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figura dell'odontoiatra in Italia Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
L'odontoiatra in Italia è una figura professionale che opera nel campo dell'odontoiatria. Il Professionista sanitario ("dentist" in inglese secondo denominazione internazionale) specialista in questa disciplina è l'odontoiatra o odontostomatologo. L'odontoiatra puo' essere indicato come "medico" solo in Italia secondo una circolare del ministero della salute del 2014 in risposta alla richiesta dell'albo degli Odontoiatri CAO. Tale figura professionale infatti è da distinguere dal medico laureato in medicina e chirurgia ( "physician" in inglese secondo denominazione internazionale)e dal medico chirurgo specializzato in odontoiatria. L'odontoiatra rientra nelle figure sanitarie definite come "prescrittori"ed ha competenze di diagnosi e cura per la branca medica specifica.
Nei periodi precedenti all'unità d'Italia ogni Stato o Repubblica regolamentava la professione di dentista in modo autonomo. Il Regno di Sardegna con l'art.47 del Regolamento annesso a RR. PP. (Regie Partenti) del 16 marzo 1839 prevedeva per l'arte di dentista[1]:
«Niuno può esercitare la medicina, l'ostetricia, la flebotomia, o le professioni di oculista, dentista, levatrice, o altra parte qualunque della chirurgia, senza aver ottenuto l'approvazione rispettiva da una Università degli studi de' R.Stati.»
In seguito l'art. 30 del Regolamento 25 luglio 1844 abroga il disposto dell'art.47 del Regolamento annesso alle Regie Patenti del 16 marzo 1839, dichiarando abolite le approvazioni per frazioni della chirurgia conosciute sotto i nomi di dentista, ernista, litotomista, oculista, e simili[2].
Il primo provvedimento dopo la proclamazione del Regno d'Italia avente per oggetto specifico l'attività di dentista fu il Regio decreto 8 giugno 1865, n. 2322:[3]
«art.117 Nessuno potrà esercitare l'arte di dentista se non ha ottenuto il diploma di chirurgia in una Università dello Stato. Art.118 Riguardo a coloro che alla data del presente Regolamento legalmente esercitassero l'arte di dentista in virtù di patente d'idoneità diversa da quella indicata nell'articolo precedente saranno applicate le disposizioni dell'articolo 114 concernenti l'esercizio della flebotomia.»
In seguito modificato nel 1866[4]:
«Art. 117. Nessuno potrà esercitare l'arte di dentista, se non ha ottenuto il diploma in alta chirurgia od in chirurgia minore, ovvero quello speciale di dentista, in una delle Università dello Stato.»
La figura è stata oggetto poi di una specifica normativa nel secondo dopoguerra a partire dal 1980.
Il DPR 28 febbraio del 1980, n. 135 istituì un apposito corso di laurea in ottemperanza alle direttive dell’Unione europea 78/686 e 78/687 del 25 luglio 1978; per coloro in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito prima dell'entrata in vigore di tale norma, l'esercizio della libera professione è subordinato al possesso del diploma di specializzazione in Odontostomatologia. L'adeguamento normativo dell’Italia agli altri Stati membri dell'Unione europea creò una nuova figura professionale, l'odontoiatra[5], separata da quella del medico-chirurgo. Successive modifiche ed aggiornamenti istituirono l'Albo degli Odontoiatri, che si aggiunge all'Albo dei Medici Chirurghi, tenuto dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.[6] In ogni caso, era possibile la cosiddetta "doppia iscrizione", ossia l'iscrizione consentita per alcuni laureati in Medicina e Chirurgia - in possesso di particolari requisiti - sia all'albo degli Odontoiatri che a quello dei Medici Chirurghi, oltre che per i professionisti che hanno conseguito entrambe le lauree. La legge 24 luglio 1985, n. 409 ha giuridicamente distinto la professione di medico-chirurgo da quella di odontoiatra o medico-dentista, riconoscendo per questa professione un percorso universitario a sé stante. Dall'anno accademico 2009-2010 è stato istituito il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria, con Ordinamento ex DM 270/04, della durata di sei anni e con un numero complessivo di 360 CFU.[7]
Il profilo professionale per gli odontoiatri è regolamentato dalla norma del 1985[8][9]:
«Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione.»
Sul tema della prevenzione odontoiatrica vi è una ricca normativa[10], dedicata all'educazione e all'istruzione alla igiene orale nelle scuole[11][12][13], compito già affidato ai servizi di Igiene e Sanità Pubblica dal D.P.R. n. 264 del 1961[14]:
«Art. 11 La vigilanza igienica delle scuole e la tutela sanitaria della popolazione scolastica vengono esercitate con servizi medico-scolastici a carattere prevalentemente profilattico e con servizi specialistici. A mezzo di tali servizi si provvede: ...
Art. 12 I servizi medico-specialistici di cui all'articolo 11 concernono:
Nel piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2010-2012 (PNP)[15], la voce "patologie orali" discute sulla importanza della prevenzione odontoiatrica:
«Le patologie del cavo orale, associate in molti casi a scarsa igiene, ad una alimentazione non corretta, a stili di vita non salutari ed in associazione eventualmente con malattie cronico-degenerative, immunitarie ed infettive, influiscono negativamente sulla qualità di vita degli individui, specie in età evolutiva. Si tratta di malattie di cui è nota l'eziologia, la patogenesi, l'evoluzione e soprattutto gli alti costi sociali e che trovano nella prevenzione una misura fondamentale in termini di efficacia e favorevole rapporto costobenefici. Appare, pertanto, chiaro il ruolo fondamentale della prevenzione in considerazione del fatto che una buona prevenzione odontostomatologica consente ricadute positive per altre patologie cronico-degenerative sistemiche. Nonostante ì miglioramenti in termini dì salute orale globale, raggiunti negli ultimi anni, rimane ancora elevata la necessità di promuovere ulteriori interventi che mirino ad avere massima efficacia e, soprattutto, vedano coinvolte tutte le professionalità deputate al mantenimento ed al ripristino della salute orale. ...»
Per essere ammessi al corso di laurea è necessario superare una prova di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Possono essere ammessi candidati che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Il numero degli ammessi nelle singole sedi tiene conto della disponibilità di personale docente, di strutture didattiche (aule e laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche di tirocinio. Al termine del ciclo di studi, il laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria deve quindi superare un esame di Stato abilitante alla professione di odontoiatra. Il diritto di stabilimento e di esercizio della professione risulta garantito dall'uniformità dei percorsi formativi con il riconoscimento bilaterale dei titoli di studio tra i Paesi dell'Unione europea, in ottemperanza con la Direttiva 2005/36/CE e con la recente Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013.
L'odontoiatra può prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della sua professione[16]; egli inoltre recita il Giuramento di Ippocrate ed è tenuto a rispettare il Codice di Deontologia Medica.[17] Requisito indispensabile per l'esercizio della professione in Italia è l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri, presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di residenza del sanitario. La professione, previa iscrizione all'Albo, può essere esercitata su tutto il territorio nazionale[18].
L'odontoiatria presenta diverse branche specialistiche; in Italia sono attive le scuole di specializzazione universitarie post laurea, della durata di tre anni, in:
Per poter esercitare il dentista deve sottostare agli obblighi di legge disciplinanti la materia; dopo il superamento dell'esame di stato il neolaureato, per poter esercitare la professione medica l'odontoiatra ha l'obbligo di iscriversi all'ordine professionale della provincia italiana dove intende svolgere la propria attività; l'autorizzazione ad esercitare nel locale destinato a Studio Dentistico è subordinato alla comunicazione ed al controllo della ASL territoriale, di tutte le normative vigenti in tema di apertura e inizio attività. In Italia il legittimo esercizio dell’odontoiatria è quindi consentito esclusivamente a:
Anche lo studio odontoiatrico è sottoposto alle normative riguardanti l'applicazione della sicurezza sui luoghi dove si svolge attività professionale, nel quale ci si avvale di collaboratori dipendenti o collaboratori liberi professionisti e si ricevono persone da sottoporre a cure ed in particolare alla osservanza dell'art.4 comma 1 che dispone: il datore di lavoro deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati chimici impiegati, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli esposti a rischi particolari. All'esito di questa valutazione, il datore di lavoro dovrà produrre un documento denominato Piano di Sicurezza dello Studio contenente:
a) una relazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. b) L'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a, nonché delle attrezzature di protezione utilizzate c) Il programma di attuazione delle misure di cui la lettera b.
Incombenze anche in tema di:
Il medico odontoiatra titolare ha l'obbligo di:
svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione dei rischi o individuare figura idonea (nel caso di più professionisti esercitanti nel medesimo ambiente di lavoro) di sorveglianza sanitaria con esecuzione degli accertamenti complementari:
Il titolare dello studio può demandare a personale esterno (ditte specializzate abilitate) l'elaborazione del Piano Sicurezza e conservato da esibire in occasione di eventuali controlli e/o verifiche autorizzazioni Tale documento dovrà poi essere rielaborato ogni qualvolta intervengano modifiche nello studio (cambio poltrone, autoclave, apparecchio emittente RX, ecc.) e trasmesso all'organo di vigilanza competente per territorio (ASL).
Va infine considerato un esercizio abusivo della professione quello condotto da persone prive del necessario titolo di studio, inclusi gli odontotecnici[20]. Questi ultimi sono infatti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che li abilita a realizzare protesi dentarie su prescrizione dell'odontoiatra[21], ma non ad intervenire direttamente sui pazienti.
Al 2017, circa 1.100 unità dei 37.000 medici odontoiatri italiani risultava occupato nella sanità pubblica. La quota pari al 2.9% è una delle più basse in Europa, ponendo questa rilevante voce di spesa a carico del bilancio delle famiglie private[22]. Secondo dati ISTAT, la quota era pari al 5% nel 2013, stabile rispetto al 2005.[23]
Un accordo stipulato nel 2009 tra il Ministero del Lavoro, della Salute, l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani e l’Associazione Odontoiatri Cattolici Italiani (OCI), ha istituito una rete nazionale di privati professionisti che forniscono prestazioni odontoiatriche a prezzi calmierati a favore dei cittadini meno abbienti.[24]
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