Fotografia sul web
La condivisione di qualsiasi fotografia sui social network e in generale nel web è lecita e non costituisce violazione delle disposizioni sul diritto d’autore, solo nel caso in cui avvenga mediante una condivisione del materiale fotografico tale da permettere ai terzi di risalire all’autore, nonché alla data e all’eventuale titolo o nome dell’opera fotografica.
In applicazione analogica dei principi sanciti dalla Legge 633/1941, l’autorizzazione all’utilizzo del materiale fotografico postato è a priori fornita dall’autore e garantita dalla stessa volontà del creatore manifestata all’atto della divulgazione della fotografia sulla piattaforma digitale.
La pubblicazione della fotografia sul profilo dell’autore, ovvero nello spazio personale garantito dalla piattaforma del social network, rappresenta, infatti, una presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti fotografici legati all’opera pubblicata, come sancito dalla recente giurisprudenza di merito (Trib. Roma sent n. 12076/2015).[13]
Il diritto sulle fotografie semplici può essere ceduto a terzi; inoltre la legge prevede l'ipotesi in cui il diritto esclusivo del fotografo può venir liberamente utilizzato da terzi previo riconoscimento di un equo compenso. La cessione del diritto si ha con la consegna del negativo, cioè il titolare dell'utilizzazione economica consegna direttamente e non tramite terzi il negativo (art. 89 lda).
La titolarità del diritto relativo alle fotografie semplici spettante al fotografo viene derogata qualora la fotografia sia stata ottenuta durante e all'adempimento di un contratto di lavoro. In questo caso si ritiene titolare del diritto il datore di lavoro: il fotografo dipendente è pertanto obbligato alla consegna dei negativi (art. 88 lda)[1].
Esempi di rapporti contrattuali possono riguardare la realizzazione di book fotografici per modelle, brochure pubblicitarie, fotografie per campagne pubblicitarie o semplici ritratti richiesti dal committente. Ad ogni modo l'oggetto della prestazione deve essere esplicitamente indicato sul contratto sottoscritto dalle parti e secondo le modalità in esso prescritte.
Inoltre, per quanto riguarda la riscossione dei compensi, gli autori delle opere hanno diritto a equo compenso nei seguenti casi:
Nella presente legge sorgono due problemi interpretativi[14]:
Nel caso la fotografia sia stata commissionata nell'ambito della libera attività professionale del fotografo, la titolarità dei diritti relativi alle fotografie semplici spetta al committente quando si tratta di fotografie aventi per soggetto cose in possesso di quest'ultimo.
Qualora il committente utilizzi commercialmente la fotografia spetterà al fotografo un equo compenso. Il semplice fatto che il committente fornisca parte delle attrezzature al fotografo o paghi le eventuali modelle non determina l'acquisto del diritto di utilizzazione in capo al committente.[15].
Le fotografie di oggetti materiali, quali “le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”[16], non rientrano nelle “semplici fotografie” sopra citate e nella tutela che ad esse viene garantita.
Il loro utilizzo è libero e nessun diritto, patrimoniale o morale, è riconosciuto all'autore. È da sottolineare che nel caso in cui le fotografie documentali avessero connotati creativi, queste dovranno essere considerate come opere fotografiche e tutelate come opere di ingegno.
Nel corso degli anni è stata elaborata una serie di criteri per stabilire l'appartenenza delle immagini a una delle tre categorie:
La principale distinzione tra le opere fotografiche e le semplici fotografie risiede nella presenza o meno di un elemento di personale interpretazione della realtà da parte del fotografo grazie al quale risulta evidente la differenza tra una riproduzione oggettiva della realtà e quella invece, creativa, realizzata dal fotografo.
Molteplici sono state le definizioni dei giudici sulla fotografia come opera d'arte: “personale e sostanziale rielaborazione delle immagini da parte del fotografo”[17], “capacità di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà evocata”[18] e ancora “impronta personale dell'autore risultante da più elementi”[19]. Ciò che la giurisprudenza cerca di identificare in una fotografia per la corretta distinzione tra opera creativa e semplice fotografia è la presenza di un'impronta personale del fotografo che, di volta in volta, può essere individuata nella “fantasia”, nel “gusto” e nella “sensibilità”, nella capacità dell'immagine “di trasmettere le emozioni proprie del fotografo”[20]
Inoltre, la Corte d'Appello di Milano ha definito la semplice fotografia un'immagine “frutto di sicura professionalità, in quanto vi si riscontra un'accurata ricerca e composizione degli oggetti fotografati, un'equilibrata relativa reciproca collocazione, uno studiato e non casuale uso della luce, ma che, non ritrasmettendo alcuna reinterpretazione soggettiva della realtà e non evocando alcuna particolare suggestione, risulti priva di quel livello di originalità e creatività che giustificano la tutela delle opere dell'ingegno ai sensi dell'art. 2 lda “[21].
Infine, per quanto riguarda le fotografie della terza tipologia, ovvero le riproduzioni di oggetti materiali, viene fatto riferimento alla seguente definizione: fotografie “che sono frutto di un puro processo meccanico ed espressive, al più, della precisione tecnica del mezzo utilizzato”[22], aventi “mero scopo documentativo” e non “figurativo”[23]. Non può, di conseguenza, definirsi creatività, l’inquadratura, la prospettiva, la scelta dei colori e il gioco particolare, ancorché voluto, di luci ed ombre, se la fotografia si esaurisce semplicemente in una riproduzione documentale di un evento (ad esempio le immagini di un cantante mentre tiene un concerto). Si tratta quindi di duplicati dell'originale che, come tali, non meritano protezione alcuna da parte della legge in quanto vi è “una presunzione di prevalenza dell'oggetto sull'attività di riproduzione”[24] fotografica.
La lda prevede che in alcuni casi la riproduzione è da considerarsi lecita senza che occorra il consenso dell'autore. Si tratta delle cosiddette utilizzazioni libere, nella lda se ne parla nel Capo V del Titolo I (dall'art.65 al 71)[3].
Le libere utilizzazioni e la riproduzione delle fotografie sono regolamentate all'art. 91 lda ([1] La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento. [2] Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta. [3] La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso. [4] Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.)
Lo schema normativo, così come è attualmente, è dovuto al decreto legislativo 518/92[25]. Infatti, prima della riforma, gli unici tipi di fotografie tutelate dalla legge 633/41 erano quelle semplici in relazione ai diritti connessi e pertanto l'unica normativa riguardante le libere utilizzazioni era l'art. 91. Successivamente allo stesso art. 91 sono state inserite anche le immagini di carattere creativo e di documentazione.
L'obbiettivo della direttiva è quello di armonizzare le normative nazionali in tema di limitazioni ed eccezioni alla tutela del diritto d'autore. Il D. Lgs. 68/2003 Archiviato il 23 maggio 2009 in Internet Archive. ha parzialmente riformato la legge sul diritto d'autore, inserendo gli art. dal 71bis al 71decies; e modificando alcuni articoli preesistenti.
Il sito didattico[27] non è considerato commerciale solo se:
Non rientrano in tale accezione, per esempio, i siti dedicati alla formazione a distanza dietro pagamento, caratterizzati da un'area riservata ai registrati, oppure i siti in cui il titolare ottenga introiti (solo per coprire i costi ai sensi dell'art. 2082 c.c.) da inserzioni pubblicitarie.
Per poter godere del regime delle libere utilizzazioni, tanto il sito didattico quanto quello culturale devono rispettare i criteri stabiliti dagli artt. 65 – 75 decies del capo V, Titolo I, lda. La deroga non può mai comprendere i diritti morali dell'autore che devono in ogni caso essere rispettati dall'utilizzatore. Principio fondamentale del capo V, Titolo I, lda è quello della proporzionalità. Pertanto, ogni utilizzo libero deve essere giustificato da finalità di informazione e diffusione della cultura, dello studio e della ricerca.
Al di fuori di tali limiti, i siti didattici e culturali devono sempre rispettare la lda e, quindi, per poter utilizzare file musicali, immagini protette o altre opere protette dal diritto d'autore, chi gestisce tali siti deve ottenere il preventivo consenso scritto (la forma scritta è stabilita ad probationem) degli aventi causa o dei loro mandatari.
L'introduzione della tecnologia digitale ha rinnovato la strumentazione e disposizione del fotografo consentendo l'utilizzazione di macchine fotografiche che escludono la necessità di una pellicola e quindi anche del processo chimico della fissazione dell'immagine. Il digitale consente nuove forme di tutela del diritto d'autore del fotografo, infatti se da una parte le innovazioni digitali allargano le possibilità di creatività da parte dell'autore altresì la circolazione diviene molto più semplice e poco controllabile.
Le innovazioni per la tutela delle opere digitali:
Le immagini in formato digitale soffrono, dal punto di vista della tutela del diritto d'autore, della possibilità di subire manipolazioni o modifiche o appropriazione dell'opera, in violazione od in assenza di autorizzazione. Alcune delle tecniche per la tutela delle fotografie digitali sono (L. 633/1941, art.102 quater)[28]:
Le applicazioni tecniche nell'utilizzo della telefonia mobile tramite la tecnologia General Packet Radio Service e la Universal Mobile Telecommunication System ha permesso l'avvento di nuovi servizi all'utente come gli MMS. Scattare fotografie con il telefonino comporta il rispetto delle norme sul diritto d'autore e sulla privacy delle fotografie semplici. Per l'uso corretto degli MMS tramite telefonini mobili l'Autorità garante per la protezione dei dati personali (23 gennaio 2008)[30] ha individuato una serie di regole:
La normativa del 31 dicembre 1996 con l'emanazione della legge n. 675, ha inserito la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Questa stessa normativa è stata poi abrogata in favore del D.Lgs 196/03 che rappresenta il codice unico sulla tutela dei dati personali. La legge 196/03 non ha inserito, per quanto riguarda la fotografia, molte novità rispetto alla 675/96; l'unico elemento innovativo, è la necessità di chiedere l'assenso esplicito per la pubblicazione di immagini che riguardano la salute dei personaggi pubblici. Per riassumere:
Internazionali:
In Italia:
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