Applicazione della pena su richiesta delle parti
procedimento penale speciale disciplinato dal punto 45 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 e dall'art. 444 c.p.p. come modificato dalla legge 12 giugno 2003, n. 134 / Da Wikipedia, l'enciclopedia encyclopedia
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L'applicazione della pena su richiesta delle parti (informalmente patteggiamento) è un procedimento penale speciale disciplinato dal punto 45 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 ("Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale") e dall'art. 444 c.p.p. come modificato dalla legge 12 giugno 2003, n. 134.
Disambiguazione – "Patteggiamento" rimanda qui. Se stai cercando l'analogo concetto giuridico statunitense, vedi Plea bargaining.
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È un procedimento speciale che necessita dell'accordo tra le parti. Gli organi competenti sono il GIP, il GUP e il giudice del dibattimento.