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Il casellario giudiziale (detto anche casellario giudiziario), nell'ordinamento giuridico italiano, è un archivio presso la Procura della Repubblica di ogni tribunale ordinario della Repubblica italiana, con lo scopo di raccogliere e conservare gli estratti dei provvedimenti emessi dell'autorità giudiziaria italiana a carico di un soggetto.
Creato in base al regio decreto 6 dicembre 1865 n. 2644, la composizione è stata oggetto di varie modifiche normative, l'assetto attuale è stabilito dal R.D. 18 Giugno 1931, n. 778 e dal decreto del Ministero della giustizia 6 Ottobre 1931.
In base alla legge 23 marzo 1956, n. 182 la direzione dei relativi uffici è affidata ai dirigenti delle segreterie presso le Procure della Repubblica; tutti i casellari giudiziali locali (ovvero quelli relativi ai singoli tribunali) fanno capo a un casellario centrale presso il Ministero della Giustizia. In base alle informazioni contenute nel casellario, l'ufficio competente rilascia certificati su richiesta delle autorità giudiziarie e amministrative o dei singoli privati. Questi ultimi in particolare possono richiedere solo i propri certificati.[1]
I certificati rilasciati dall'ufficio del casellario locale si dividono in due categorie:
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