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La legislazione italiana sulle armi è la disciplina giuridica sulle armi vigente nella Repubblica Italiana.
Dopo la proclamazione del Regno d'Italia la normativa principale venne raccolta nel TULPS e nel relativo regolamento di attuazione. In base a tale normativa le armi prodotte fino al 1890 erano considerate "antiche" e come tali trattate in modo diverso da quelle cosiddette "moderne", il successivo sviluppo tecnologico così come il loro uso è stato quindi preso in considerazione dal legislatore solo dopo la fine della prima guerra mondiale con regolamenti e norme che, partendo dalle attività di verifica della sicurezza sono arrivati alla definizione di quella struttura che, aggiornata di volta in volta alle necessità storiche del momento, rappresenta ancora oggi la struttura normativa dell'argomento.
La legge italiana distingue tra arma propria ed arma impropria, disciplinandone l'utilizzo delle prime e vietando in modo assoluto il porto delle seconde senza un giustificato motivo. In particolare, secondo gli articoli 585 e 704 del codice penale italiano s'intendono per armi quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, nonché le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Le armi ammesse al commercio sono quelle che rispettano determinati parametri accertati dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali" (BNP) ; vi sono poi alcuni tipi di armi dette a "modesta capacità offensiva" (MCO) che non necessitano di porto d'armi se certificate dal Banco Nazionale di Prova come incapaci di erogare un'energia cinetica superiore a 7,5 Joule, i quali devono essere misurati in volata e garantiti dal fabbricante/assemblatore/importatore tramite l'apposizione del numero di conformità (rilasciato dal BNP) e di un marchio (registrato presso il BNP) su ogni esemplare da immettere sul mercato, in modo da attestare la conformità di ogni singolo esemplare con quello a suo tempo certificato dal BNP. Come per le armi da sparo ad uso civile, anche le MCO non possono avere funzionamento automatico (raffica).
La vendita o la cessione di armi comuni a privati privi di licenza di porto d'armi è possibile ai soli soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età ottenendo dal questore apposita autorizzazione, detta formalmente nulla osta. Esso consente l'acquisto di armi e munizioni nelle quantità specificate e il trasferimento dal luogo di acquisizione fino al luogo di detenzione. Ai sensi d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104, i caricatori delle armi da fuoco sono soggetti ad obbligo di denuncia solo se superiori a 10 colpi per arma lunga o 20 se per arma corta, e dopo l'abolizione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo a decorrere dal 1º gennaio 2012, tutte le armi possono essere prodotte e importate solo previa classificazione da parte del BNP non dovendo più recare alcun numero di catalogo che non costituisce più segno distintivo la cui mancanza rende l’arma clandestina.
In accordo alle Direttive UE il banco nazionale di prova classifica le armi in tre macro-categorie:
Quest'ultima abrogata dalla Direttiva (UE) 2017/853 successivamente codificata nella Dir. (UE) 2021/555 è rinominata come categoria "C7".
Riguardo alla disciplina sulle importazioni ed esportazioni di armi da guerra, era in principio regolata dall'art. 28 del TULPS e dagli articoli 41-58 del relativo regolamento di attuazione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635); una nuova disciplina venne stabilita poi con l'approvazione della legge 9 luglio 1990, n. 185.
Secondo la norma del 1990 è necessaria una licenza per ogni spedizione di armi (in transito, importazione o esportazione), indicante quantità e specie di ogni materiale trasportato (e le modalità logistiche del trasporto: peso e dimensione di ogni cassa o pianale, con il relativo contenuto). Il materiale può essere sottoposto a controlli in dogana, ovvero nei luoghi di consegna indicati nella documentazione (apertura degli imballi, controllo inventariale delle quantità di ogni particolare, della conformità agli eventuali disegni tecnici allegati).
Nella documentazione non è obbligatorio allegare i disegni tecnici delle parti d'arma, che sono "più parlanti" di una codifica dei part number proprietaria delle aziende produttrici e di una descrizione testuale libera, e che sono uno dei primi criteri per stabilire la natura di un manufatto, e se si deve applicare la legge 185. Il materiale destinato ad uso militare che non abbia come scopo l'offesa alla persona (es divise, ottiche, mezzi non armati ecc), può essere movimentato ai sensi della "Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada", senza nessun tipo di licenza o controllo doganale particolare.
La pratica delle triangolazioni è severamente vietata, e i produttori che tentano di eluderle il divieto di trattare con Paesi in guerra, regimi che violino i diritti umani o siano nemici della NATO, vanno incontro a severe sanzioni la minore delle quali è l'immediata sospensione o ritiro delle licenze di fabbricazione, commercio ed esportazione.
Tutte le transazioni economiche relative ad attività di esportazione, Importazione o transito intracomunitario di Materiali d'armamento possono avvenire solo tramite una Banca (intermediatrio finanziario) registrata presso il sistema telematico del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) che provvede a registrare l'operazione e metterla a disposizione delle verifiche dell'Unità per le Autorizzazioni dei Materiali d'Armamento (UAMA) istituita presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) che rilascia le licenze previste dalla L.185/90 e coordina le attività di ingresso ed uscita dal territorio nazionale di tutti i Materiali d'armamento definiti dall'Unione Europea verificando la correttezza delle operazioni con il supporto dell'Agenzia delle Dogane e coordinandosi con il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e Finanza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le corrispondenti autorità dei paesi membri dell'Unione Europea.
Una licenza di porto d'armi in corso di validità è titolo valido per l'acquisto di qualunque arma classificata Archiviato il 13 giugno 2021 in Internet Archive. dal Banco Nazionale di Prova e del relativo munizionamento nei limiti posti dalla legge.
Qualunque licenza di "Porto" consente al titolare l'acquisto, il trasporto e la detenzione di tutte le tipologie di armi di seguito elencate, mentre il porto vero e proprio è limitato alla sola tipologia di arma e contesto indicati nel titolo.
Porto d'armi per "Difesa"; Caccia"; "Tiro a volo" e "Bastone animato" consentono acquisto e detenzione di:
La licenza di Collezione è Titolo abilitante ad acquisto e detenzione per fini collezionistici, consentendo di superare i normali limiti di armi detenibili. Tuttavia, le armi inserite in collezione non possono essere portate ed è vietato detenere munizioni ad esse destinate, a meno che non si abbia altre armi di pari calibro fuori dalla collezione. Possono, però, essere trasportate ai poligoni per una prova periodica a intervalli non inferiori a 6 mesi, e per ogni occasione è consentito l'acquisto di 62 cartucce non soggette a denuncia, che andranno consumate entro 24 ore dall'acquisto.
Il nulla osta all'acquisto di armi e munizioni autorizza, implicitamente, il trasporto una tantum degli oggetti acquistati per raggiungere il luogo di detenzione.
Le armi e le munizioni acquistate, se soggette ad obbligo di denuncia, devono essere denunciate all'autorità di PS del luogo di residenza o domicilio entro 72 ore dalla transazione, anche per via telematica (PEC). Sarà necessaria una nuova denuncia in caso di variazione del luogo di detenzione.
Il comma 4^ dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975 prescrive:
"[4.] Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore."
La circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.11764.10171 del 17 giugno 1992 afferma che sono vietate ai privati i proiettili perforanti, i proiettili traccianti e quelli esplosivi mentre è vietato l'uso dei proiettili a punta cava solo per la difesa personale ma non per attività ludiche o della caccia.[1]
Secondo la legge italiana, le armi certificate dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali come incapaci di erogare un'energia cinetica pari o superiore a 7,5 joule (ad esempio alcune armi ad aria compressa), sono di libera vendita ai soggetti maggiorenni e senza obbligo di denuncia, come stabilito dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526.[2] Possono essere a colpo singolo o con fuoco semiautomatico ma non automatiche, ovvero in grado di sparare a raffica. Il loro uso e trasporto è disciplinato dal D.M. 9 agosto 2001, n. 362.[3]
Tutte le armi capaci di sviluppare un'energia cinetica in volata pari o superiore ai 7,5 joule sono per la legge italiana armi comuni da sparo il cui acquisto e detenzione richiedono licenza di detenzione di armi e denuncia di possesso.
Obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.
Entrato in vigore il 24/02/1924 come Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, è stato sostituito dalla legge 23 febbraio 1960 n. 186. e definitivamente abrogato con il D.Lgs 13 dicembre 2010 n. 212.
Istituisce la prova obbligatoria delle armi da fuoco "di qualunque calibro o dimensione" prodotte o introdotte nel regno, da parte di uno dei banchi di prova riconosciuti per le armi portatili da fuoco.
Si annota che al tempo non era ancora stato stabilito l'obbligo di matricolazione delle armi che, ai fini delle registrazione delle prove effettuate, veniva realizzata a cura del Banco di Prova marcando il numero progressivo della prova effettuata fino al promulgamento del:
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Prima stesura del testo poi consolidato nel 1931 sancisce all'art. 34, l'obbligo di registrazione delle operazioni giornaliere che, a partire dall'entrata in vigore della norma, ha obbligato fabbricanti ed importatori a provvedere alla matricolazione delle armi da sottoporre poi a prova forzata da parte dei Banchi nazionali di Prova.
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Sostituendo il precedente risulta tuttora in vigore.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico R.D. 773/31.
Con il precedente rappresenta le fondamenta del diritto delle armi in Italia.
Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili.
Consolida il precedente, regolamentando le attività del banco Nazionale di Prova ed è tuttora in vigore.
Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 23 febbraio 1960, n. 186, che contiene modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili.
Porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo..[4]
Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Legge approvata durante il periodo degli "anni di piombo" nonché sull'onda dei fermenti politici modificó il TULPS è introdusse diversi vincoli e limiti alla detenzione e porto di armi per i privati.
Iscrizione o rifiuto catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica.
Armi per uso sportivo;
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
Recepimento delle direttive riguardanti l'uniformazione delle modalità di controllo ed autorizzazione di esportazione, importazione e transito intracomunitario dei materiali destinati all'equipaggiamento dei corpi armati degli stati.
Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Indica gli strumenti per il prelievo venatorio escludendo le armi corte ed abolisce il limite per la detenzione delle armi da caccia (art. 37).
Recepimento direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
Prima Direttiva armonizzante le normative sulle armi comuni da sparo nella Comunità Economica Europea.
Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile che riconosce nella CIP l'autorità di riferimento tecnico per le munizioni destinate all'uso da parte dei privati.
Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, recante norme di attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale.
Liberalizzazione delle Armi a Modesta Capacità Offensiva e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo.
Prima modifica alla Direttiva armi.
Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione edella detenzione di armi.
Legge di stabilità 2012.
Alla voce "riduzione degli oneri per le imprese" abroga all'articolo 14 il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Assegna (art. 12-sexiesdecies) al Banco Nazionale di Prova il compito di verificare la qualità di arma comune da sparo, la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, rendendo accessibili i dati relativi all'attività istituzionale e di verifica svolta.
Regolamento attuativo Legge 9 luglio 1990, n. 185 sul esportazione e transito dei Materiali d'armamento.
Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Introduce numerosi aggiornamenti a diverse norme relative alle armi comuni da sparo, le più significative sono:
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea": l'art. 18 elimina il divieto all'uso civile delle armi corte semiautomatiche in calibro 9x19 e introduce l'obbligo di specifiche marcature sulle munizioni del medesimo calibro destinate alle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato[5].
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