Esdebitazione

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L'esdebitazione, nel diritto italiano, è il beneficio della liberazione dei debiti non onorati, al termine di una procedura fallimentare, che si concede al fallito, persona fisica, in presenza di particolari requisiti oggettivi e soggettivi.[1][2][3][4]

Presupposti

L'art 142 della legge fallimentare considera meritevole di accedere al beneficio dell'esdebitazione solo l'imprenditore persona fisica (e quindi non le società)[5]

  • che abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo documenti e informazioni utili alla procedura;
  • che nei 10 anni precedenti non abbia beneficiato di altra esdebitazione;
  • che non abbia depauperato l'attivo;
  • che non abbia esposto debiti inesistenti;
  • che non abbia aggravato il dissesto rendendo difficoltosa la ricostruzione del patrimonio[4];
  • che non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o delitti contro l'economia pubblica, commercio e industria.

L'ammissione all'esdebitazione è subordinata anche alla parziale soddisfazione dei crediti concorsuali.[2]

Altro presupposto, detto presupposto oggettivo, per l’ammissione alla procedura è che il debitore si trovi in uno stato di sovraindebitamento.

Lo stato di sovraindebitamento è la condizione di squilibrio perdurante tra debiti e patrimonio, che pone il soggetto in una situazione di difficoltà o impossibilità di pagare i propri debiti[6]

Effetti

In presenza di tali requisiti il tribunale, con lo stesso decreto di chiusura, dichiara d'ufficio inesigibili i crediti concorsuali non soddisfatti integralmente nei confronti del debitore. L'esdebitazione comprende tutti i debiti dell'ex fallito anteriori al fallimento. Fanno eccezione all'esdebitazione gli obblighi derivanti da rapporti estranei all'impresa (mantenimento/alimenti) e le responsabilità extracontrattuali oltre alle sanzioni pecuniarie penali e amministrative.[2][5]

Ratio dell'istituto

La finalità dell'istituto è quella di dare la possibilità all'ex fallito di svolgere nuovamente attività economica con la produzione di nuova ricchezza.[1]

Aspetti processuali

L'art 143 legge fallimentare dispone che l'esdebitazione sia concessa con lo stesso decreto che dichiara la chiusura del fallimento o anche con decreto emanato su ricorso del debitore entro l'anno successivo alla chiusura. Contro il decreto si può presentare reclamo alla corte d’appello.[1]

Note

Bibliografia

Voci correlate

Collegamenti esterni

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