Zona archeologica marittima
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La zona archeologica, nel diritto internazionale marittimo, è quella area marina la cui ampiezza non può superare le 24 miglia (circa 34 km) dalla costa (o più precisamente dalle linee di base dalle quali è misurata l'ampiezza delle acque territoriali) e nella quale lo stato costiero ha giurisdizione in materia di protezione del patrimonio culturale sottomarino. La zona archeologica coincide con la cosiddetta "zona contigua".
Il termine di "zona archeologica" fu introdotto per la prima volta da Tullio Treves nel 1980,[1] commentando i negoziati allora appena conclusi sul futuro articolo 303 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare adottata nel 1982,[2] ed è oggi diffuso in dottrina, anche se non è citato né nella convenzione del 1982 né in quella dell'UNESCO per la Protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001.[3]