Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

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Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (in inglese Vienna Convention on the Law of Treaties - VCLT) è un trattato internazionale regolante il diritto internazionale consuetudinario (o non scritto), in particolare riguardo ai trattati tra Stati.

Fatti in breve Firma, Luogo ...
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
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Partecipanti alla Convenzione di Vienna

     Firmato e ratificato

     Firmato

     Non firmato

Firma23 maggio 1969
LuogoVienna, Austria
Efficacia27 gennaio 1980
CondizioniRatifica di 35 stati
Parti116 (ad ottobre 2018)
Firmatari45
DepositarioSegretario Generale delle Nazioni Unite
Linguearabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo
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Conosciuto informalmente come il "trattato sui trattati", il documento stabilisce linee guida, regole e procedure operative complete su come i trattati sono redatti, definiti, modificati e interpretati[1], andando a definire nello specifico il trattato internazionale come “un accordo scritto tra paesi soggetti al diritto internazionale che stabilisce il loro consenso alla creazione, all'alterazione o alla cessazione dei loro diritti e obblighi, come stabilito nel trattato”.[2]

Il trattato è stato adottato il 22 maggio 1969 e aperto alla firma il 23 maggio, entrando in vigore il 27 gennaio 1980. Ad ottobre 2018 il trattato vincola 116 Stati.[3]

Storia

La Convenzione fu sottoposta all'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1966. A elaborare la Convenzione fu la Commissione del diritto internazionale. L'Assemblea generale convocò una conferenza con lo scopo di far adottare il trattato (risoluzione 2166 - XXI). La conferenza si svolse in due sessioni, tra 1968 e 1969, e il 22 maggio 1969 adottò il trattato.[4]

La convenzione ha trovato ambiti applicativi anche per quanto riguarda gli Agreement del GATT[5] e la CEDU[6].

Contenuto

Riepilogo
Prospettiva

Nelle pratiche del diritto internazionale, la Convenzione è l'autorità legale sulla formazione e gli effetti di un trattato[7].

Tra le varie disposizioni, si ricordano le più rilevanti:

  • L'Art. 1 del VCLT limita l'applicazione della convenzione ai trattati scritti tra Stati, esclusi i trattati conclusi tra gli Stati e le organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali.
  • L'Art. 11 definisce il "mezzo di espressione del consenso ad essere vincolato da un trattato", compresa la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione.
  • L'Art. 26 definisce il principio del “pacta sunt servanda”, locuzione latina indicante l’obbligo per gli Stati di mantenere gli accordi presi;
  • L'Art. 28 stabilisce il principio di irretroattività dei trattati internazionali;
  • L'Art. 53 definisce lo ius cogens, ossia una serie di norme consuetudinarie che sono poste a tutela di valori considerati universalmente fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare;
  • L'Art. 62 definisce il “cambiamento fondamentale delle circostanze” come un criterio atto a determinare la validità o l'invalidità di un trattato;
  • L'Art. 77, infine, definisce il depositario, l'organizzazione o la persona che detiene un trattato multilaterale.

Note

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

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