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elettorato passivo nell'ordinamento italiano Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
Per elettorato passivo si intende la capacità di un cittadino italiano, avente pieni diritti, a ricoprire cariche elettive. L'art. 51 Cost. disciplina tale istituto nel nostro ordinamento, considerando tutti i cittadini italiani dell'uno e dell'altro sesso capaci di accedere a pubbliche cariche secondo i requisiti espressi dalla legge in materia e con particolare attenzione alle pari opportunità tra sessi[1].
«Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.»
Tale istituto si connette inoltre al concetto di ineleggibilità e incompatibilità.
Per ineleggibilità si intende l'insieme di quelle situazioni previste dalla legge che impediscono la candidatura per cui, anche se la candidatura è presentata e il candidato eletto, l'elezione si considera invalida e inefficace.
Sono ineleggibili alla Camera dei deputati e al Senato[2]:
Quando sopraggiungono in corso di mandato le cause di ineleggibilità si convertono in cause di incompatibilità, secondo una giurisprudenza che per dieci anni le Camere abbandonarono[3] e che è tornata ad essere applicata come effetto di una pronuncia della Corte costituzionale[4].
Per incompatibilità si intende quella situazione in cui l'eletto si trova in una situazione di doppia investitura, ovvero, quando il candidato è titolare di più cariche contemporaneamente che non possono coesistere e si trova dunque a dover scegliere tra una delle due[5].
Sono incompatibili secondo la nostra Costituzione:
La tematica si interseca con quella del conflitto di interesse[6], benché si tratti di questioni concettualmente separate[7].
Nella nostra Costituzione elettorato attivo e passivo non coincidono[8]. Per l'appartenenza alla Camera dei deputati l'età non può essere inferiore a 25 anni, per il Senato della Repubblica il requisito sale a 40 anni (artt. 56-58 Cost.).
Il Presidente della Repubblica ha un requisito di elettorato passivo non inferiore a 50 anni (art. 84 Cost.).
Tuttavia, la legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, ha modificato l’art. 58 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva che i senatori dovevano essere eletti dagli aventi diritto che avevano superato il venticinquesimo anno di età.
Pertanto, e solo per quanto concerne l'elettorato attivo, Deputati e Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli aventi diritto che "abbiano compiuto il 18º anno d’età."
Altro istituto ancora connesso è la non candidabilità.
Per non candidabilità si intende il divieto posto verso determinati soggetti di presentare candidature per elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Esso riguarda i condannati con sentenza passata in giudicato per gravi delitti, condannati per uno stesso reato non colposo a pena non inferiore a due anni o coloro sottoposti a misure definitive di prevenzione per reati di stampo mafioso. Comporta la nullità dell'elezione. Su di essa si è sviluppato il dibattito sull'applicazione del d.lgs. 235/2012.
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