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documenti che menzionano una situazione giuridica Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che menzionano una situazione giuridica attiva comportante il diritto a una prestazione, che può consistere nel pagamento di una somma di denaro (es. assegno e cambiale), o nella riconsegna di beni determinati (es. polizza di carico marittima), o essere definita in un complesso di rapporti giuridici (es. azioni e obbligazioni).[1]
Il titolo di credito è a tutti gli effetti un documento: è materialmente costituito da un modulo prestampato che deve essere compilato (luogo e data di emissione, importo del credito, scadenza di pagamento ecc.). Esso contiene la promessa fatta da chi lo rilascia di effettuare una prestazione a favore del soggetto che lo riceve e lo esibisce (cosiddetto portatore). Il documento incorpora il diritto di credito, nel senso che il possesso materiale del documento comporta per ciò solo la titolarità del diritto di credito e quindi il diritto del possessore a ottenere il pagamento. I titoli di credito sono strumenti diffusi, sia presso gli imprenditori (es. pagamento dei fornitori mediante rilascio di cambiali), sia presso i non-imprenditori (es. utilizzo di assegni).[2]
In base al contenuto, i titoli di credito si distinguono in:
In base alle modalità di trasferimento, si distinguono in:
La "vita" del titolo si sostanzia in tre fasi: creazione, circolazione ed esercizio del diritto in esso incorporato.
Un titolo di credito viene creato perché a monte vi è un rapporto cosiddetto causale tra emittente (debitore) e primo prenditore (creditore/beneficiario) i quali decidono di fissare appunto nel titolo la prestazione dovuta dal primo al secondo. Ma la connessione tra rapporto causale e diritto nel titolo non è identica per i diversi titoli che si dividono nelle due seguenti categorie.[7]
Titoli astratti (es. cambiali)[8]:
Titoli causali (es. obbligazioni)[8]:
Nel caso di circolazione del titolo possono sorgere alcuni problemi legati al collegamento esistente tra chi ha la titolarità del diritto, che spetta al proprietario del titolo, e chi è legittimato al suo esercizio ossia il possessore del titolo che lo ha ottenuto mediante le forme previste dai diversi tipi (portatore, all'ordine, nominativi). Normalmente le due figure coincidono, ma può capitare una loro dissociazione; in particolare, si distinguono i casi di[9]:
Il vero proprietario (derubato) è comunque tutelato (mediante l'azione di rivendicazione verso il ladro o amministrato per titoli all'ordine o nominativi), ma se un terzo acquista il titolo in buona fede e validamente (in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione) (acquisto a non domino), allora diventa proprietario del titolo e del diritto a tutti gli effetti (ex art. 1153 codice civile, cosiddetto: "possesso vale titolo"); il derubato ha solo diritto ad agire verso il ladro per ottenere il risarcimento dei danni.[10]
La modalità di circolazione dei titoli varia in base alle categorie dei titoli, che sono[11]:
Il possessore del titolo può far valere il diritto cartolare nei confronti del debitore senza essere tenuto a provare il valido acquisto della proprietà del titolo e il conseguente acquisto del diritto.[12]
Il debitore che senza dolo o colpa grave, anche se non era in buona fede (ad esempio sapendo che il possessore del titolo è un ladro, ma non avendo i mezzi per provarlo), adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.
Il debitore può opporsi al pagamento nei confronti del portatore del titolo, e lo può fare sollevando alcune eccezioni; le eccezioni si suddividono in due categorie[12]:
L'ammortamento è una procedura che si inizia nel momento in cui un titolo viene smarrito o sottratto al possessore legittimo. Tramite tale procedura il beneficiario può ottenere la separazione tra l'esercizio del diritto cartolare e il possesso del titolo stesso. Tale istituto permette di ottenere una dichiarazione giudiziale che il titolo originario non è più strumento di legittimazione. Chi ha ottenuto l'ammortamento può esigere il pagamento presentando il decreto emesso dal tribunale di competenza, e, se il titolo non è scaduto può farsi rilasciare un duplicato dall'emittente.[13]
L'iter della procedura prevede che l'ex possessore faccia contemporaneamente:
Il decreto di ammortamento rilasciato dal tribunale deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e notificato al debitore dal ricorrente; con questo, se il debitore paga a un terzo non legittimato, non è liberato.
In caso di esecuzione della procedura di ammortamento, il debitore deve attendere 30 giorni per il pagamento in quanto entro questo termine l'eventuale terzo detentore del titolo può opporsi all'ammortamento depositando il titolo presso il tribunale. Se l'opposizione è accolta, si procede alla revoca del decreto e la proprietà spetta al terzo; se invece l'opposizione viene respinta, il decreto diventa definitivo e il titolo consegnato al ricorrente.[14]
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