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funzionario diplomatico Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
Gli agenti consolari (detti anche semplicemente consoli) sono funzionari attraverso i quali lo Stato esercita attività del suo diritto interno sul territorio di uno Stato straniero per concessione di questo. Le relazioni consolari s'instaurano tra due stati a seguito di un trattato internazionale, detto convenzione consolare.
Gli agenti consolari si differenziano nettamente dai diplomatici, ai quali nel linguaggio comune sono assimilati, in quanto compiono atti giuridici di diritto interno (di natura prevalentemente amministrativa) dello Stato per il quale prestano servizio e non atti giuridici di diritto internazionale (di natura politica), come invece fanno i diplomatici. È tuttavia vero che quando uno Stato non ha agenti diplomatici in un altro, alcune funzioni di questi ultimi possono essere eccezionalmente svolte da agenti consolari e, viceversa, quando uno Stato non ha in un altro agenti consolari può attribuire le loro funzioni agli agenti diplomatici presenti.
Secondo il diritto internazionale i capi di posti consolari sono ripartiti in quattro classi, come segue:
Tali classi sono elencate nell'art. 9 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.
Per il diritto interno degli stati gli agenti consolari sono funzionari dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri o dal dicastero corrispondente. Si distinguono in inviati (o di carriera) e onorari (o eletti). Gli agenti inviati sono funzionari burocratici dello Stato (di solito appartenenti alla stessa carriera dei diplomatici) mentre quelli onorari svolgono le loro funzioni a titolo non professionale e sono scelti tra coloro che risiedono nello Stato in cui devono svolgere le loro funzioni (di solito, ma non necessariamente, sono cittadini dello Stato per il quale prestano servizio). Sono onorari gli agenti consolari di II categoria e di I categoria gli agenti consolari di carriera.
Gli agenti consolari sono preposti ad un ufficio detto genericamente posto consolare, che prende il nome di consolato generale, consolato, viceconsolato o agenzia consolare in relazione al numero di abitanti della circoscrizione, importanza economica del luogo, presenza di un porto commerciale etc. Nell'ufficio, oltre al titolare (il capo del posto consolare), possono operare altri agenti consolari, suoi collaboratori, nonché personale esecutivo e ausiliario.
Vi possono essere più posti consolari nel territorio di uno Stato, ognuno competente per una parte dello stesso, oppure un solo posto competente per l'intero territorio o, ancora, posti competenti per il territorio di più Stati. La circoscrizione territoriale per la quale è competente un posto consolare è detta distretto consolare.
I posti consolari sono collocati in relazione gerarchica tra loro: ad esempio, i viceconsolati possono dipendere da un consolato o da un consolato generale. Tutti i posti consolari, inoltre, dipendono dalla missione diplomatica accreditata nello Stato di residenza.
L'agente consolare è preposto all'ufficio con lettera patente firmata dal capo dello Stato o dal ministro degli esteri (o organo corrispondente), se si tratta di un console generale, oppure da un agente di grado superiore o dal capo della missione diplomatica; la nomina è notificata al ministero degli esteri dello Stato ospite dal capo della missione diplomatica di quello che l'ha effettuata.
L'agente non può tuttavia esercitare le sue funzioni finché non ha ricevuto l'autorizzazione (exequatur) del capo dello Stato ospite o del suo ministro degli esteri (per prassi è concessa dal capo dello Stato ove la lettera patente sia stata firmata dall'altro capo dello Stato, dal ministro degli esteri negli altri casi); l'exequatur è notificato dal ministro degli esteri al capo della missione diplomatica dello Stato che ha nominato l'agente. Va notato che questi atti, a differenza di quelli per l'accreditamento degli agenti diplomatici, sono di diritto interno degli Stati e non atti di diritto internazionale.
Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, le funzioni consolari consistono nel:
Agli agenti consolari sono accordate le cosiddette immunità consolari, analoghe alle immunità diplomatiche ma meno estese.
Le immunità consolari, attualmente sancite dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, comprendono:
Va rilevato che gli stati, con convenzioni particolari, possono reciprocamente accordare ai propri agenti consolari immunità più ampie rispetto a quelle stabilite nella Convenzione di Vienna del 1963.
È detto corpo consolare l'insieme degli agenti consolari che svolgono le loro funzioni in uno Stato.
È presieduto dal decano, che di norma è l'agente consolare di rango più elevato e con maggiore anzianità in base all'exequatur concesso dallo stato di residenza.
Tanto il corpo consolare quanto il suo decano, che ne è il portavoce, hanno funzioni essenzialmente cerimoniali. Tuttavia il decano, previa consultazione col corpo consolare, può presentare note di protesta allo Stato di residenza per questioni che interessano la generalità dei membri (ad esempio, per il mancato rispetto delle prerogative riconosciute agli agenti consolari). Ulteriori funzioni possono essere attribuite da specifici trattati.
Le principali associazioni che raccolgono i corpi consolari sono: l'International Federation of Consular Corps and Associations (F.I.C.A.C.) fondata nel 1982 a Copenaghen; l'Unione dei Consoli Onorari d'Italia nel Mondo, nata dall'U.C.O.I. nel 2004 (entrambe con sede a Roma); la Fédération des Union des Consuls Honoraires en Europe (F.U.C.H.E.), istituita dal Parlamento Europeo nel '95 per opera dell'U.C.O.I.[1]
La figura del console nasce nel Medioevo non come organo dello stato ma come istituzione corporativa: era un magistrato eletto dalla comunità dei mercanti originari di uno stato e residenti in un altro, con il compito principale di amministrare la giustizia tra gli stessi secondo il diritto del paese di origine o la lex mercatoria (era il cosiddetto console dei mercanti o console giudice).
Nel caso delle repubbliche marinare, esisteva la figura specifica del "console del mare", che si occupava specificamente delle questioni legate alla navigazione e alle operazioni ad essa connesse[2].
In seguito il console è divenuto un organo dello Stato, perdendo gran parte delle funzioni giurisdizionali e acquisendo, invece, funzioni amministrative. Tuttavia ancora all'inizio del XX secolo in alcuni paesi appartenenti all'ex Impero ottomano, dove vigeva il cosiddetto regime delle capitolazioni, ai cittadini dei paesi occidentali era riconosciuto il privilegio di essere giudicati dal console del proprio paese invece che dai giudici locali.
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