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regolamento comunitario sulle sostanze chimiche Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
Il REACH, ufficialmente regolamento (CE) n. 1907/2006, è un regolamento dell'Unione europea, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (in inglese Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals, da cui l'acronimo REACH).
regolamento (CE) n. 1907/2006 | |
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Titolo esteso | Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio |
Stato | Unione europea |
Tipo legge | Regolamento UE |
Promulgazione | 18 dicembre 2006 |
Il regolamento istituisce l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. Lo scopo principale del regolamento è quello di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da sostanze chimiche già esistenti (introdotte sul mercato prima del settembre 1981) e nuove (dopo il settembre 1981) e al contempo mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell'industria chimica europea.
È costituito da 15 Titoli suddivisi in 141 articoli e 17 allegati tecnici e, trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, non necessita di alcun atto di recepimento od attuazione ed è immediatamente applicato dagli stati membri con scadenze diverse per i vari titoli:
Il Titolo X istituisce l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA - European Chemicals Agency) allo scopo di gestire e, in alcuni casi, di realizzare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del regolamento e di assicurare la coerenza a livello comunitario in relazione a tali aspetti.
Il Titolo XI è stato soppresso e sostituito dal Titolo V del regolamento 1272/2008 (CLP) a partire dall'entrata in vigore di quest'ultimo.
Il regolamento (CE) n.1907/2006 ha demandato agli Stati membri il compito di:
Per quanto riguarda l'applicazione dell'art.126, l'Italia è inadempiente, non avendo pubblicato, entro il 1º dicembre 2008, il decreto legislativo previsto, mentre è stato pubblicato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 marzo 2009 (G.U. n.82 dell'8 aprile 2009), concernente "programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche «estremamente preoccupanti», di cui all'articolo 57 del Regolamento CE 1907/2006 (REACH)", nel quale sono state fissate le agevolazioni alle attività di sviluppo sperimentale, eventualmente comprendenti anche attività non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche “estremamente preoccupanti”.
L'elenco delle sostanze la cui produzione, commercializzazione e utilizzo nel territorio dell'Unione europea deve essere soggetto ad autorizzazione è contenuto nell'allegato XIV del regolamento, modificato dal regolamento 143/2011 del 17 febbraio 2011[1], dal Regolamento 125/2012 del 14 febbraio 2012[2] e dal comunicato ED/87/2012 del 15/06/2012 dell'ECHA[3]
Le sostanze soggette ad autorizzazione sono le seguenti (salvo ulteriori aggiornamenti)
L'elenco delle "restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi" è contenuto nell'Allegato XVII del regolamento. Queste sostanze non sono soggette ad autorizzazione preventiva, ma importatori, utilizzatori e distributori sono soggetti alle restrizioni ivi elencate.
Rispetto alla passata legislazione in materia, la novità introdotta è l'inversione dell'onere della prova. In altri termini, sarà l'industria chimica a garantire, attraverso una particolare serie di test sulle materie prime, la non dannosità dei prodotti che produce e/o commercializza, e non sarà più lo Stato membro a dover legiferare per consentire la circolazione dei prodotti chimici.
Vi è anche una revisione delle schede di sicurezza (SDS o MSDS). A partire dal 1º giugno 2015 le schede di sicurezza devono essere aggiornate conformemente all'allegato II del regolamento; tuttavia, è stato precisato dall'Unione europea che tale revisione va resa non a partire dall'entrata in vigore del regolamento ma solo alla prima occasione utile (ad esempio se si introducono cambiamenti nel prodotto che si commercializza o se cambiano le sue frasi di rischio).
Nel Green Deal europeo del 2020 fu lanciato l'impegno a aggiornare il regolamento REACH per vietare fra le 7.000 e 12.000 sostanze tossiche in tutti i prodotti di consumo, eccetto i casi in cui fossero realmente essenziale. L'obbiettivo era tra le priorità della Commissione Europea, ma rischia di essere radicalmente rivisto a causa del lobbying dell'industria chimica e delle posizioni assunte dal Partito Popolare Europeo.[4]
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