Articolo I della Costituzione degli Stati Uniti d'America

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L'Articolo I della Costituzione degli Stati Uniti d'America istituisce il potere legislativo del governo federale, il Congresso degli Stati Uniti. L'Articolo I è il più lungo di tutti i sette Articoli della Costituzione. Stabilisce il bicameralismo del Congresso, i suoi poteri, i suoi limiti e l'elezione dei suoi rappresentanti. Pone anche alcuni importanti limiti agli Stati federati che compongono la federazione, così da assicurare al governo federale l'integrità necessaria al suo funzionamento.

Fatti in breve Stato, Tipo legge ...
Articolo I della Costituzione degli Stati Uniti d'America
Stato Stati Uniti
Tipo leggeLegge costituzionale
LegislaturaCongresso della confederazione
ProponenteConvenzione di Filadelfia
Promulgazione4 marzo 1789; 235 anni fa
A firma di39 di 55 delegati
Testo
(EN) Article I, su Constitution Annotated. URL consultato il 7 marzo 2022.
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Struttura

Riepilogo
Prospettiva

Sezione 1

La Sezione 1 dell'Articolo I stabilisce che il Congresso è una legislatura bicamerale composta da Camera dei rappresentanti e Senato degli Stati Uniti.[1]

Sezione 2

La Sezione 2 dell'Articolo I stabilisce, tra le altre cose, che i membri della Camera dei rappresentanti sono eletti ogni due anni e che i seggi della Camera al Congresso sono ripartiti tra gli Stati federati degli Stati Uniti d'America in base alla loro popolazione.[1]

Sezione 3

La Sezione 3 stabilisce, tra le altre cose, che il Senato è composto da due senatori per ogni Stato federato e che ogni senatore serve un mandato di sei anni. La Sezione 3 originariamente richiedeva che fossero le legislature degli Stati federati a eleggere i membri da inviare al Senato,[1] ma il XVII emendamento, ratificato nel 1913, ha introdotto l'elezione popolare diretta dei senatori.[2] La Sezione 3 stabilisce, inoltre, che il Vicepresidente degli Stati Uniti d'America è anche Presidente del Senato.[1]

Sezione 4

La Sezione 4 dell'Articolo I concede agli Stati federati il potere di regolare sul proprio territorio il processo elettorale per i membri da eleggere al Congresso, ma stabilisce che il Congresso può modificare tali regolamenti o emanare i propri regolamenti.[1] La Sezione 4 richiede inoltre che il Congresso si riunisca almeno una volta all'anno.

Sezione 5

La Sezione 5 stabilisce varie regole per entrambe le camere del Congresso e concede alla Camera dei rappresentanti e al Senato il potere di «giudicare» le proprie elezioni, determinare le qualifiche dei propri membri, punirli o espellerli.[1]

Sezione 6

La Sezione 6 stabilisce il compenso, i privilegi e le restrizioni di coloro che ricoprono cariche al Congresso.[1]

Sezione 7

La Sezione 7 stabilisce il procedimento legislativo per l'approvazione di un disegno di legge, richiedendo a entrambe le camere del Congresso di approvare a maggioranza il disegno affinché diventi legge ordinaria. Il disegno di legge può essere soggetto al potere di veto del Presidente degli Stati Uniti d'America; il Congresso può annullare il veto del Presidente con un voto di 23 di entrambe le camere.[1]

Sezione 8

La Sezione 8 stabilisce ed enuncia i poteri del Congresso. Tra questi, il potere di imporre e riscuotere «tasse, dazi, imposte e accise», a condizione che siano uniformi in tutti gli Stati Uniti; il potere «di provvedere alla difesa comune e al benessere generale degli Stati Uniti»; il potere di regolare il commercio internazionale e tra Stati federati; il potere di stabilire leggi sulla nazionalità; il potere di coniare e regolamentare il denaro tramite lo United States Mint; il potere di emettere titoli di Stato; il potere di stabilire e regolare il servizio postale tramite lo United States Postal Service; il potere di istituire tribunali federali inferiori alla Corte suprema degli Stati Uniti d'America; il potere di formare e sostenere un esercito e una marina; il potere, se necessario, di richiamare in azione la milizia «per imporre le leggi dell'Unione, sopprimere le insurrezioni e respingere le invasioni» e il potere di dichiarare guerra.[1]

La Sezione 8 concede al Congresso anche il potere di stabilire un distretto federale come capitale nazionale e conferisce al Congresso il potere esclusivo di amministrare quel distretto.[1] Oltre ai vari poteri concessi, la Sezione 8 conferisce al Congresso la capacità di approvare tutte le leggi «necessarie e appropriate» per esercitare tali poteri.

Sezione 9

La Sezione 9 pone vari limiti ai poteri del Congresso, vietando, tra le altre, di proibire lo schiavismo prima dell'anno 1808; vietando l'imposta sul reddito se non applicata in modo proporzionale agli Stati federati in ragione della loro popolazione (fino alla rattifica del XVI emendamento nel 1913[3]); vietando la retroattività delle leggi e la concessione di titoli di nobiltà.[1]

Sezione 10

La Sezione 10 custodisce i principi cardine del federalismo, limitando la politica estera degli Stati federati e vietando loro di stringere alleanze con potenze straniere o impegnarsi in guerra, di tenere truppe o navi da guerra in tempo di pace, di tassare le importazioni o le esportazioni, senza l'autorizzazione del Congresso.[1]

Note

Bibliografia

Voci correlate

Collegamenti esterni

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