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chi esercita la supplenza del Presidente della Repubblica Italiana Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
Il presidente supplente della Repubblica Italiana è il Capo di Stato ad interim dello Stato italiano, che fa le veci del presidente della Repubblica nei casi in cui egli non possa oggettivamente adempiere le proprie funzioni[2] attraverso l'istituto giuridico della supplenza.[N 1]
Presidente supplente della Repubblica Italiana | |
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Stendardo del presidente supplente della Repubblica Italiana | |
Il presidente del Senato Pietro Grasso nel gennaio 2015, mentre esercita le funzioni di presidente supplente della Repubblica | |
Stato | Italia |
Tipo | Capo dello Stato ad interim |
Istituito | 1º gennaio 1948 |
da | Costituzione della Repubblica Italiana[1] |
Eletto da | Senato della Repubblica (come presidente del Senato) |
Sede | Palazzo Giustiniani, Roma |
Indirizzo | Via della Dogana Vecchia, 29 |
La supplenza può essere esercitata esclusivamente dal presidente del Senato, ai sensi dell'art. 86 della Costituzione della Repubblica Italiana.[L 1]
La dottrina costituzionalistica usa distinguere i casi in cui viene esercitata la supplenza in casi di impedimento temporaneo o permanente, a seconda che vi sia un Presidente della Repubblica in carica al momento dell'esercizio delle funzioni presidenziali.[N 2]
Il caso più frequente in cui si verifica la supplenza è il caso di dimissioni del capo dello Stato; inoltre, in virtù di una interpretazione dell'art. 86 impostasi nel tempo, il Presidente del Senato può supplire le funzioni di presidente della Repubblica anche durante una visita all'estero del titolare della carica, qualora sia da quest'ultimo incaricato.[3]
La figura del presidente supplente non è esplicitamente prevista dal testo costituzionale, ma è ricavabile dalla disposizione contenuta nell'art. 86, che recita:
«Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.»
L'art. 86 delinea appunto l'istituto giuridico della supplenza, previsto in casi di impedimento e attivato quando necessario in forza della Carta costituzionale, indipendentemente dalla volontà del titolare dell’ufficio presidenziale in carica.[3]
La funzione di supplenza del Presidente del Senato consente la continuità delle funzioni e delle competenze dell'organo presidenziale,[4][5][6] che altrimenti risulterebbero interrotte nei casi di impedimento della persona del presidente e di vacanza della carica. Il principio della continuità del potere, e in particolare di quello degli organi costituzionali (quale è il Presidente della Repubblica), è fondamentale in quanto collegato strettamente al buon funzionamento dell'assetto organizzativo delle istituzioni dello Stato.[7]
Durante le sedute dell'Assemblea Costituente era stato inoltre previsto anche l'istituto della delega, ossia un atto volontario di concessione del Capo dello Stato al delegato di specifici poteri, ad esclusione dei cosiddetti "poteri di autonoma determinazione". In ultima istanza la delega fu rigettata dall'Assemblea Costituente, legando il conferimento dei poteri di Capo dello Stato in capo al Presidente del Senato solo al ricorrere di eventi oggettivi e non alla volontà di concessione del titolare della carica.[3][8]
Le scelte operate nelle varie costituzioni rispecchiano la varietà delle forme di governo: la distribuzione dei poteri nei momenti critici di stallo istituzionale mira ad assicurare il particolare sistema di bilanciamento dei poteri proprio di ciascuna Costituzione, per impedire rivoluzioni del sistema istituzionale con l'accumulo di cariche costituzionali.
Nell'ordinamento costituzionale italiano la scelta di chiamare alla supplenza del presidente della Repubblica il presidente del Senato fu essenzialmente dovuta a motivi di simmetria nella distribuzione dei poteri, in quanto il presidente dell’altro ramo del Parlamento è chiamato dalla Costituzione a indire l'elezione del nuovo Capo dello Stato[L 1] e a presiedere il Parlamento in seduta comune[L 2] integrato dei delegati regionali che lo eleggerà.[N 3][L 3]
L'opzione adottata non è stata immune da critiche: in seno all'Assemblea Costituente si propose l'alternativa di affidare la supplenza al Presidente del Consiglio dei ministri.[9][10] Al contrario in dottrina si è fatta presente l'opportunità di evitare tale evenienza sottolineando come, con una supplenza del Presidente del Consiglio, sarebbe venuta meno la garanzia della firma-controfirma: secondo l'articolo 89 della Costituzione infatti tutti gli atti del Presidente della Repubblica, eccettuate le dimissioni, devono avere la controfirma governativa.[L 4]
Fu inoltre esclusa l'opzione di affidare la supplenza al presidente della Corte costituzionale, in quanto è proprio quest'ultimo chiamato a presiedere il collegio giudicante in caso di incriminazione del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione.[L 5][11]
Di fronte alla intenzionale genericità dell'articolo 86[2] e a causa dello scarso ricorso all'istituto della supplenza nella prassi, la dottrina è intervenuta a delinearne il contenuto. Vi è attualmente tra i costituzionalisti un dibattito sul carattere organico o personale dell'istituto.
Chi afferma che si è di fronte a una supplenza di organo,[12] afferma che il Presidente del Senato debba essere considerato solo come tale, dunque esclude la possibilità di riconoscergli la tutela penale che è assicurata al presidente della Repubblica[L 6] e nega la possibilità di sottoporlo alla responsabilità di fronte alla Corte costituzionale;[L 5] il Presidente del Senato rimarrebbe dunque nella identica posizione in cui si trovava prima dell'impedimento del presidente della Repubblica, ma ciononostante i suoi atti avrebbero la stessa efficacia di quelli dello stesso.[13]
Al contrario, dal carattere personale della supplenza[6] (il che significa che è la persona del Presidente del Senato ad assumere temporaneamente la Presidenza della Repubblica) conseguono deduzioni opposte, con l'ulteriore conseguenza dell'incompatibilità per il presidente supplente di svolgere le funzioni di presidente a Palazzo Madama[14][15][N 5] e dell'inammissibilità per un vicepresidente del Senato di assumere la supplenza al Quirinale.[16][17]
Particolarmente dibattuta è la questione se tutti o solo alcuni dei poteri del presidente della Repubblica possano essere esercitati dal supplente. Durante la seduta dell'Assemblea Costituente del 22 ottobre 1947, il deputato Egidio Tosato affermò che il potere di sciogliere anticipatamente le Camere non potesse essere esercitato dal supplente vista la natura "interinale" del suo ufficio.[9][18][19]
Il testo costituzionale non si esprime volutamente sui poteri del Presidente supplente, non volendo interdire poteri potenzialmente necessari per la risoluzione di situazioni straordinarie.[2]
Si sono sviluppate principalmente due ipotesi in merito all'esercizio dei poteri da parte del supplente:
Sono state comunque sviluppate nel corso del tempo diverse ipotesi in merito agli effettivi poteri del supplente, presentando opinioni diverse anche rispetto ai singoli poteri propri della carica di Capo dello Stato.[30]
Nel caso delle dimissioni del governo Cossiga II nel settembre 1980, il presidente supplente Amintore Fanfani decise di riservare ogni decisione in merito al da farsi al presidente Pertini, di ritorno dal viaggio di Stato in Cina.[31]
I due commi dell'art. 86 della Costituzione configurano le due fattispecie di supplenza che danno luogo a due diverse conseguenze:
In dottrina, in particolare secondo l'opinione del giurista Giuseppe Guarino[34], si fa notare come i due commi si distinguono fra loro non per gravità ma per durata: in entrambi i casi deve trattarsi di impedimento assoluto; assoluto e temporaneo nel primo, assoluto e permanente nel secondo.[35][36] Naturalmente, l'impedimento assoluto deve avere un carattere oggettivo.[2]
Tuttavia la genericità della norma costituzionale[3] genera non pochi aspetti critici:
Come detto, il testo costituzionale non disciplina quale sia l'organo preposto a determinare l'impedimento del Presidente della Repubblica. Tale problematica affiorò il 7 agosto 1964, quando il presidente Antonio Segni fu colpito da una trombosi cerebrale durante un colloquio con il presidente del Consiglio dei ministri Aldo Moro e con il ministro degli esteri Giuseppe Saragat.
In quel caso, i professori Challiol, Fontana e Giunchi, medici curanti del Presidente, redassero un bollettino medico, il quale accertò lo stato di impedimento fisico del Presidente[37]; tale bollettino medico fu poi ufficializzato dal segretario generale della Presidenza della Repubblica Paolo Strano.[4]
In conseguenza di ciò il Presidente del Consiglio Moro convocò il Consiglio dei ministri, che diede atto che il Presidente della Repubblica fosse impedito nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente del Senato Cesare Merzagora, avuto comunicazione di ciò, convocò i presidenti della Camera e del Consiglio dei ministri per accertare formalmente l'impedimento temporaneo e legittimare il ricorso all'istituto della supplenza. Fu dunque pubblicato in Gazzetta Ufficiale un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri che decretava l'assunzione dell'esercizio delle funzioni di Capo di Stato da parte del presidente del Senato.[L 7]
Il 10 agosto la supplenza fu dunque assunta dal presidente del Senato Merzagora, che la esercitò per quasi quattro mesi, sino al 6 dicembre dello stesso anno, quando il Presidente Segni si dimise.[L 8] In ragione del carattere volontario delle dimissioni del presidente, non si presentò mai la fattispecie dell'impedimento permanente.
Dunque, a causa della mancanza di disciplina costituzionale in merito e alla scarsa frequenza di casi di impedimento nella prassi, attualmente non esiste una norma o una consuetudine che disciplini la determinazione dell'impedimento del Capo dello Stato, se non la prassi applicata nel 1964 e limitatamente alla fattispecie dell'impedimento temporaneo.
Nel corso del tempo sono state elaborate dalla dottrina diverse teorie in merito alla determinazione dell'impedimento, attribuendo tale competenza al Parlamento in seduta comune, alla Corte Costituzionale o al Presidente della Camera dei deputati.[25]
L'istituto della supplenza per viaggio all'estero è stato ampiamente dibattuto dalla dottrina[13][34][38][39][40][41], venendo delineato più dalla prassi che dal testo costituzionale, poiché rappresenta una fattispecie non espressamente prevista dall'art. 86 della Costituzione.
Tale istituto, già adoperato durante la presidenza Saragat[L 9] e preso in considerazione già in passato nel caso del primo viaggio all'estero di un Presidente della Repubblica[42][43], prese a tutti gli effetti piede quando il presidente Sandro Pertini scelse di ricorrere alla supplenza nel caso del suo viaggio in Cina del settembre 1980.[L 10] Successivamente, essa fu adoperata in tutti i casi di viaggi superiori ad una settimana, divenendo prassi[3] fino alla presidenza di Sergio Mattarella.[N 7]
Durante la supplenza per viaggio all'estero del presidente Saragat nel 1967, fu un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri ad annunciare l'esercizio temporaneo di funzioni del Capo dello Stato da parte del Presidente del Senato.[L 9] Nel 1980 invece fu emanato un decreto del presidente della Repubblica, controfirmato dal presidente del Consiglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.[L 10] Da allora quest'ultimo è il normale procedimento nei casi di supplenza per viaggio all'estero.[3]
Ad oggi l'istituto della supplenza per viaggio all'estero, considerata la prassi aldilà del dibattito dottrinario, resta comunque dipendente dalla volontà discrezionale del Presidente della Repubblica, che può scegliere quali funzioni delegare al proprio supplente, potendo di fatto rendere la supplenza solo parziale.[3][44] In questo caso specifico è preferibile parlare appunto di supplenza parziale e circoscritta alle funzioni del Capo dello Stato in relazione alle attività istituzionali esercitate entro il territorio della Repubblica[4][45] (ma non di delega poiché la supplenza è adoperata ope legis[46]).
Proprio in ragione del carattere discrezionale di questa fattispecie di supplenza, non sempre è adoperata quando il presidente è in visita di stato all'estero, ma solo per taluni viaggi ufficiali di lunga durata o di particolare distanza.[47]
Sebbene l'istituto sia stato definito dalla prassi, la dottrina giuridica ha posto degli interrogativi. Infatti il decreto presidenziale del 1980 del presidente Pertini individua il viaggio all'estero come un caso di impedimento temporaneo secondo il primo comma dell'art. 86, e tuttavia circoscrive i poteri del supplente:
«Esercizio temporaneo di funzioni del Capo dello Stato da parte del Presidente del Senato
[...]
La supplenza prevista dall'articolo 86, primo comma, della Costituzione delle funzioni del Presidente della Repubblica è esercitata, per le funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal Presidente del Senato [...][L 11]»
Nel caso in cui si consideri dunque la supplenza per viaggio all'estero come un impedimento temporaneo, come secondo l'interpretazione riportata dal decreto presidenziale, l'impedimento sarebbe circoscritto alle funzioni che il Presidente esercita in relazione alle attività istituzionali interne allo Stato italiano.[4]
Esistono comunque più interpretazioni: secondo una prima tesi, ad oggi preferita dalla prassi, è possibile separare il complesso dei compiti presidenziali anche nell'ipotesi che alcuni di essi possano essere svolti dal Presidente titolare, e dunque è legittimo l'istituto della supplenza per viaggio all'estero; secondo la tesi opposta invece la supplenza « abbraccia l'intera competenza dell'ufficio », e quindi « il compimento diretto di un atto da parte del Presidente pone automaticamente fine alla supplenza... ».[48]
Il caso delle dimissioni del Presidente della Repubblica in carica è una delle fattispecie previste dal secondo comma dell'art. 86 (impedimento sede vacante). In questa occasione, il presidente del Senato supplisce il presidente della Repubblica uscente assumendo le funzioni di presidente supplente fino al giuramento del nuovo presidente eletto dal Parlamento in seduta comune.
Tuttavia, non sempre alle dimissioni del presidente della Repubblica il presidente del Senato gli subentra: non vi è infatti la supplenza nel caso di dimissioni di cortesia del presidente uscente, che presenta spontaneamente le proprie dimissioni in modo tale da favorire l'insediamento del successore già eletto.[N 8] L'ultimo esempio di ciò risale al 2006, quando Carlo Azeglio Ciampi si dimise anticipatamente per permettere l'insediamento Giorgio Napolitano.[49]
Rappresentò una peculiarità invece l'elezione a Capo dello Stato di Francesco Cossiga. In quella occasione, il presidente Pertini presentò le proprie dimissioni in modo tale da favorire l'insediamento del successore Cossiga, presidente del Senato al momento dell'elezione. In quanto presidente del Senato dunque Cossiga assunse l'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica in qualità di presidente supplente fino al giorno del proprio stesso giuramento.[7][L 12]
Nel caso della malattia del Presidente Segni,[N 9] la sussistenza dell'impedimento temporaneo è stata accertata dal Consiglio dei ministri ed in seguito dal concerto dei Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei ministri. L'inizio della supplenza è stato comunicato alle istituzioni mediante un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale.[L 7]
Nel primo caso di supplenza per viaggio all'estero, in occasione del viaggio in Canada, Australia e Stati Uniti del Presidente Giuseppe Saragat del 1967, il Capo dello Stato ha inviato al Presidente del Senato una lettera, controfirmata dal Presidente del Consiglio e comunicata al Presidente della Camera, in cui ha constatato le condizioni per ricorrere alla supplenza secondo il primo comma dell'art. 86 della Costituzione.
Anche in questo caso l'inizio della supplenza è stato comunicato alle istituzioni mediante un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale, col titolo "Esercizio temporaneo di funzioni del Capo dello Stato da parte del Presidente del Senato".[L 9]
Sotto la presidenza di Giovanni Leone non è mai stato fatto ricorso all'articolo 86 della Costituzione. Esso fu adoperato solo dopo le dimissioni volontarie del presidente.
In occasione del viaggio di Stato in Cina del Presidente Pertini del 1980 invece fu emanato un decreto del presidente della Repubblica, controfirmato dal presidente del Consiglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in cui è lo stesso Capo dello Stato a decretare la sussistenza delle condizioni necessarie ad attivare i meccanismi previsti dall'articolo 86[L 10] attraverso un atto che può essere definito sostanzialmente presidenziale in quanto privo del concorso governativo se non nella controfirma ministeriale.
Sotto la presidenza Cossiga è mantenuta la forma del decreto presidenziale per tutti i viaggi all'estero, con un'integrazione non indifferente: tra le premesse del decreto sono aggiunte « Sentito il Consiglio dei Ministri » e « Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ».[L 13][L 14][L 15] Ciò comporta un mutamento della natura dell'atto: da formalmente e sostanzialmente presidenziale a formalmente presidenziale e sostanzialmente governativo.
Sotto le presidenze Scalfaro, Ciampi e Napolitano i decreti presidenziali per viaggio all'estero ritornano sul modello delineato da Pertini, ossia privi delle premesse « Sentito il Consiglio dei Ministri » e « Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri »[L 16][L 17][L 18] e dunque del concorso governativo.
Sotto la presidenza di Sergio Mattarella, in carica dal 2015 e riconfermato per un secondo mandato nel 2022, non è mai stato fatto ricorso alla supplenza prevista dall'articolo 86 della Costituzione.
In tutti i casi di dimissioni dei Presidenti della Repubblica, volontarie prima della scadenza del mandato o di cortesia, l'attuazione dell'articolo 86 della Costituzione con l'avvio della supplenza da parte del Presidente del Senato in carica è stata ufficializzata attraverso comunicati della Presidenza del Consiglio dei ministri.[L 8][L 12][L 19][L 20][L 21][L 22]
La sede del presidente supplente della Repubblica è palazzo Giustiniani a Roma, la cui sala della Costituzione ne è l'ufficio.[50]
Inoltre a partire dal 1986 durante l'esercizio delle funzioni il presidente supplente può fregiarsi di un vessillo, creato per decisione del presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Esso è simile allo stendardo del presidente della Repubblica, con cornice azzurra, ma all'interno, anziché recare i colori del tricolore italiano, ha uno sfondo bianco; inoltre l'emblema della Repubblica è di color argento anziché di color oro[[[Aiuto:Chiarezza|Qui a pag. 11 si dice invece che l'Emblema è d'oro]].[51]
N° | Presidente supplente | Mandato | Partito | Presidente della Repubblica | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inizio | Fine | |||||||
1 | Cesare Merzagora (1898-1991) |
10 agosto 1964 | 6 dicembre 1964 | Indipendente | Antonio Segni | Unico caso di supplenza per impedimento fisico del presidente. Antonio Segni fu colpito da trombosi che lo costrinse a dimettersi il 6 dicembre 1964.[L 7] | ||
6 dicembre 1964 | 29 dicembre 1964 | Vacante | Transizione dalla presidenza Segni (dimissionario[L 8]) alla presidenza Saragat. | |||||
11 settembre 1967 | 3 ottobre 1967 | Giuseppe Saragat | Visita di Stato in Canada, Australia e Stati Uniti.[L 23] | |||||
2 | Amintore Fanfani (1908-1999) |
15 giugno 1978 | 9 luglio 1978 | Democrazia Cristiana | Vacante | Transizione dalla presidenza Leone (dimissionario[58][L 19]) alla presidenza Pertini. | ||
16 settembre 1980 | 29 settembre 1980 | Sandro Pertini | Visita di Stato in Cina.[L 11] | |||||
25 marzo 1981 | 4 aprile 1981[59] | Visita di Stato in Messico, Costa Rica e Colombia e congresso in Portogallo.[60] | ||||||
3 | Francesco Cossiga (1928-2010) |
29 giugno 1985 | 3 luglio 1985 | Democrazia Cristiana | Vacante | Transizione dalla presidenza Pertini (dimissioni di cortesia[L 12]) alla presidenza Cossiga. | ||
4 | Giovanni Spadolini (1925-1994) |
7 ottobre 1988 | 21 ottobre 1988 | Partito Repubblicano Italiano | Francesco Cossiga | Visita di Stato in Australia e Nuova Zelanda.[L 13] | ||
10 ottobre 1989 | 18 ottobre 1989 | Visita di Stato negli Stati Uniti.[L 14] | ||||||
10 gennaio 1992 | 19 gennaio 1992 | Visita di Stato in Croazia e in Slovenia.[L 15] | ||||||
28 aprile 1992 | 28 maggio 1992 | Vacante | Transizione dalla presidenza Cossiga (dimissionario[L 20]) alla presidenza Scalfaro. | |||||
5 | Carlo Scognamiglio (1944) |
23 giugno 1995 | 2 luglio 1995 | Unione di Centro | Oscar Luigi Scalfaro | Prima visita di Stato in America Latina.[L 16] | ||
14 luglio 1995 | 24 luglio 1995 | Seconda visita di Stato in America Latina.[L 24] | ||||||
26 marzo 1996 | 6 aprile 1996 | Visita di Stato negli Stati Uniti e in Messico.[L 25] | ||||||
6 | Nicola Mancino (1931) |
21 giugno 1997 | 3 luglio 1997 | Partito Popolare Italiano | Visita di Stato in Norvegia, Islanda e Canada.[L 26] | |||
12 aprile 1998 | 19 aprile 1998 | Visita di Stato in Giappone.[L 27][61] | ||||||
7 giugno 1998 | 13 giugno 1998 | Visita di Stato in Cina.[L 28][61] | ||||||
3 dicembre 1998 | 13 dicembre 1998 | Visita di Stato in Australia.[L 29][61] | ||||||
15 maggio 1999 | 18 maggio 1999 | Vacante | Transizione dalla presidenza Scalfaro (dimissioni di cortesia[L 21]) alla presidenza Ciampi. | |||||
9 maggio 2000 | 15 maggio 2000 | Carlo Azeglio Ciampi | Visita di Stato in Brasile.[L 17] | |||||
11 marzo 2001 | 17 marzo 2001 | Visita di Stato in Argentina e Uruguay.[L 30] | ||||||
7 | Marcello Pera (1943) |
12 marzo 2002 | 15 marzo 2002 | Forza Italia | Visita di Stato in Sudafrica.[L 31] | |||
12 novembre 2003 | 17 novembre 2003 | Visita di Stato negli Stati Uniti.[L 32] | ||||||
3 dicembre 2004 | 9 dicembre 2004 | Visita di Stato in Cina.[L 33] | ||||||
12 febbraio 2005 | 16 febbraio 2005 | Visita di Stato in India.[L 34] | ||||||
8 | Franco Marini (1933-2021) |
14 marzo 2008 | 20 marzo 2008 | Partito Democratico | Giorgio Napolitano | Visita di Stato in Cile.[L 18] | ||
9 | Renato Schifani (1950) |
12 settembre 2009 | 20 settembre 2009 | Il Popolo della Libertà | Visita di Stato in Corea del Sud e in Giappone.[L 35] | |||
23 ottobre 2010 | 30 ottobre 2010 | Visita di Stato in Cina.[L 36] | ||||||
10 | Pietro Grasso (1945) |
14 gennaio 2015 | 3 febbraio 2015 | Partito Democratico | Vacante | Transizione dalla presidenza Napolitano (dimissionario[L 22]) alla presidenza Mattarella. |
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