Remove ads
forme giuridiche assunte da imprese di medie e grandi dimensioni Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
Le società di capitali, nel diritto commerciale, sono forme giuridiche assunte da imprese di medie e grandi dimensioni operanti nei diversi settori produttivi. Sono società definite tali in quanto, in esse, l'elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto all'elemento soggettivo rappresentato dai soci. La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda dello specifico tipo di società. Sono classificate come tali la S.p.A. (società per azioni), la S.a.p.A. (società in accomandita per azioni), la S.r.l. (società a responsabilità limitata), la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata).
Le caratteristiche delle società di capitali sono:
Le società di capitali si dividono in:
I titoli azionari (azioni) sono titoli rappresentativi di una quota del capitale della società per azioni o in accomandita per azioni.
Le azioni ordinarie rappresentano il tipo di azione più comune e danno ai soci i seguenti diritti:
Oltre alle azioni ordinarie, esistono vari tipi di azioni:
Nelle società per azioni (S.p.A.) il capitale sociale è rappresentato da azioni, con un valore minimo in euro pari a 50 000 (dal 2014). Le società per azioni possono emettere varie categorie di azioni (ordinarie, privilegiate, di godimento, senza voto, con voto limitato, di risparmio).
Le società per azioni si distinguono in:
Inoltre, per legge hanno carattere d'impresa esercitata da società per azioni le imprese di intermediazione mobiliare (imprese che, nell'interesse degli investitori, operano sui mercati finanziari con strumenti finanziari, definiti come "valori negoziabili sul mercato dei capitali" ed espressamente rivolti alla raccolta del risparmio su larga scala). Le imprese di intermediazione mobiliare sono: banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (anche dette società ad investimento mobiliare - S.i.m.).
Esse sono società azionarie a diritto speciale, vista la particolare normativa che le riguarda e che prevede:
Tali norme sono poste particolare garanzia degli investitori, in linea anche con quanto stabilito dall'art. 47 della Costituzione ("La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme")
Le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.) rappresentano una derivazione delle società per azioni; sono caratterizzate dalla presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali, ed hanno la qualifica di amministratori della società, e i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alle quote sottoscritte e non possono svolgere le funzioni tipiche degli amministratori. La costituzione avviene con atto pubblico, che deve indicare, oltre quanto richiesto all'art. 2328 del c.c. per le società per azioni, i soci accomandatari della società.
A tutela dei terzi, in modo da rendere immediata l'identificazione di almeno uno degli amministratori il cui patrimonio va ad integrare quello sociale, la denominazione sociale deve essere costituita dal nome di uno o più accomandatari, con l'indicazione di S.a.p.a.
Il notaio entro 20 giorni provvede al deposito dell'atto costitutivo presso l'Ufficio del registro delle Imprese e alla contestuale iscrizione della società presso lo stesso Ufficio: con l'iscrizione la società acquisisce personalità giuridica. L'amministrazione della società, infatti, spetta di diritto ai soci accomandatari e la carica di amministratore è a tempo indeterminato.
L'assemblea dei soci ha la facoltà di revocare il mandato di amministratore per giusta causa, in assenza della quale l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni (art. 2456 c.c.). L'accomandatario che cessa dalla funzione di amministratore, per revoca o per rinuncia, a differenza di quanto previsto per le società in accomandita semplice, non è responsabile per le obbligazioni societarie sorte dopo l'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio (art. 2461 c.c.).
Il funzionamento della società si basa sulla compresenza di tre organi: l'assemblea dei soci, costituita da soci di entrambi i tipi e le cui maggioranze si formano in base alle quote di capitale possedute, indipendentemente dallo status di accomandante o accomandatario; l'organo amministrativo, composto dai soci accomandatari, amministratori di diritto della società (art. 2455 c.c.); il collegio sindacale, organo di controllo della società. Al fine di garantirne l'autonomia e l'indipendenza, nelle assemblee dei soci in cui se ne eleggono o revocano i membri, non hanno diritto di voto gli accomandatari (art. 2459 c.c.).
Sia le s.a.p.a. che le s.p.a. devono possedere le seguenti caratteristiche:
Lo scioglimento della società in accomandita per azioni può avvenire, oltre che per le cause comuni alle altre società di capitali, per una causa specifica dettata dall'art. 2458 del c.c. che stabilisce che, qualora tutti gli amministratori decadono dal loro incarico, la società si scioglie se nel termine di 180 giorni non si sia provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non abbiano accettato la carica. Per questo lasso di tempo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio (anche estraneo alla società) con il compito di svolgere gli atti di ordinaria amministrazione.
Le cause di scioglimento comuni alle società di capitali (art. 2484 del c.c.) sono il decorso del termine, il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, l'impossibilità di funzionamento o la reiterata inattività da parte dell'assemblea, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (fatta salva la previsione dell'artt. 2447 c.c. relativamente al suo reintegro), l'impossibilità di liquidare la quota del socio recedente, la deliberazione dell'assemblea e le altre cause previste dall'atto costitutivo, dallo statuto e dalle leggi vigenti.
Le società a responsabilità limitata (S.r.l.) costituiscono un modello societario a ristretta compagine sociale; in esse le quote sociali non possono essere rappresentate da azioni ed è vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico. La società a responsabilità limitata (S.r.l.), disciplinata nel Codice Civile dagli articoli 2462-2483, rappresenta la forma più flessibile e diffusa tra le società di capitali, destinata tendenzialmente ad imprese di dimensioni più ridotte.
La S.r.l. presenta caratteristiche intermedie tra società di capitali e società di persone, condividendo con le prime l'autonomia patrimoniale perfetta, con i soci che rispondono limitatamente alla propria quota delle obbligazioni sociali, e con le società di persone la forte autonomia statutaria nella disciplina dei rapporti interni tra soci. Il capitale sociale minimo è di 10000,00 €, suddiviso in quote che attribuiscono a ciascun socio un potere proporzionale alla quota posseduta, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo. Possono essere oggetto di conferimento (art. 2464 c.c.) tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica: denaro, crediti, beni mobili ed immobili, ma anche prestazioni di opera o di servizi in favore della società, per le quali si richiede la presentazione di una polizza d'assicurazione o di una fideiussione bancaria che garantisca gli obblighi assunti dal socio.
Le caratteristiche delle S.r.l. sono:
Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale. Le decisioni vengono prese con deliberazione assembleare, ma l'atto costitutivo può derogare a tale norma. Le s.r.l. possono essere costituite per contratto o con atto unilaterale, purché l'atto costitutivo rispetti i requisiti indicati dalla legge. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società e sono responsabili verso di essi per i danni che possono essere causati, tale responsabilità non si estende a chi dimostri di essere esente da colpa o che abbia fatto constare il proprio dissenso.
Perché la società operi regolarmente occorre che al suo interno vengano svolte correttamente determinate funzioni comuni a tutte le società: l'organizzazione, la gestione e il controllo (art. 2363-2409). Nelle società di capitali ciascuna di queste compete ad un organo corrispondente:
L'assemblea rappresenta nelle società di capitali il luogo di formazione della volontà e di scelte cruciali, tra cui l'approvazione del bilancio, le operazioni straordinarie, lo scioglimento della società. È l'organo collegiale nel quale si forma, secondo il criterio maggioritario, la volontà sociale. Gli altri organi, cioè l'amministratore e il collegio sindacale, sono subordinati all'assemblea. Il pieno diritto di voto in assemblea spetta ai soci possessori di azioni ordinarie, i quali possono intervenire in assemblea anche per procura e non quindi per forza di persona. Il legislatore ha predisposto alcuni strumenti operativi:
L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono fondamentalmente lo stesso organo, ma deliberano su questioni diverse. Sono previsti per i due tipi di assemblee diverse soglie minime di costituzione (quorum costitutivi) e di decisione (quorum deliberativi) (art. 2368). L'assemblea è ordinaria quando (art. 2364):
L'assemblea è straordinaria quando è chiamata a deliberare (art. 2365):
Gli amministratori costituiscono l'organo esecutivo della S.p.A. Agli amministratori, nominati dall'assemblea o dall'atto costitutivo, è affidato il compito di dare materiale esecuzione sia alle delibere dell'assemblea, sia agli atti di gestione, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione (art. 2380 c.c.).
L'amministrazione può essere:
Gli amministratori hanno l'obbligo di:
Nelle s.p.a. l'amministrazione è affidata a persone solitamente diverse dai soci, mentre nelle S.a.p.A. sono amministratori di diritto i soci accomandatari e nelle s.r.l., data la ridotta dimensione, il più spesso l'amministratore unico è il socio di maggioranza o il socio unico.
Nelle s.p.a. la funzione di controllo è affidata al collegio sindacale, che è composto (art. 2397) da tre o cinque membri effettivi e da due membri supplenti tutti nominati dall'assemblea ed ha la durata di tre esercizi. L'assemblea designa anche il presidente del collegio sindacale, che deve vigilare:
Il controllo contabile, che può essere affidato anche a un revisore contabile o a una società di revisione, consiste invece:
Per costituire una società per azioni occorre la stipulazione dell'atto costitutivo, il deposito dello stesso presso l'ufficio del registro delle imprese entro 20 giorni dalla costituzione e l'iscrizione della società presso l'ufficio del registro delle imprese. Questa stessa procedura deve essere osservata anche per le eventuali modificazioni apportate allo statuto e all'atto costitutivo nel corso della vita della società.
Le condizioni preliminari per la costituzione di una S.p.A. o S.a.p.A. sono:
Le condizioni preliminari per la costituzione di una S.r.l. sono:
Nella società per azioni la costituzione può avvenire secondo due diverse modalità:
L'atto costitutivo può consistere in un contratto tra più parti (se vi è la pluralità dei soci), oppure in un atto unilaterale (se vi è un socio unico). L'atto costitutivo, secondo l'articolo 2328 c.c., deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
Lo statuto, contenente le norme relative al funzionamento della società, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo e, in caso di contrasto, prevale il primo.
Prima di depositare l'atto costitutivo, il notaio ha l'obbligo di verificare che siano state rispettate le condizioni richieste dalla legge per la costituzione della società:
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.