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La Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 è la convenzione n. 105 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO),[1] adottata il 25 giugno 1957,[3] a seguito della riunione del 5 giugno 1957 a Ginevra della Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, nel corso della sua 40ª sessione.[3]
Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 | |
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Tipo | trattato multilaterale aperto |
Firma | 25 giugno 1957 |
Luogo | Ginevra |
Efficacia | 17 gennaio 1959[1] |
Parti | 29(al 24 giugno 2023)[2] |
Depositario | Organizzazione internazionale del lavoro |
Lingue | inglese e francese |
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Tale trattato internazionale è parte delle otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Entrata in vigore il 17 gennaio 1959,[1] la convenzione vieta il ricorso al lavoro forzato in tutte le sue forme, in particolare come forma di punizione dei lavoratori che ricorrano al diritto di sciopero, come misura di coercizione o rieducazione politica o come metodo per realizzare discriminazioni razziali, sociali, nazionali o religiose.
La convenzione modifica i termini della precedente Convenzione sul lavoro forzato del 1930.
Al 2023, la convenzione è stata ratificata da 178 dei 187 membri della OIL[2]; i 9 Stati membri della OIL che non hanno ratificato la convenzione sono:
Due delle nazioni che hanno ratificato la convenzione (Malaysia e Singapore) hanno poi ritirato la loro adesione; a queste si aggiungono poi gli altri Stati delle Nazioni Unite che non sono membri della OIL.
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