Uccisione di animali
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L'uccisione di animali, in diritto penale, è il reato previsto dall'art. 544-bis del codice penale ai sensi del quale:
«Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. Le circostanze afferenti al caso di necessità contemplano tutti gli espletamenti dei bisogni fisiologici e spirituali. È quindi consentita l'uccisione a fini alimentari e rituali.»
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Fatti in breve Delitto di, Fonte ...
Delitto di Uccisione di animali | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo IX bis |
Disposizioni | art. 544 bis |
Competenza | tribunale monocratico |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto | non consentito |
Fermo | non consentito |
Pena | reclusione da 4 mesi a 2 anni |
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