Consiglio federale (Svizzera)

organo esecutivo del governo della Confederazione Svizzera Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Consiglio federale (Svizzera)

Il Consiglio federale (in tedesco: Bundesrat, in francese: Conseil fédéral, in romancio: Cussegl federal) è l'organo esecutivo del governo della Confederazione Svizzera e come tale rappresenta la più alta autorità del paese. Il Consiglio federale rappresenta, attualmente, l'unico esempio di forma di governo direttoriale.

Fatti in breve Nome originale, Stato ...
Consiglio federale
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Foto ufficiale del Consiglio federale per il 2025
Nome originale(DE) Bundesrat
(FR) Conseil fédéral
(RM) Cussegl federal
Stato Svizzera
TipoEsecutivo
Istituito16 novembre 1848
Presidente
(2025)
Karin Keller-Sutter
Vicepresidente
(2025)
Guy Parmelin
Nominato daAssemblea federale
Durata mandato4 anni
SedePalazzo federale, Berna
IndirizzoBundesplatz
Sito webwww.admin.ch
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Il Palazzo federale sede del Consiglio federale.

Elezione

Riepilogo
Prospettiva

È composto da sette membri, detti consiglieri federali, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea federale[1]

Un consigliere federale non può essere destituito durante la legislatura, non essendo la mozione di sfiducia contemplata dalla costituzione svizzera. Anche una non-rielezione è un fatto molto raro che è successo solo dieci volte dal 1848, le ultime due il 10 dicembre 2003 (Ruth Metzler-Arnold non rieletta a favore di Christoph Blocher) e il 12 dicembre 2007 (Christoph Blocher non rieletto a favore di Eveline Widmer-Schlumpf). Salvo eccezioni che, come visto, si sono fatte frequenti a partire dal 2003 (dopo circa cinquant'anni di tranquillità garantiti dalla Formula magica), un consigliere federale è de facto non destituibile e può decidere la data del proprio ritiro a proprio piacimento. Per questa ragione i consiglieri federali svizzeri hanno una posizione più forte ed influente dei ministri di altri paesi.

Da questo fatto emerge la lunga durata dei mandati dei consiglieri federali (in media circa 10 anni). I periodi più lunghi nel XX secolo appartengono a Giuseppe Motta (dal 1911 al 1940) e a Philipp Etter (dal 1934 al 1959).

L'assemblea federale, composta da Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati, elegge tra i sette consiglieri federali il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale per il periodo di un anno. È tradizione che questa carica venga fatta ruotare fra tutti i membri del consiglio federale. Di solito un nuovo membro viene eletto dapprima vicepresidente e l'anno seguente presidente dopo essere stato sotto la presidenza di tutti i colleghi eletti prima di lui. Il presidente della Confederazione non ha nessun maggior potere (primus inter pares) in quanto si tratta di una carica puramente rappresentativa. Per l'anno 2025 Karin Keller-Sutter è la presidente della Confederazione e Guy Parmelin il vicepresidente.

Attuale composizione del Consiglio federale

Funzioni

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Interno del Palazzo federale

I sette consiglieri federali governano assieme su tutti gli affari del paese benché ognuno di loro presieda un dipartimento e sia così di fatto paragonabile a un ministro di un altro paese. L'assegnazione dei dipartimenti viene fatta dai consiglieri stessi dopo l'elezione del consiglio federale.

Le decisioni del consiglio federale vengono prese da tutti e sette i ministri per voto di maggioranza e sono presentate al parlamento e al pubblico dal consigliere responsabile del dipartimento in questione, anche se quest'ultimo aveva votato contro (principio di collegialità). Negli ultimi anni questo principio di collegialità è sovente oggetto di discussione sulla stampa e nei media in quanto sempre più spesso dei singoli consiglieri criticano in pubblico le decisioni del collegio.

Il consiglio federale è assistito dal Cancelliere della Confederazione, il quale dirige la Cancelleria federale. Il Cancelliere federale in carica è Viktor Rossi.

Galleria d'immagini

Dal 2020

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Thumb Consiglio Federale 2025
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Thumb Consiglio Federale 2020
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2010-2019

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Thumb Consiglio Federale 2012
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Thumb Consiglio Federale 2010 (dal 1º gennaio 2010)
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2000 - 2009

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Thumb Consiglio Federale 2009 (dal 1º novembre 2009)
Thumb Consiglio Federale 2009 (dal 1º gennaio 2009)
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Consiglio Federale 2008
Thumb Consiglio Federale 2007
Thumb Consiglio Federale 2006 (dal 1º agosto 2006)
Thumb Consiglio Federale 2006 (dal 1º gennaio 2006)
Thumb Consiglio Federale 2005
Thumb Consiglio Federale 2004
Thumb Consiglio Federale 2003
Thumb Consiglio Federale 2002
Thumb Consiglio Federale 2001
Thumb Consiglio Federale 2000
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1990 - 1999

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Thumb Consiglio Federale 1999
Thumb Consiglio Federale 1998
Thumb Consiglio Federale 1998
Thumb Consiglio Federale 1997
Thumb Consiglio Federale 1996
Thumb Consiglio Federale 1995
Thumb Consiglio Federale 1994
Thumb Consiglio Federale 1993
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Procedura di consultazione

Riepilogo
Prospettiva

L'art. 147 della Costituzione elvetica prevede il diritto di partecipazione della società civile al processo decisionale e legislativo, disponendo in combinato disposto all'art. 164 che «tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale».[3]

Tali articoli sono recepiti dalla Legge federale sulla procedura di consultazione del 18 marzo 2005[4][5]. La procedura di consultazione ha lo scopo di «far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell'opinione e delle decisioni della Confederazione».

La procedura prevede che il Consiglio Federale per tramite dei Dipartimenti federali interessati pubblichi nel sito istituzionale e pubblicizzi una bozza preliminare e una relazione esplicativa del testo legislativo, invitando nonimativamente singole persone e organizzazioni ad esprimere i loro pareri consultivi in forma scritta. La documentazione deve essere redatta nelle tre lingue ufficiali, motivata ai sensi della legge e depositata presso la Cancelleria Federale che provvede a inoltrarne copia ai destinatari interessati.
La consultazione può essere indetta anche dalla Cancelleria federale o da un’unità dell’Amministrazione federale.[6]

Le consultazioni coinvolgono partiti politici, associazioni sindacali e di categoria, gruppi d'interesse e gruppi di pressione, fra gli altri. Secondo la legge (art. 7) non è prevista alcuna forma di legittimazione passiva ad agire: qualsiasi privato cittadino o organizzazione hanno titolo per partecipare.
Salvo eccezioni nelle quali è ammessa la conferenza, l'intero procedimento si svolge in forma scritta e si conclude entro un termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di consultazione pubblica.[7] Tutti i pareri espressi e i verbali delle eventuali conferenze sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque. Oltre alle fasi preliminari di avvio, la Cancelleria Federale è l'autorità federale incaricata di pubblicare la documentazione conclusiva nei siti dei richiedenti la procedura.[8]

Le procedure di consultazione sono prevalentemente attivate dall'iniziativa del Consiglio Federale.

Note

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

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