Piemonte è una DOC riservata a numerosi vini la cui produzione è consentita nella Regione Piemonte.

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Zona di produzione

La zona di produzione comprende l'intero territorio viticolo di numerosissimi comuni nelle provincie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.[1]

Tecniche di produzione

L'estrema complessità del disciplinare offre per numerose tipologie la possibilità di produrre differenti versioni; oltre a vini bianco, rosso, rosato e quelli prodotti con uve specifiche, sono previsti vini spumanti e frizzanti ottenuti dall'abbinamento di due uve.

Una restrittiva interpretazione della normativa inerente l'Erbaluce di Caluso DOCG impedisce di produrre la tipologia "Piemonte Erbaluce".

È possibile destinare alla DOC Piemonte gli esuberi di produzione delle DOC e DOCG insistenti nella stessa area di produzione, con specifica autorizzazione regionale.

I vini rossi non aromatici prodotti con la tecnica della macerazione carbonica possono essere etichettati con la dicitura aggiuntiva “Novello”.

Per i vini rosso, rosato, bianco, rosso frizzante, rosato frizzante e bianco frizzante è consentita la descrizione della base ampelografica.

Per tutte le tipologie e menzioni riferite a vino "fermo" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Vini di montagna

I vini prodotti in comuni montani possono riportare in etichetta la qualificazione specifica "vigneti di montagna" se questi sono ad altitudine pari o superiore ai 500 m s.l.m. e hanno pendenza minima del 30% o sono sistemati a gradoni o terrazze. Anche per i vini di montagna è consentita la descrizione della base ampelografica.

Disciplinare

La DOC Piemonte è stata istituita con DM 22.11.1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 02.12.1994.

Successivamente è stato modificato con:

  • DM 13.05.1995 GU 125 - 31.05.1995
  • DM 22.12.1995 GU 13 - 17.01.1996
  • DM 02.04.1996 GU 85 - 11.04.1996
  • DM 24.08.2001 GU 209 - 08.09.2001
  • DM 30.07.2007 GU 186 - 11.08.2007
  • DM 29.07.2009 GU 186 - 12.08.2009
  • DM 21.01.2010 GU 24 - 30.01.2010
  • DM 17.09.2010 GU 233 - 05.10.2010
  • DM 21.09.2011 GU 231 - 04.10.2011 (rettifica)
  • DM 30.11.2011 GU 295 - 20.12.2011
  • DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf
  • Reg. UE 2019/548 del 02.04.2019 G.U.U.E. n. L 96 - 05.04.2019
  • DM 08.08.2019 e DM 12 settembre 2019 - 26.08.2019 Sito ufficiale Mipaaf, GU n.223 del 23.09.2019, G.U.U.E. n. C/91 - 20.03.2020

Tipologie

Bianco

Sono previste le versioni bianco, frizzante, spumante e passito (in tre versioni)

versionebiancobianco frizzantebianco spumantebianco passito
uvaggioCortese, Chardonnay, Favorita, Erbaluce da soli o congiuntamente per almeno il 60%Cortese, Chardonnay, Favorita, Erbaluce da soli o congiuntamente per almeno il 60%Cortese, Chardonnay, Favorita, Erbaluce Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot Nero da soli o congiuntamente per almeno il 60%Cortese, Chardonnay, Favorita, Erbaluce Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot Nero da soli o congiuntamente per almeno il 60%[2]
titolo alcolico minimo10,00% vol.10,00 vol.10,50 vol.da 13,00 a 16,00 vol.
acidità totale minima4,5 g/l4,5 g/l.5,0 g/l.4,5 g/l.
estratto secco minimo15,0 g/l.15,0 g/l.17,0da 20,0 g/l. a 22,0 g/l.
resa massima di uva/ha140 q.140 q.140 q.140 q.
resa massima di uva in vino %75 %75 %50 %
invecchiamento minimo---3 mesi

Rosso

Sono previste le versioni rosso, frizzante, spumante e passito[2] (in tre versioni).

versionerossorosso frizzanterosso spumanterosso passito
uvaggioBarbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, Croatina da soli o congiuntamente per almeno il 60%.Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, Croatina da soli o congiuntamente per almeno il 60%.Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, Croatina da soli o congiuntamente per almeno il 60%.Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, Croatina da soli o congiuntamente per almeno il 60%.
titolo alcolico minimo11,00 vol.11,00 vol.11,00 vol.da 13,00 a 16,00 vol.
acidità totale minima4,5 g/l.4,5 g/l.4,5 g/l.4,5 g/l.
estratto secco minimo20,0 g/l.20,0 g/l.20,0 g/l.da 23,0 a 25,0 g/l.
resa massima di uva/ha130 q.130 q.130 q.130 q.
resa massima di uva in vino70 %70 %70 %50 %
invecchiamento minimo---3 mesi

Rosato

Sono previste le versioni rosato, rosato spumante e rosato frizzante.

versionerosatorosato spumanterosato frizzante
uvaggioBarbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa,
Croatina, Cortese, Chardonnay da soli o congiuntamente per almeno l'85%
Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa,
Croatina, Cortese, Chardonnay da soli o congiuntamente per almeno l'85%
Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa,
Croatina, Cortese, Chardonnay da soli o congiuntamente per almeno l'85%
titolo alcolico minimo10,5 vol.10,5 vol.10,5 vol.
acidità totale minima4,5 g/l.4,5 g/l.4,5 g/l.
estratto secco minimo17,0 g/l.17,0 g/l.17,0
resa massima di uva/ha130 q.130 q.130 q.
resa massima di uva in vino70 %70 %70 %

Albarossa

Sono previste le versioni Albarossa e Albarossa rosato spumante.

versioneAlbarossaAlbarossa rosato spumante
uvaggioAlbarossa per almeno l'85%Albarossa per almeno l'85
titolo alcolico minimo12,50 vol.11,50 vol.
acidità totale minima4,5 g/l.[3]5,0 g/l.
estratto secco minimo26,0 g/l.15,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro90 q.110 q.
resa massima di uva in vino70 %70 %
invecchiamento minimo12 mesi-

Barbera

Sono previste le versioni Barbrea, Barbera frizzante e Barbera passito[2]

versionefermofrizzantepassito
uvaggioBarbera per almeno l'85%Barbera per almeno l'85%Barbera per almeno l'85%
titolo alcolico minimo11,0 vol.11,0 vol.da 13,0 vol. a 16,0 vol.
acidità totale minima4,5 g/l.4,5 g/l.4,5
estratto secco minimo21,0 g/l.21,0 g/l.da 24,0 g/l. a 26 g/l.
resa massima di uva per ettaro120 q.120 q.120 q.
resa massima di uva in vino70%70 %50%
invecchiamento minimo--3 mesi

Bonarda

Sono previste le versioni Bonarda e Bonarda frizzante.

versioneBonardaBonarda frizzante
uvaggioBonarda per almeno l'85%Bonarda per almeno l'85%
titolo alcolico minimo11,00% vol.11,00% vol.
acidità totale minima4,5 g/l.4,5 g/l.
estratto secco minimo22,0 g/l.22,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro110 q.110 q.
resa massima di uva in vino70 %70 %

Brachetto

Sono previste le versioni Brachetto, Brachetto spumante e Brachetto passito[2] (in due versioni). È obbligatoria l'indicazione del tenore di zucchero.

versioneBrachettoBrachetto spumanteBrachetto passito
uvaggioBrachetto per almeno l'85%Brachetto per almeno l'85%Brachetto per almeno l'85%
titolo alcolico minimo11,0 vol.11,0 vol.da 15,0 vol. a 16,0 vol.
acidità totale minima4,5 g/l.4,5 g/l.4,5 g/l.
estratto secco minimo20,0 g/l.20,0 g/l.22,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro90 q.90 q.90 q.
resa massima di uva in vino70 %70 %50 %
invecchiamento minimo--12 mesi

Bussanello

uvaggioBussanello per almeno l'85%
titolo alcolico minimo10,5 % vol.
acidità totale minima4,5 g/l.
estratto secco minimo15,0 g/l
resa massima di uva per ettaro110 q.
resa massima di uva in vino70 %

Cabernet

Sono previste le versioni Cabernet, Cabernet frizzante,Cabernet spumante.

versioneCabernetCabernet frizzanteCabernet spumante
uvaggioCabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère da soli o congiuntamenteCabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère da soli o congiuntamenteCabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère da soli o congiuntamente
titolo alcolico minimo11,5 vol.[4][4]
acidità totale minima4,5 g/l.[4][4]
estratto secco minimo20,0 g/l.[4][4]
resa massima di uva per ettaro110 q.110 q.110 q.
resa massima di uva in vino70 %70 %70 %

Cabernet franc

uvaggioCabernet franc per almeno l'85%
titolo alcolico minimo11,5 vol.
acidità totale minima4,5 g/l.
estratto secco minimo20,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro110 q.
resa massima di uva in vino70 %

Cabernet Sauvignon

uvaggioCabernet sauvignon per almeno l'85%
titolo alcolico minimo11,5 vol.
acidità totale minima4,5 g/l.
estratto secco minimo20,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro110 q.
resa massima di uva in vino70 %

Chardonnay

Sono previste le versioni Chardonnay, Chardonnay spumante e Chardonnay frizzante.

versioneChardonnayChardonnay spumanteChardonnay frizzante
uvaggioChardonnay per almeno l'85%Chardonnay per almeno l'85%Chardonnay per almeno l'85%
titolo alcolico minimo10,50% vol.10,50% vol.10,50% vol.
acidità totale minima5,0 g/l.5,0 g/l.5,0 g/l.
estratto secco minimo17 g/l.17 g/l.17 g/l.
resa massima di uva per ettaro110 q.110 q.110 q.
resa massima di uva in vino70 %70 %70 %

Cortese

Sono previste le versioni Cortese, Cortese spumante e Cortese frizzante.

La menzione "Marengo" è riservata al vino Cortese spumante e frizzante le cui uve sono prodotte nei comuni dell'omonimo Dipartimento napoleonico. In etichetta può essere denominato Cortese Marengo o Piemonte Marengo; per la versione spumante si può inoltre aggiungere la dicitura storico.

versioneCorteseCortese spumanteCortese frizzante
uvaggioCortese per almeno l'85%
Moscato Bianco fino al 3%
Cortese per almeno l'85%
Moscato Bianco fino al 3%
Cortese per almeno l'85%
Moscato Bianco fino al 3%
titolo alcolico minimo10& vol.10& vol.10% vol.
acidità totale minima5 g/l.5 g/l.5 g/l.
estratto secco minimo15 g/l.15 g/l.15 g/l.
resa massima di uva per ettaro140 q.140 q.140 q.
resa massima di uva in vino75 %75 %75 %

Croatina

uvaggioCroatina per almeno l'85%
titolo alcolico minimo11 % vol.
acidità totale minima4,5 g/l.
estratto secco minimo22 g/l.
resa massima di uva per ettaro110 q.
resa massima di uva in vino70 %

Dolcetto

Sono previste le versioni Dolcetto e Dolcetto frizzante.

versioniDolcettoDolcetto frizzante
uvaggioDolcetto per almeno l'85%Dolcetto per almeno l'85%
titolo alcolico minimo11% vol.11% vol.
acidità totale minima4,5 g/l.4,5 g/l.
estratto secco minimo20 g/l.20 g/l.
resa massima di uva per ettaro110 q.110 q.
resa massima di uva in vino70 %70 %

Freisa

uvaggioFreisa per almeno l'85%
titolo alcolico minimo11% vol.
acidità totale minima4,5 g/l.
estratto secco minimo23 g/l.
resa massima di uva per ettaro95 q.
resa massima di uva in vino70 %

Grignolino

uvaggioGrignolino per almeno l'85%
titolo alcolico minimo11% vol.
acidità totale minima4,5 g/l.
estratto secco minimo19 g/l.
resa massima di uva per ettaro95 q.
resa massima di uva in vino70 %

Merlot

uvaggioMerlot per almeno l'85 %
titolo alcolico minimo11,5% vol.
acidità totale minima4,5 g/l.
estratto secco minimo20 g/l.
resa massima di uva per ettaro110 q.
resa massima di uva in vino70 %

Moscato

Sono previste le versioni Moscato e Moscato passito.

È obbligatoria l'indicazione del tenore di zucchero.

tipologiaMoscatoMoscato passito
uvaggioMoscato bianco per almeno l'85%Moscato bianco per il 100%
titolo alcolico minimo10,5% vol.da 15% vol. a 16% vol.
acidità totale minima5,0% g/l.4,5% g/l.
estratto secco minimo15,0 g/l.22,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro115 q.115 q.
resa massima di uva in vino75 %50 %
invecchiamento minimo-12 mesi

Pinot spumante

Sono previste la menzioni Pinot spumante e Pinot spumante rosato; per quest'ultimo sono consentiti i sinonimi Pinot rosé e Pinot rosa.

uvaggio[5]Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot neroPinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero
titolo alcolico minimo10,5% vol.10,5% vol.
acidità totale minima5,0 g/l.5,0 g/l.
estratto secco minimo17,0 g/l.15,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro110 q.110 q.
resa massima di uva in vino70 %70%

Pinot bianco spumante

È ammesso il sinonimo Pinot spumante.

uvaggioPinot bianco per almeno l'85%; Pinot grigio, Pinot nero,
Chardonnay da soli o congiuntamente fino al 15%
titolo alcolico minimo10,5% vol.
acidità totale minima5,0 g/l.
estratto secco minimo17,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro110 q.
resa massima di uva in vino70 %

Pinot Grigio

Sono previste le versioni Pinot grigio e Pinot grigio spumante.

Per lo spumante è consentito il sinonimo Pinot spumante

versionePinot grigioPinot grigio spumante
uvaggioPinot grigio per almeno l'85%Pinot grigio per almeno l'85%; Pinot bianco,Pinot nero,
Chardonnay da soli o congiuntamente fino al 15%
titolo alcolico minimo10,5% vol.10,5% vol.
acidità totale minima4,5 g/l.5,0 g/l.
estratto secco minimo15,0% g/l.17,0% g/l.
resa massima di uva per ettaro110 q.110 q.
resa massima di uva in vino70 %70 %

Pinot nero

Sono previste le versioni Pinot nero, Pinot nero spumante e Pinot nero spumante rosato.

versionePinot neroPinot nero spumantePinot nero spumante rosato
uvaggioPinot nero per almeno l'85%Pinot nero vinificato in bianco per almeno l'85%;
Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay da soli o congiunti fino al 15%
Pinot nero vinificato in bianco per almeno l'85%;
Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay da soli o congiunti fino al 15%
sinonimoPinot noirPinot spumantePinot nero rosa, Pinot nero rosé,
Pinot noir rosa, Pinot noir rosé
titolo alcolico minimo11,50% vol.10,5% vol.10,5% vol.
acidità totale minima4,5 g/l.5,0 g/l.5,0 g/l.
estratto secco minimo19,0 g/l.17,0 g/l.15,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro110 q.110 q.110 q.
resa massima di uva in vino70 %70 %70 %

Riesling

uvaggioRiesling, Riesling italico, Riesling renano da soli o congiuntamente
titolo alcolico minimo10,5% vol.
acidità totale minima4,5 g/l.
estratto secco minimo15,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro110 q.
resa massima di uva in vino70 %

Sauvignon

uvaggioSauvignon per almeno l'85%
titolo alcolico minimo11,00% vol.
acidità totale minima4,5 g/l.
estratto secco minimo15,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro110 q.
resa massima di uva in vino70 %

Syrah

uvaggioSyrah per almeno l'85%
titolo alcolico minimo11,5% vol.
acidità totale minima4,5 g/l.
estratto secco minimo19 g/l.
resa massima di uva per ettaro110 q.
resa massima di uva in vino70 %

Viognier

uvaggioViognier per almeno l'85%
titolo alcolico minimo10,5% vol.
acidità totale minima4,5 g/l.
estratto secco minimo15,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro110 q.
resa massima di uva in vino70 %

Uvaggi da due vitigni

Nel disciplinare sono previste numerose tipologie con uvaggio composto da due vitigni.

Il vino deve derivare integralmente dai due vitigni indicati. La varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 15% del totale e nella designazione deve seguire il nome della varietà prevalente.

vini bianchi

Per la produzione di vino bianco fermo e spumante si possono utilizzare uve di tredici cultivar: Cortese, Chardonnay, Sauvignon, Bussanello, Favorita, Moscato, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Riesling italico, Riesling renano, Viognier, Pinot Nero (vinificato in bianco o in rosato).

Per la produzione di vino frizzante si possono utilizzare le uve dei medesimi vitigni, con esclusione del Pinot nero vinificato in rosato.

Il disciplinare elenca le caratteristiche organolettiche solamente del Pinot-Chardonnay e dello Chardonnay-Pinot.

vini rossi

Per la produzione di vino rosso fermo, spumante e frizzante si possono utilizzare uve di sedici cultivar: Albarossa, Barbera, Bonarda, Brachetto, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Croatina, Dolcetto, Freisa, Grignolino, Merlot, Nebbiolo, Pinot nero, Syrah.

Note

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