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Gli enti previdenziali (o enti pubblici previdenziali), nell'ordinamento giuridico italiano, sono le istituzioni previste ai sensi dell'art. 38 della Costituzione che gestiscono la previdenza e l'assistenza previste dall'Assicurazione Generale Obbligatoria o sue forme sostitutive secondo il modello previdenziale corporativo (pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione di invalidità, pensione di inabilità, pensione di reversibilità).
Essi gestiscono sistemi pensionistici senza copertura patrimoniale utilizzando il metodo PAYG per il calcolo delle prestazioni previdenziali al fine di garantire la sostenibilità fiscale dei sistemi pensionistici obbligatori.
Le attività sono finanziate sia con le imposte specifiche (contributi previdenziali) sia con altri trasferimenti dello Stato.
Tali enti pubblici gestiscono quella che è comunemente detta previdenza di primo pilastro, distinta invece dalla previdenza complementare (detta anche "previdenza di secondo pilastro"), che si attua invece su base volontaria. La partecipazione agli enti previdenziali è obbligatoria per legge.
L'ISTAT ogni anno compila l'elenco delle pubbliche amministrazioni[1] ai sensi dell'art. 5 c. 7 del D.L. 12/2012 (che sostituisce il c. 2 dell'art. 1 della L.196/2009)[2]
In applicazione del Sistema Europeo dei Conti (Sec95) per l'ISTAT, "indipendentemente dal regime giuridico (pubblico o privato) che la regola, una Unità istituzionale è classificata nel settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13) se":
Anche le casse di previdenza dei liberi professionisti ai sensi del D.Lgs. 509/1994 e 103/1996 ancorché con personalità giuridica privata quali sono le associazioni o le fondazioni, sono quindi pubbliche amministrazioni.
Le casse trasformate con il D.Lgs. 509/1994 sono indicate nell'Elenco A[3] dello stesso decreto legislativo:
Le casse nate con il D.Lgs. 103/1996[5] sono indicate nel Primo Rapporto ADEPP:[6]
La sentenza[7] confermato l'elenco delle pubbliche amministrazioni redatto dall'ISTAT che pertanto sono inserite nel Conto economico delle amministrazioni pubbliche.[8]
La vigilanza è delegata:
In Italia, gli enti previdenziali sono enti impositori in quanto obbligano i soggetti previsti dalle leggi speciali sulle assicurazioni sociali obbligatorie al pagamento dei contributi previdenziali.[9][10]
Le imposte possono essere pagate in Italia con il Modello F24 che permette la compensazione dei tributi e contributi dovuti ai vari enti impositori (Stato, INPS, Comuni, Regioni, enti previdenziali).[11]
Le modalità sono stabilite dal D.Lgs. 241/97.[12] Con Decreto interministeriale del 10 gennaio 2014 - Min. Economia e Finanze tale possibilità è stata estesa anche a tutti i liberi professionisti iscritti agli enti previdenziali con personalità giuridica di diritto privato (D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996).[13]
A partire dalla riforma Dini lo Stato Italiano, in campo previdenziale, ha imboccato una strada di accorpamento degli enti previdenziali trasferendo la gestione dei fondi all'INPS. Tale politica tende ad eliminare le discriminazioni tra i lavoratori oltre che a creare economie di scala nonché ad avere un sistema pensionistico obbligatorio capace di assorbire sia gli choc finanziari provenienti dall'esterno, sia gli squilibri propri dei sistemi pensionistici con gestione a ripartizione quando si manifestano in comunità ristrette di lavoratori gli squilibri demografici ed economici legati a settori economici specifici.
La riforma Dini ha iniziato con una politica che prevedeva l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi.
La riforma delle pensioni Fornero prevede anch'essa la semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
Ma mentre le leggi fondamentali prevedono una convergenza dei sistemi pensionistici, con leggi ad hoc sono state trasferite le funzioni degli enti previdenziali all'INPS.
Nel 2013 l'INPS arrivava a gestire oltre il 90% delle posizioni previdenziali attive ed erogava oltre il 90% di tutte le prestazioni previdenziali pensionistiche dello Stato Italiano. La restante parte viene gestita da oltre 20 casse di previdenza con personalità giuridica di fondazione o associazione, quindi privata, ancorché siano a tutti gli effetti pubbliche amministrazioni.
Un nuovo programma di Revisione della Spesa[14] è stato approvato dal Governo Italiano il 19 novembre 2013. In particolare il programma prevede: "3.3 INPS e altri enti previdenziali (completamento accorpamento enti previdenziali e razionalizzazione spese immobiliari)".
Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, sono inseriti dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT ai sensi del co.3, art.1 della legge 31 dicembre 2009, nell'elenco delle pubbliche amministrazioni[15] che concorrono al conto economico consolidato dello Stato.
Gli oneri sociali o contributi previdenziali versati agli enti, indipendentemente dalla fruizione dei servizi (ad esempio imprese), sono quindi imposte ai sensi dell'art. 23 della costituzione.[16] In definitiva la gestione previdenziale incide sulla pressione fiscale sia a livello generale dello Stato, sia nei confronti del singolo contribuente.[17][18]
Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria possono avere diverse modalità di gestione finanziaria:[19]
Le casse di forma giuridica privata sono associate nell'ADEPP, Associazione degli Enti Previdenziali Privati.
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