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Il favoreggiamento personale è un reato disciplinato dall'art. 378 del codice penale italiano.
Delitto di Favoreggiamento personale | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo III, Capo I |
Disposizioni | art. 378 |
Competenza | tribunale monocratico |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto |
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Fermo | non consentito |
Pena |
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Tale reato viene consumato qualora l'agente aiuti un altro soggetto che abbia precedentemente commesso un reato a eludere le investigazioni della polizia giudiziaria o sottrarsi alle ricerche. Tale condotta può estrinsecarsi sia fornendo notizie mendaci all'autorità, sia nascondendo fisicamente il soggetto indagato. Il reato di favoreggiamento presuppone la precedente commissione di un delitto per il quale il legislatore commina la pena della reclusione o dell'ergastolo; l'aiutante non deve essere un concorrente nella commissione del suddetto delitto. L'ultimo comma del 378 prevede poi la possibilità che nemmeno l'aiutato sia responsabile di tale delitto, quindi ci si è interrogati sul soggetto cui attribuire la responsabilità del predetto delitto e perché. Dottrina e Giurisprudenza risultano divise. Tale reato non sussiste nell'ipotesi di concorso nel reato di base.
Per la consumazione di tale reato è previsto il dolo generico, essendovi la volontà, da parte del soggetto agente, di commettere il fatto senza uno specifico fine.[2]
L'art. 384 del codice penale prevede alcuni casi di non punibilità per chi commette il favoreggiamento.[3]
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