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insieme di leggi italiane concernenti la riforma dell'amministrazione pubblica Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
Le leggi Bassanini (identificate complessivamente anche come riforma Bassanini) indicano alcuni provvedimenti normativi della Repubblica Italiana, così dette poiché principalmente ispirate dall'allora ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini, riguardanti la riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa. Sono state emanate prevalentemente sotto il Governo Prodi I.
La prima norma fu la legge 15 marzo 1997 n. 59 che ha introdotto in particolare alcuni principi:
La legge delegava il governo italiano ad emanare decreti delegati al fine di sviluppare una vastissima attività di innovazione e riforma dell'intero sistema amministrativo italiano, nonché per modificare:
Caratteristiche fondamentali dell'attività di riforma delineata furono:
La legge n. 127/1997 accompagna alla riforma del decentramento quella della semplificazione amministrativa con l'obiettivo di ridisegnare l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione pubblica con particolare riferimento a quella locale.
La principale critica politica che viene mossa alla legge Bassanini bis è che essa, contrariamente alla sua finalità dichiarata, abbia aumentato il grado di politicizzazione della burocrazia locale di Comuni e Province in special modo di quella di qualifica dirigenziale: secondo i critici il fatto che gli incarichi dirigenziali siano revocabili a discrezione degli organi di governo politici, mentre la giurisdizione sui rapporti di impiego dei dipendenti pubblici locali viene lasciata al giudice civile ordinario del lavoro, ha contribuito fortemente ad indebolire l'imparzialità della burocrazia degli enti locali favorendo la fidelizzazione politica dei dirigenti.
Infatti nella cultura giuridica applicata dai giudici civili ordinari del lavoro, non trova facilmente posto come categoria giuridica autonoma la virtù e l'imparzialità del funzionario pubblico, essendo il diritto civile del lavoro tutto basato sulle categorie semplicistiche dell'adempimento o dell'inadempimento al contratto e sul rilievo prevalentemente indennitario delle posizioni soggettive[2]. Questo ragionevolmente comporta a livello di giudizio una sopravvalutazione dell'attitudine all'obbedienza al superiore e una considerazione meramente "quantitativa" dell'impegno profuso dai funzionari, con una conseguente rilevanza marginale di categorie di valutazione "qualitative" come ad esempio l'imparzialità procedimentale e la giusta tutela degli interessi dell'utenza e dei cittadini. (È la logica conseguenza del carattere patrimoniale-estimativo che per l'art.1174 del codice civile costituisce l'essenza di tutte le obbligazioni contrattuali prese in considerazione dal diritto civile italiano, per cui beni incommensurabili e qualitativi come l'imparzialità dei pubblici funzionari o il corretto contraddittorio nel procedimento amministrativo, o la corretta motivazione dei comportamenti amministrativi, ben difficilmente sono "conoscibili" ai sensi del diritto civile dei contratti e del lavoro[3]). Per tal modo è pensabile che i dirigenti comunali sarebbero di fatto incentivati a schierarsi con una parte politica (non necessariamente omogenea al governo politico dell'ente locale, dato che a volte i funzionari possono formare a loro volta una compatta opposizione interna) quale unico mezzo per vedersi garantita la carriera o almeno la posizione.
Le innovazioni della bassanini bis comportarono essenzialmente:
La norma contiene delle modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n.59, e 15 maggio 1997, n.127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Nel testo sono contenute anche disposizioni in materia di edilizia scolastica.
Questa legge rappresentò il primo tentativo di riforma organica della Presidenza del Consiglio, della struttura del Consiglio dei Ministri e dell'ordinamento dei ministeri. Tale provvedimento ha delineato un nuovo assetto dell'organizzazione ministeriale, muovendo in tre diverse direzioni:
I 12 ministeri previsti erano:
Le 12 agenzie previste erano:
Era previsto che la riforma entrasse in vigore con la XIV Legislatura, ma non entrò mai in vigore integralmente, poiché il II Governo Berlusconi la modificò alla sua entrata in carica. I ministeri aumentarono e solo alcune delle agenzie furono costituite: l'Agenzia per la Protezione Civile, che venne poi abolita e riconfluì nel vecchio Dipartimento della Protezione Civile, le Agenzie del Ministero dell'Economia (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Territorio, Agenzia del Demanio), istituite nel 1999, in deroga alla generale entrata in vigore della Riforma Bassanini nel 2001, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT) e l'Agenzia Industrie Difesa, istituite nel 2001.
Alla luce del mutato quadro normativo, nell'ambito dei singoli ministeri furono adottati nuovi regolamenti di organizzazione.
Ministero | Regolamento |
---|---|
Istruzione | DPR 347/2000 |
Sanità | DPR 435/2000 |
Beni culturali | DPR 441/2000 |
Politiche agricole | DPR 450/2000 |
Giustizia | DPR 55/2001 |
Economia e finanze (cfr. d.lgs. 173/2003) |
|
Attività produttive | DPR 175/2001 |
Lavoro, salute e politiche sociali | DPR 176/2001 |
Infrastrutture | DPR 177/2001 |
Ambiente | DPR 178/2001 |
Esteri | (DPR 18/1967) DPR 233/2001 |
Interno | DPR 398/2001 |
Difesa | (DPR 1478/1965), DPR 145/2009 |
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