I beni mobili sono, secondo la legge italiana, tutti i beni che non sono ricompresi nel novero dei beni immobili.
Sono definiti come tali, in modo residuale, dall'art. 812, 3° comma del codice civile italiano.
Caratteristiche
Per comprendere quindi quali beni, in effetti, possano essere classificati come mobili, dobbiamo far ricorso alla definizione che l'art. 812 c.c. dà dei beni immobili: "Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per il loro uso. Sono mobili tutti gli altri beni."
La norma, quindi, tende a ricomprendere nella categoria dei beni mobili tutti quei beni che non possono essere classificati come immobili. La distinzione fra le due categorie risulta importante, poiché la legge sancisce tutele e modalità di trasferimento differenti per i due tipi di beni.
Tipi
I beni mobili si differenziano, a loro volta, in:
- beni mobili veri e propri che, per il trasferimento, non necessitano di forma scritta ad substantiam;
- beni mobili registrati, ossia quei beni (art. 815 c.c.) che sono iscritti in pubblici registri.
Beni mobili registrati
I beni mobili registrati sono soggetti alla disciplina, particolare, prevista per i beni iscritti in un particolare registro. Ad esempio, le autovetture sono soggette a particolare regolamentazione proprio perché iscritte al Pubblico Registro Automobilistico (PRA); allo stesso modo le navi e gli aeromobili seguono la disciplina dettata ad hoc dal legislatore. In particolare, le navi e gli aeromobili sono disciplinati (almeno per quanto riguarda il trasferimento di diritti) in maniera non dissimile dai beni immobili; sarà, ad esempio, richiesta la forma scritta ad substantiam per un eventuale atto di vendita.
Le energie
In ossequio all'art. 814 c.c., sono considerate beni mobili anche le energie.
Vengono annoverate fra i beni mobili le energie che possono essere valutate economicamente come, ad esempio, l'energia elettrica, quella termica, quella radioelettrica, e così via.
Le energie umane, invece, sono oggetto di discipline separate da parte del nostro ordinamento; l'energia fisica sarà disciplinata dalla normativa sul lavoro, mentre l'energia mentale troverà protezione nella normativa relativa alle opere di ingegno.
Inoltre con sentenza 11959/2020, la cassazione penale afferma che è da considerarsi tale anche il dato informatico.
Bibliografia
- Francesco Gazzoni: Manuale di diritto civile XI edizione; Edizioni Scientifiche Italiane
Voci correlate
Altri progetti
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