Il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (noto anche con l'acronimo TUS o TUSL) è un complesso di norme della Repubblica Italiana, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanate con il decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.[1]
Storia
La direttiva 89/391/CEE e le otto direttive particolari previste dall'art. 16 della stessa direttiva (tra le quali spicca per importanza la direttiva 92/57/CEE[2]) già dettavano disposizioni più "moderne" di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolar modo per i settori più pericolosi, come l'edilizia. Prevedevano, tra l'altro, la redazione di un "piano di sicurezza" e la scelta di un coordinatore della sicurezza. In seguito, il decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 (integrato dal D. lgs. 242/96) e il decreto legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 recepirono le direttive europee di cui sopra.[3]
Il decreto legislativo, emanato in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha riformato, riunito e armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguare il corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro. Nel corso del tempo è stato più volte integrato e modificato, come ad esempio dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e da successivi ulteriori decreti[4].
Caratteristiche
Richiamo ai principi costituzionali
Tale decreto legislativo è stato emanato in conformità all'art. 117 della Costituzione Italiana che:
- al comma 3, definisce la tutela e sicurezza del lavoro fra le materie di legislazione concorrente con le Regioni; quindi la potestà legislativa in questa materia spetterebbe alle Regioni, salvo per quanto riguarda la determinazione dei principi fondamentali, riservata sempre alla legislazione dello Stato;
- al comma 5 prevede l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle Regioni (stabilito nell'art. 120, comma 2 Costituzione) e con il carattere di cedevolezza (o dissolvenza). Tale clausola di cedevolezza viene ammessa qualora lo Stato intervenga a modificare i principi di disciplina di una materia di competenza regionale e, al fine di garantire l'attuazione immediata dei nuovi principi, formulare una disciplina di dettaglio immediatamente operativa, idonea a disciplinare la materia fino a quando non sia sostituita da una legislazione regionale conforme ai nuovi principi.
Struttura
La denominazione come testo unico risulta, tra l'altro, non corretta, infatti in ambito legislativo un testo unico dovrebbe accomunare in un solo corpo testuale tutta la legislazione in materia. La struttura del decreto è impostata prima con l'individuazione dei soggetti responsabili e poi con la descrizione delle misure gestionali e degli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi. Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza.
Il testo unico era formato originariamente da 306 articoli e 51 allegati. A seguito dell'inserimento del Titolo X-bis[5] sono stati aggiunti 6 articoli, dal 286-bis al 286-septies, per cui la sua struttura risulta essere suddivisa nei seguenti titoli:
- Titolo I (artt. 1÷61) - Principi comuni (Disposizioni generali, Sistema istituzionale, Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, Disposizioni penali)
- Titolo II (artt. 62÷68) - Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)
- Titolo III (artt. 69÷87) - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)
- Titolo IV (artt. 88÷160) - Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)
- Titolo V (artt. 161÷166) - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)
- Titolo VI (artt. 167÷171) - Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, Sanzioni)
- Titolo VII (artt. 172÷179) - Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, Sanzioni)
- Titolo VIII (artt. 180÷220) - Agenti fisici (Disposizioni generali, Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, Sanzioni)
- Titolo IX (artt. 221÷265) - Sostanze pericolose (Protezione da agenti chimici, Protezione da agenti cancerogeni e mutageni, Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, Sanzioni)
- Titolo X (artt. 266÷286) - Esposizione ad agenti biologici (Obblighi del datore di lavoro, Sorveglianza sanitaria, Sanzioni)
- Titolo X-bis (artt. 286 bis÷286 septies) - Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario
- Titolo XI (artt. 287÷297) - Protezione da atmosfere esplosive (Disposizioni generali, Obblighi del datore di lavoro, Sanzioni)
- Titolo XII (artt 298÷303) - Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale
- Titolo XIII (artt. 304÷306) - Disposizioni finali
Contenuto e innovazioni
Il d.lgs. 81/2008 propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente, attraverso:
- l'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischio;
- la riduzione, che deve tendere al minimo del rischio, cioè al così detto "rischio residuo";
- il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
- l'elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di un'organizzazione (tecnologie, organizzazione, condizioni operative, ecc.)
La norma ha inoltre previsto, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'istituzione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro[6][7] prevedendo tra le sue competenze l'elaborazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, e analizzando tutti i fattori che possano portare a possibili rischi.[8] Il decreto ha inoltre definito in modo chiaro le responsabilità e le figure in ambito aziendale per quanto concerne la sicurezza e la salute dei lavoratori. Al testo degli articoli del decreto sono stati aggiunti altri 51 allegati tecnici che riportano in modo sistematico e coordinato le prescrizioni tecniche di quasi tutte le norme più importanti emanate in Italia dal dopoguerra ad oggi.
Abrogazioni
Il nuovo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro ha previsto l'abrogazione (con differenti modalità temporali) delle seguenti normative:
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
- D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64
- d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277
- d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626
- d.lgs. 14 agosto 1996, n. 493
- d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494
- d.lgs. 19 agosto 2005, n. 187
- art. 36 bis, commi 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2006 n. 248
- artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123.
Note
Bibliografia
Voci correlate
Collegamenti esterni
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