Peculium
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Il peculium è un istituto che nel diritto romano, più precisamente nello ius civile, indicava la donazione di una certa quantità di beni (inizialmente solo una somma di denaro, più avanti anche servi e immobili) che il dominus (avente potestà) metteva a disposizione del filius o del servus (soggetti a potestà). Costoro, essendo privi di capacità giuridica ma dotati di una seppur parziale capacità di agire, non potevano disporre di beni propri ma potevano porre in essere atti giuridicamente rilevanti i cui effetti erano direttamente imputati nella sfera giuridica dell'avente potestà.
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