Fatti in breve Dettagli, Stato ...
Matera DOC |
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Dettagli |
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Stato | Italia
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Resa (uva/ettaro) | 100 q
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Resa massima dell'uva | 70,0%
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Titolo alcolometrico naturale dell'uva | da 10,5% a 12,0%
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Titolo alcolometrico minimo del vino | da 10,5% a 12,0%
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Estratto secco netto minimo | da 19,0‰ a 22,0‰
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Riconoscimento |
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Tipo | DOC
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Istituito con decreto del | 06/07/2005
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Gazzetta Ufficiale del | 15/07/2005, n 163
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Vitigni con cui è consentito produrlo |
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- Sangiovese
- Primitivo
- Aglianico
- Greco bianco
- Malvasia di Basilicata
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[senza fonte]
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La zona di produzione dei vini Matera è il territorio della provincia di Matera; le uve possono essere prodotte in vigneti coltivati fino alla quota massima di 700 m slm.
La denominazione di origine controllata Matera è riservata ai seguenti vini:
- "Matera" Rosso: Colore: rosso rubino; Profumo: complesso, fruttato; Sapore: armonico, rotondo, tipico.
- "Matera" Primitivo: Colore: rosso rubino tendende al violaceo ed al granato con l'invecchiamento; Profumo: intenso, persistente caratteristico; Sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato.
- "Matera" Moro: Colore: rosso rubino; Profumo: intenso, persistente, erbaceo; Sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato.
- "Matera" Greco: Colore: paglierino; Profumo: caratteristico, intenso, persistente, erbaceo; Sapore: tipico, caratteristico.
- "Matera" Bianco: Colore: paglierino; Profumo: intenso, fruttato, erbaceo; Sapore: tipico, secco, fresco, sapido.
- "Matera" Spumante: Colore: paglierino; Profumo: fruttato, tipico, gradevole; Sapore: fragrante, tipico, caratteristico.
I vini a denominazione di origine controllata "Matera", elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da lieve sentore di legno.
Il disciplinare di produzione stabilisce che i vini suddetti devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- "Matera" Rosso: Sangiovese: minimo 60%; Aglianico: minimo 10%; Primitivo: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 20%.
- "Matera" Primitivo: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 10%.
- "Matera" Rosso Moro: : Cabernet S. minimo 60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10% possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 10%.
- "Matera" Greco: Greco bianco: Minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 15%.
- "Matera" Bianco: Malvasia bianca di Basilicata: Minimo 70%; Greco bianco: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatiche, autorizzate per la vinificazione per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 20%.
- "Matera" Spumante: Malvasia di Basilicata: Minimo 70%; Greco: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 20%.